Parcella avvocato: ultime sentenze

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Autore: Redazione

23 agosto 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Compensi professionali; importi indicati nella tabella dei parametri forensi; contestazione; valore probatorio della parcella.

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Avvocato: richiesta dei compensi

In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla l. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 d.l. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del

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procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla l. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.

Cassazione civile sez. un., 08/07/2021, n.19427

Diritto alla parcella determinata in base alla domanda

La parcella dell’avvocato determinata sulla base della domanda non può ritenersi sproporzionata semplicemente perché la liquidazione del danno è stata poi di molto inferiore a quanto richiesto inizialmente. Se, infatti, al momento della proposizione dell’azione giudiziale, la richiesta, sulla base degli elementi a disposizione, risultava congrua e la causa complessa, il legale ha comunque diritto all’importo anche a fronte di un risarcimento di molto inferiore. Lo ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso di un’infermiera condannata a pagare circa 14mila euro di spese legali per un causa professionale in cui lamentava gravi danni alla salute, successivamente ridimensionati da una diversa Ctu.

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Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3687

Contestazione sulla pretesa dell’avvocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari richiesti dall’avvocato, la contestazione mossa da quest’ultimo circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve avere carattere specifico, potendo essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine all’attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa.

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Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24120

Parcella dell’avvocato: rilevanza probatoria

La parcella del difensore è assimilabile al rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto. La non contestazione della parcella costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, e ritenerlo sussistente.

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Corte appello Napoli sez. IX, 21/10/2020, n.3583

Nuova parcella e richiesta di pagamento maggiore: conseguenze

Qualora l’avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi a esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme a un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base e in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

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Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, n.8777

Parcella avvocato: gli accessori dovuti per legge

Qualora non sia fatta menzione degli accessori nel preventivo o nella proposta rivolta al cliente, essi spettano sempre e ugualmente a chi ha reso la prestazione professionale in quanto accessori dovuti per legge.

Tribunale Firenze sez. III, 19/11/2019

Difesa congiunta e compenso da riconoscere a ciascun avvocato

Se in un processo civile vi siano più avvocati incaricati congiuntamente della difesa di una parte, ciascuno di essi maturerà autonomamente il diritto al compenso, in base all’opera effettivamente prestata, fatto salvo il solo caso in cui sia richiesto il pagamento di un’unica parcella, in cui non siano indicate distintamente le prestazioni di ognuno dei procuratori, così da potersi ritenere che essi le abbiano eseguite insieme o mediante reciproca sostituzione.

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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n.29822

La parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza

In tema di onorari per prestazioni legali, nessuna efficacia vincolante va riconosciuta la parere di congruità emesso dall’Ordine professionale, che non esonera il professionista dalla prova della quantità e del pregio dell’attività svolta.

Tribunale Perugia sez. II, 18/06/2019, n.962

Pretesa dell’avvocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione comunque mossa dell’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa. Da ciò consegue che, pur a fronte di siffatta contestazione generica, il professionista è, comunque, tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente tanto all’an che al quantum.

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Cassazione civile sez. VI, 06/05/2019, n.11790

Liquidazione delle spese di lite: parcella

In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalità; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso.

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Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5798

Difetto di prova sull’esistenza e sull’entità delle prestazioni eseguite

In tema di contratto d’opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all’attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l’onere di provare sia l’an del credito vantato, sia l’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell’ordinario giudizio di cognizione.

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5138

Il parere del Consiglio dell’Ordine sul quantum del compenso richiesto dall’avvocato

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento degli onorari di avvocato, una volta provato l’an, in relazione al quantum la parcella corredata dal parere del competente consiglio dell’ordine non è vincolante per il

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giudice dell’opposizione potendo rideterminare il compenso spettante all’avvocato ex d.m. 55/2014.

Tribunale Torino sez. III, 26/11/2018, n.5479

Il preavviso di parcella è sufficiente come prova del credito?

Nell’ambito dell’istanza di concessione di decreto ingiuntivo, non si ritiene provato il credito vantato dal legale relativo all’assistenza stragiudiziale prestata, sul presupposto che il preavviso di parcella non è sufficiente come prova dell’attività svolta.

Tribunale Verona, 03/07/2018

La parcella corredata dal parere del Consiglio dell’ordine

In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del Consiglio dell’ordine, sulla base della quale il professionista ha ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è mai nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di

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contestazione del debitore, l’effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di – veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore, e attore in senso sostanziale, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.

Cassazione civile sez. VI, 02/05/2018, n.10408

La parcella è vincolante se non è stata pattuita o accettata dal cliente?

Qualora l’avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una

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nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 02/02/2018, n.2575

L’obbligo degli eredi al pagamento della parcella dell’avvocato

In caso di sopravvenuto decesso del cliente, gli eredi possono conferire all’avvocato il mandato di proseguire la causa anche senza espressa procura alle liti (posto che il difensore ha la possibilità di non dichiarare l’evento interruttivo). In tal caso si è però dinanzi ad un nuovo mandato professionale che ovviamente non dà vita ad un debito ereditario e, dunque l’erede non ne risponde se non ed in quanto anche egli, da solo o insieme ad altri eredi, lo abbia conferito.

Cassazione civile sez. II, 24/01/2018, n.1749

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