Rimborso prezzo del biglietto: ultime sentenze

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Mancato imbarco del volo; commissione percepita dall’intermediario per l’acquisto del biglietto; sistemazione del passeggero aereo in una classe inferiore; responsabilità del vettore ferroviario.

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Diritti dei passeggeri

Gli artt. 18 e 19 del Regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’art. 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’art. 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’art. 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo. La nozione di «

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prezzo del biglietto» include, inoltre, i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Viaggio cancellato: rimborso prezzo biglietto comprensivo delle opzioni aggiuntive

L’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Accettazione del rimborso del biglietto

Gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’articolo 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo.

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Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Rimborso del biglietto aereo

L’art.8 §. 2 Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

Corte giustizia UE sez. III, 10/07/2019, n.163

L’importo rimborsato al passeggero

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve ritenersi che il prezzo del biglietto, rilevante per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo, deve includere l’eventuale commissione, percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra passeggero e vettore nell’acquisto del biglietto, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo.

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Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

Rimborso dovuto al passeggero: corrisponde al prezzo del volo stesso

Il combinato disposto degli art.10 §. 2 e 2 lett. f. Regolamento (Ce) n. 261/2004 (compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogante il regolamento (Cee) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto.

Più precisamente il prezzo che deve considerato ai fini del calcolo dell’importo del rimborso dovuto al passeggero, in questo caso, è esclusivamente quello del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato.

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Corte giustizia UE sez. III, 22/06/2016, n.255

L’emissione di biglietti da parte di una compagnia aerea

Gli art. 2 §. 1, e 10 §. 2, della sesta direttiva i.v.a. 77/388/Cee (ssm) devono essere interpretati nel senso che l’emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso. In questi casi l’i.v.a. diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea. Infine nell’ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell’ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del

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fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.

Corte giustizia UE sez. I, 23/12/2015, n.250

Danni subiti dai passeggeri in relazione al ritardo dei treni

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 11 r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911 censurato, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui prevede limitazioni in ordine alla responsabilità del vettore ferroviario per i danni subiti dai passeggeri in relazione al ritardo dei treni, in particolare laddove circoscrive tale responsabilità al solo rimborso del prezzo del biglietto. Il rimettente, nel porre a fulcro delle proprie censure la risalente disciplina dettata dal r.d.l. n. 1948 del 1934, non ha verificato le successive, consistenti modificazioni subite, sul piano normativo ed ordinamentale, dalla “materia” del trasporto ferroviario, per inferirne i conseguenti rilievi tanto sul versante dell’effettiva efficacia della disciplina censurata, quale fonte esclusiva della contestata limitazione di responsabilità, quanto sul versante della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale.

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In particolare, il rimettente ha omesso di soffermarsi sulla disciplina ordinaria prevista dal codice civile in materia di trasporto in genere, e ferroviario in specie, che con l’art. 1229 introduce una previsione generale di nullità, relativa, dunque, anche al vettore, di qualsiasi limitazione pattizia della responsabilità per dolo o colpa grave.

Del pari, il rimettente non ha valutato le profonde modifiche subite dalla disciplina relativa allo stesso ente ferroviario, in conseguenza delle quali l’intera tematica delle condizioni generali e delle tariffe (queste ultime intrinsecamente variabili) ha subito un affrancamento dall’antica fonte legislativa, con la quale tariffe e condizioni generali di contratto erano state approvate, per essere trasferita all’autonomia regolativa dell’ente, e ha del tutto omesso di considerare la disciplina introdotta dal regolamento Ce 23 ottobre 2007 n. 1371/2007, espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto, dalla quale emerge che, fatte salve le previsioni nazionali che assicurino un risarcimento anche per “danni diversi”, non vengono riconosciuti al trasportato, in caso di ritardo, diritti nella sostanza diversi o poziori rispetto a quelli previsti dalle condizioni generali, con la conseguenza che il vettore nazionale non può ritenersi “comunitariamente” obbligato a prestazioni risarcitorie diverse da quelle previste.

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Corte Costituzionale, 09/07/2014, n.194

Indennizzo dei viaggiatori

L’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (Ce) n. 1371/2007 non può, in assenza di disposizioni nazionali a tal fine, imporre a un’impresa ferroviaria, le cui condizioni d’indennizzo per il rimborso del prezzo del biglietto non corrispondono ai criteri fissati dall’art. 17 di detto regolamento, il contenuto concreto delle stesse.

Corte giustizia UE sez. I, 26/09/2013, n.509

Vendita on line dei biglietti di trasporto aereo

Integrano distinte pratiche commerciali aggressive, nonché scorrette, i comportamenti realizzati da una compagnia aerea in merito al calcolo del prezzo finale dei biglietti aerei acquistati on line, unitamente alle condizioni del check-in effettuato al momento dell’imbarco, con riferimento particolare i cinque comportamenti, sanzionati con oltre cinquecentomila euro, accertati come commercialmente scorretti, hanno riguardato: l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa o sul web che prospettano offerte risultate “introvabili” dagli utenti; la mancata indicazione nella tariffa offerta dei costi aggiuntivi, quali quello per il web check-in, il supplemento carta di credito e l’i.v.a. sui voli nazionali, che vengono automaticamente aggiunti nel corso del processo di prenotazione on line e fanno significativamente lievitare il prezzo del biglietto; la difficoltà o, addirittura l’impossibilità, da parte degli utenti di ottenere

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assistenza postvendita per il rimborso dei biglietti (o di parte di essi) in caso di mancata fruizione del volo, sia per motivi imputabili alla compagnia che per scelta del passeggero: ciò in particolare, per la necessità di rivolgersi a un numero a pagamento o per l’applicazione di una fee elevata; la pubblicazione sul sito internet della compagnia aerea delle condizioni generali di trasporto e delle informazioni rivolte ai consumatori italiani in lingua inglese; gli ingiustificati esborsi aggiuntivi nel caso di richiesta di variazioni di date, orari, nome dei passeggeri e tratte di volo o di riemissione della carta di imbarco in aeroporto.

Garante concorr. e mercato, 09/12/2010, n.21878

Sopravvenuta impossibilità della prestazione di fruizione del viaggio

L’art. 945 c.nav. prevede la liberazione del passeggero per la sopravvenuta impossibilità della prestazione di fruizione del viaggio, con conseguente obbligo, da parte del vettore aereo che abbia incassato il prezzo del trasporto, di restituirlo secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. La mancanza di tempestiva comunicazione del proprio impedimento da parte del passeggero non è ostativa al rimborso dell’intero prezzo del biglietto pagato, qualora la compagnia aerea non dimostri il danno eventualmente ricevuto dalla mancata comunicazione.

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Giudice di pace S.Cipriano P., 16/01/2008

La cancellazione del volo

La cancellazione del volo, a causa di uno sciopero, dà luogo ad impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente obbligo del vettore di rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto. Nel caso in cui il passeggero non sia stato correttamente informato dalla compagnia aerea degli scioperi e delle conseguenti cancellazioni dei voli, egli ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia aerea responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale di tale circostanza.

Giudice di pace Martina Franca, 20/08/2004

Risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali

In caso di ritardo nel trasporto aereo di persone, il vettore va condannato al rimborso del prezzo del biglietto nonché al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia esistenziali.

Giudice di pace Napoli, 27/11/2002

Reato di falso ideologico in atto pubblico

Il biglietto ferroviario, oltre alla efficacia certificativa propria del documento, ha valore costitutivo del diritto di effettuare un determinato viaggio o di ottenere, eventualmente, il rimborso del prezzo e, quindi, ha natura di atto pubblico. (In base a tale principio è stato ritenuto che la irregolare compilazione, da parte dell’addetto all’ufficio prenotazioni, dei bollettini di supplemento mod. CI 203 ipotizzi il reato di falso ideologico in atto pubblico).

Cassazione penale sez. II, 02/04/1985

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