Superbonus 110%: come funziona in condominio
Quali sono i lavori ammessi alla maxi-detrazione e chi ne ha diritto: vale solo per le persone fisiche o anche per i professionisti?
Tra i maggiori beneficiari del superbonus del 110% ci sono i condòmini. I proprietari delle unità immobiliari di un edificio, infatti, possono accedere all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio ed ottenere la detrazione in base ai millesimi di loro proprietà, per quanto riguarda le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni dello stabile. Si può pensare che siano tra i maggiori beneficiari perché, probabilmente, saranno i più numerosi, visto che il bonus è destinato in questo contesto non solo alle abitazioni ma anche ai negozi e agli uffici. Importante approfondire, dunque, le possibilità offerte dal
Da vedere, inoltre, se al superbonus del 110% ha diritto anche il singolo condomino che decide di fare un intervento nella propria casa.
Indice
Superbonus 110% in condominio: chi ne ha diritto?
La legge di conversione del decreto Rilancio approvata in Parlamento non prevede delle distinzioni tra i vari condòmini per quanto riguarda l’accesso al superbonus del 110%
Questo significa, da una parte, che hanno diritto alla detrazione sia le persone fisiche sia i professionisti oppure le imprese, incluse le società di persone o di capitali. Di conseguenza, e dall’altra parte, l’agevolazione è applicabile sulle unità abitative (anche non adibite ad abitazione principale) ma anche su uffici o negozi.
Le persone fisiche possono usufruire del superbonus 110% su un massimo di due unità immobiliari oltre che su eventuali parti comuni dell’edificio.
L’unica eccezione riguarda i condomini con unità appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero abitazioni signorili, ville o immobili di lusso e castelli o palazzi «di eminenti pregi artistici o storici».
Superbonus 110% in condominio: per quali lavori?
La condizione per poter usufruire del superbonus del 110% in condominio è che i lavori di riqualificazione energetica vengano effettuati tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 e che interessino le parti comuni dell’edificio.
È importante tenere presente che si accede al superbonus grazie agli interventi cosiddetti «trainanti», ovvero l’isolamento termico dell’edificio (quello noto come cappotto), la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento con caldaie a condensazione e l’installazione di pompe di calore.
A questo punto, quando viene eseguito uno di questi interventi, è possibile applicare il superbonus del 110% anche per altre spese sostenute sulla singola unità immobiliare, che si tratti di abitazione, ufficio o negozio, e dai singoli condòmini, come vedremo tra poco.
Il cappotto termico
Entrando nel dettaglio, si ha diritto al superbonus per i lavori di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stabile o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, se indipendenti con uno o più accessi autonomi. La legge utilizza tutte queste parole per definire quello che comunemente viene chiamato «cappotto termico». I materiali devono rispettare i criteri ambientali minimi, come stabilito da un decreto ministeriale [1].
Per questo intervento, i tetti massimi di spesa sono:
- 50mila euro per unità immobiliare singola o autonoma all’interno di fabbricati plurifamiliari;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità per edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità per edifici composti da più di otto unità immobiliari.
L’impianto di climatizzazione
L’altro intervento trainante che interessa il condominio è quello sulle parti comuni dell’edificio interessate alla
Ci sono, anche in questo caso, dei tetti massimi di spesa, ovvero:
- 20mila euro per unità immobiliare se l’edificio è composto fino a otto unità;
- 15mila euro per unità immobiliare se l’edificio è composto da più di otto unità.
Gli altri interventi agevolati
A questo punto, è possibile far rientrare nel superbonus del 110% altri lavori di efficientamento energetico, purché ci siano contemporaneamente almeno queste due condizioni:
- che venga eseguito almeno uno dei due interventi sopra citati (cappotto e sostituzione dell’impianto di climatizzazione);
- che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero almeno il raggiungimento di una classe più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape).
Gli interventi che, agganciati a quelli principali e alle condizioni appena elencate, possono fruire della detrazione del 110% sono, dunque, quelli che migliorano le prestazioni energetiche dell’edificio, come ad esempio:
- la sostituzione di infissi, le schermature solari o i più moderni sistemi di termoregolazione a distanza;
- i micro-generatori installati al posto di impianti esistenti e volti al risparmio energetico;
- l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici.