Muro di cinta: ultime sentenze

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Autore: Redazione

18 marzo 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Esenzione dal rispetto delle distanze legali; giurisdizione del giudice amministrativo; controversia relativa alla correttezza della decisione assunta dalla PA di procedere al transennamento dell’area antistante il muro di cinta per garantire la sicura circolazione dei pedoni.

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Distanze tra costruzioni

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla

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recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, n.5335

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni si applica ai muri di cinta

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

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Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26713

La nozione di costruzione

La nozione di costruzione e di muro di cinta rilevante ai fini della disciplina delle distanze legali tra edifici è utilizzabile anche ai fini dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968, nonostante testualmente esso si riferisce alle distanze tra muri finestrati e “pareti di edifici antistanti”, tenuto conto della comune funzione della prescritta disciplina di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 22/01/2020, n.67

Caratteristiche del muro di cinta

Perché un muro possa avere natura di muro di cinta di cui all’art. 878 c. c., ai fini dell’esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall’art.873 c. c., deve essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, non superare un’altezza di tre metri ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni.

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Corte appello Catanzaro sez. I, 15/01/2020, n.41

Muro di cinta: funzione di sostegno e contenimento del terrapieno

Qualora si controverta di un muro che ha la funzione di contenimento del terrapieno artificiale, evitando che quest’ultimo sia soggetto a smottamenti verso la sottostante proprietà confinante, quindi non derivato dal naturale movimento della terra, questo deve essere considerato costruzione, come tale assoggettata alla normativa in materia di distanze legali.

In altri termini, in tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico – giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.

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Tribunale Piacenza, 08/01/2020, n.10

E’ sufficiente la Scia per la realizzazione di un muro di cinta?

In assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo Unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere considerate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere.

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T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 09/12/2019, n.899

Transennamento dell’area antistante il muro di cinta di un privato

Appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia in cui venga contestata la correttezza della decisione assunta dalla p.a. di procedere al transennamento dell’area antistante il muro di cinta della ricorrente; decisione avente la finalità di proteggere l’interesse pubblico alla sicura circolazione dei pedoni. In tale fattispecie, infatti, la posizione giuridica fatta valere in sede giurisdizionale ha consistenza di interesse legittimo e, di conseguenza, la giurisdizione sulla causa appartiene al G.A. ,

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/11/2019, n.2301

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La funzione del muro di cinta

In tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze.

Corte appello L’Aquila, 18/01/2019, n.105

Muro di cinta: l’esclusione dal computo delle distanze legali

Le caratteristiche fondamentali del muro di cinta, il quale non rientra nel computo delle distanze legali ex art. 878 c.c., sono costituite dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a 3 metri e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

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Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22445

I requisiti essenziali del muro di cinta

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’articolo 873 del codice civile per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; a ciò va aggiunto che i requisiti essenziali del muro di cinta, il quale ex articolo 878 del codice civile non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a metri tre, dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

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Nel caso, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche a una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l’altezza può anche superare i tre metri, se tale è l’altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell’osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale.

Cassazione civile sez. II, 19/03/2018, n.6766

Il muro di cinta e le distanze legali tra costruzioni

In tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.

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Cassazione civile sez. II, 03/05/2018, n.10512

Funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’articolo 873 del codice civile per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; a ciò va aggiunto che i requisiti essenziali del muro di cinta, il quale ex articolo 878 del codice civile non va considerato nel

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computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a metri tre, dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

Nel caso, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche a una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l’altezza può anche superare i tre metri, se tale è l’altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell’osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale.

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Cassazione civile sez. II, 19/03/2018, n.6766

Il muro di cinta

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione e, pertanto, esula da tale nozione il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.

Cassazione civile sez. II, 06/04/2017, n.8922

Muro di cinta: il permesso di costruire

La mera recinzione della proprietà privata è cosa diversa rispetto al muro di cinta o di contenimento, atteso che quest’ultimo, specie se di rilevanti dimensioni – come nella specie – è struttura che si differenzia dalla semplice recinzione ed, in quanto serve a sostenere un terreno che può franare, deve presentare caratteristiche strutturali a ciò adeguate, e quindi necessita per essere realizzato di un titolo edilizio, all’epoca concessione ed oggi permesso di costruire.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 31/01/2017, n.677

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