Biglietto treno: ultime sentenze

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Autore: Redazione

04 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Prenotazione obbligatoria; occupazione del posto; persona che effettua un viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto; inesatto adempimento contrattuale della società di trasporto ferroviario.

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Passeggero a bordo di un treno senza biglietto

L’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto rientra nella nozione di «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione..

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L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta, da un lato, a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore riduca l’importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore e, dall’altro, a che un giudice nazionale sostituisca alla medesima clausola, in applicazione di principi del suo diritto contrattuale, una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, salvo se il contratto di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva e l’annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

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Corte giustizia UE sez. V, 07/11/2019, n.349

False generalità fornite al capotreno

Integra il reato di cui all’art. 495 c.p. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 c.p., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali. (In motivazione, la Corte ha precisato che il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale nelle fasi di identificazione della persona priva di biglietto o abbonamento e di elevazione di un verbale di infrazione perchè esercita una funzione accertativa, certificativa ed eventualmente sanzionatoria).

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Cassazione penale sez. V, 10/07/2019, n.47044

Ritardo del treno: l’inesatto adempimento

Il ritardo di oltre cinque ore integra un caso di inesatto adempimento contrattuale della società di trasporto ferroviario e legittima una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa del 50%.

Cassazione civile sez. III, 04/05/2018, n.10596

Acquisto del biglietto ferroviario con carta di credito clonata

L’utilizzo di un biglietto ferroviario acquistato con una carta di credito clonata integra il reato di ricettazione.

Tribunale Napoli sez. I, 04/01/2018, n.11247

Passeggero senza biglietto e lesioni a pubblico ufficiale

Le lesioni inferte da un soggetto che si oppone all’accertamento e all’azione di Pubblici Ufficiali sono aggravate dalla circostanza di cui all’art. 61 n. 2 stante la finalizzazione dell’azione delittuosa delle lesioni alla resistenza a

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pubblico ufficiale.

(Nel caso di specie, si trattava di un passeggero del treno, privo di biglietto di viaggio, che inveiva nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti ponendo la propria mano sull’arma degli stessi al fine di impossessarsene e, all’azione degli stessi di bloccarlo, si dimenava con calci e pugni provocando lesioni).

Tribunale Napoli sez. I, 22/01/2018, n.912

Diritti e obblighi dei passeggeri

L’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un

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viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia promossa dalle ferrovie belghe per ottenere una indennità da un viaggiatore che aveva viaggiato in treno senza titolo di trasporto e senza provvedere a regolarizzare la sua situazione entro i termini di legge).

Corte giustizia UE sez. X, 21/09/2016, n.261

Ritardo dei treni: danni subiti dai passeggeri

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 11 r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911 censurato, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui prevede limitazioni in ordine alla responsabilità del vettore ferroviario per i danni subiti dai passeggeri in relazione al ritardo dei treni, in particolare laddove circoscrive tale responsabilità al solo rimborso del prezzo del biglietto.

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Il rimettente, nel porre a fulcro delle proprie censure la risalente disciplina dettata dal r.d.l. n. 1948 del 1934, non ha verificato le successive, consistenti modificazioni subite, sul piano normativo ed ordinamentale, dalla “materia” del trasporto ferroviario, per inferirne i conseguenti rilievi tanto sul versante dell’effettiva efficacia della disciplina censurata, quale fonte esclusiva della contestata limitazione di responsabilità, quanto sul versante della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale.

In particolare, il rimettente ha omesso di soffermarsi sulla disciplina ordinaria prevista dal codice civile in materia di trasporto in genere, e ferroviario in specie, che con l’art. 1229 introduce una previsione generale di nullità, relativa, dunque, anche al vettore, di qualsiasi limitazione pattizia della responsabilità per dolo o colpa grave.

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Del pari, il rimettente non ha valutato le profonde modifiche subite dalla disciplina relativa allo stesso ente ferroviario, in conseguenza delle quali l’intera tematica delle condizioni generali e delle tariffe (queste ultime intrinsecamente variabili) ha subito un affrancamento dall’antica fonte legislativa, con la quale tariffe e condizioni generali di contratto erano state approvate, per essere trasferita all’autonomia regolativa dell’ente, e ha del tutto omesso di considerare la disciplina introdotta dal regolamento Ce 23 ottobre 2007 n. 1371/2007, espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto, dalla quale emerge che, fatte salve le previsioni nazionali che assicurino un risarcimento anche per “danni diversi”, non vengono riconosciuti al trasportato, in caso di ritardo, diritti nella sostanza diversi o poziori rispetto a quelli previsti dalle

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condizioni generali, con la conseguenza che il vettore nazionale non può ritenersi “comunitariamente” obbligato a prestazioni risarcitorie diverse da quelle previste.

Corte Costituzionale, 09/07/2014, n.194

L’obbligo di indennizzo per il prezzo del biglietto

Un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo di indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

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Corte giustizia UE sez. I, 26/09/2013, n.509

L’obbligo del vettore di trasportare l’acquirente del biglietto

L’acquisto del biglietto di viaggio per ferrovia, con prenotazione, presso la stazione di partenza comporta l’obbligo del vettore di trasportare l’acquirente, con la propria organizzazione di mezzi e personale, al luogo di arrivo, per cui il non aver assicurato al passeggero il raggiungimento della destinazione con gli ordinari mezzi di linea, a causa della soppressione dei mezzi sostitutivi sulla seconda tratta, comporta inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo di rimborso del costo del biglietto e delle spese di alloggio, nonché del risarcimento del danno morale per il forzoso pernottamento.

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Giudice di pace Campobasso, 28/03/2012, n.101

Procedure previste per il cambio del biglietto

Qualora il vettore ferroviario abbia informato adeguatamente i consumatori in ordine alle sanzioni e procedure previste per il cambio del biglietto, non è configurabile un’ipotesi di pratica commerciale scorretta.

Garante concorr. e mercato, 16/10/2008, n.18997

Acquisto online di biglietti ferroviari e truffa ai danni delle ferrovie dello Stato

In tema di truffa ai danni delle ferrovie dello Stato per l’acquisto online di biglietti ferroviari con carta di credito appartenente ad altra persona, non è possibile ritenere responsabile dell’acquisto, e quindi della truffa, l’utilizzatore del biglietto ferroviario se la carta di credito è sempre rimasta nella disponibilità del legittimo proprietario, poiché il possesso del biglietto costituisce il provento della truffa ma non consente di provare, in assenza di altri elementi, quali il possesso dei dati della carta di credito utilizzata, la responsabilità del reato di truffa.

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Tribunale Roma, 22/05/2008

Treni rapidi a prenotazione obbligatoria

Sui treni rapidi a prenotazione obbligatoria, a differenza di quanto si verifica sui treni ordinari a prenotazione facoltativa, l’occupazione del posto non è lasciata mai alla scelta dei viaggiatori, ma dipende esclusivamente dalla prenotazione preventiva, ovvero, se questa manchi, dall’assegnazione disposta dal personale all’uopo incaricato.

Pertanto, il viaggiatore su treno rapido del suddetto tipo, il quale, munito di regolare biglietto, ma sprovvisto di prenotazione preventiva, occupi un posto che risulti libero al momento della partenza, di propria iniziativa e senza che gli sia stato assegnato dal personale delle ferrovie, non può pretendere di conservarlo, nonostante l’intimazione a lasciarlo per la sopravvenienza del

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titolare della prenotazione, ed incorre, ove ciò faccia, nell’infrazione amministrativa prevista dall’art. 9 r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, a prescindere dalla regolarità del modo con cui tale prenotazione sia stata resa conoscibile con apposito cartellino sul posto medesimo (nella specie, indicante genericamente la prenotazione, senza specificazione del tratto di viaggio cui si riferiva).

Cassazione civile sez. I, 06/07/1983, n.4529

Biglietto ferroviario: la falsificazione

Il biglietto ferroviario in quanto attribuisce al viaggiatore la possibilità di effettuare un determinato percorso in treno, oltre all’efficacia certificatrice propria del documento ha anche valore costitutivo di un diritto e quindi natura di atto pubblico. La sua falsificazione, pertanto, come la falsa compilazione della matrice del biglietto che, secondo la legge, deve essere a questo conforme, integra il delitto di cui all’art. 476 c.p.

Cassazione penale sez. V, 16/02/1979

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