Come deve essere la firma di un contratto
Come si firma un contratto, dove deve essere apposta e su quale pagina, la doppia firma e lo scarabocchio, le iniziali o il semplice segno grafico sono validi?
Quando sottoscriviamo un accordo non ci chiediamo mai come deve essere la firma di un contratto: è un gesto che facciamo meccanicamente, d’istinto, con la consapevolezza che nessuno, se non noi stessi, potrà mai contestare quella firma assumendo che è falsa o non valida.
Se però facciamo mente locale a ciò che stiamo facendo potrebbero sorgere numerose domande: dove deve essere messa la firma sul contratto? Devono essere firmate tutte le pagine? È bene indicare prima il nome o il cognome? La firma deve essere leggibile o può essere anche uno scarabocchio? Si può firmare con le iniziali e perché spesso viene richiesta una seconda firma sui contratti?
In questo articolo cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande. Vedremo cioè come si firma un contratto e come deve essere apposta tale firma.
Indice
A che serve la firma?
La firma rappresenta un elemento fondamentale per la validità di un contratto. Essa rappresenta l’assenso del sottoscrittore alle clausole ivi contenute e quindi il suo impegno a rispettarle.
Un contratto senza firma o con una firma falsa
Una persona esige da un’altra il pagamento di 300 euro per un servizio a questa non ancora erogato. Il presunto debitore contesta la validità della firma asserendo che non è la propria. In tal caso, il creditore, se non riesce a dimostrare l’autenticità della sottoscrizione, non potrà mai esigere il pagamento.
In un contratto si afferma che Mattia dà in prestito ad Antonio mille euro: il documento però non viene mai firmato dalle parti. Tuttavia risulta comunque, tramite la tracciabilità dell’operazione bancaria e dalle dichiarazioni di testimoni, che la somma è stata effettivamente consegnata ad Antonio e che questi si è verbalmente impegnato a restituirla. In tal caso, anche senza la firma, il contratto (in questo caso verbale) è ugualmente valido.
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Per comprendere meglio il secondo esempio è bene sapere che per gran parte dei contratti la legge lascia libere le parti di scegliere la forma da dare ad essi. Così, in gran parte dei casi, i contratti sono verbali. A volte la forma scritta viene decisa solo per evitare equivoci e fraintendimenti. Solo di rado la legge impone la forma scritta a pena di nullità del contratto come nell’ipotesi di compravendite immobiliari, contratti bancari, locazione, donazione di non modico valore.
Dunque è chiaro che l’assenza o la falsità della firma su una normale scrittura privata non significa automaticamente l’assenza di qualsiasi obbligo contrattuale se risulta comunque che l’accordo verbale c’è stato ed è stato anche attuato. Viceversa, laddove il documento scritto è richiesto dalla legge come condizione imprescindibile per la nascita dell’obbligazione, l’invalidità o l’inesistenza della firma rende automaticamente nullo qualsiasi vincolo.
Firma: prima o il nome o il cognome?
La legge non dice se, nel momento in cui si firma, sia necessario scrivere prima il nome e poi il cognome o viceversa. L’importante è che una persona firmi per come ha sempre fatto.
Se proprio dovessimo dare una risposta, dovremmo dire – alla luce dell’articolo 6 del codice civile che disciplina il diritto al nome – che va messo prima il nome (che la legge chiama “prenome”) e poi il cognome.
Chi può contestare una firma?
Le regole sulla contestazione della firma sono diverse a seconda che questa venga apposta su una scrittura privata (un documento redatto direttamente dalle parti) o su un atto pubblico (ossia un atto notarile).
Per quanto riguarda le scritture private, solo l’autore della firma può contestarla. Facciamo due esempi.
Esiste un contratto per l’acquisto di un abbonamento a una utenza domestica. Su tale contratto c’è la firma di Matteo. Se la compagnia del telefono non attiva l’utenza sarà ritenuta responsabile e non potrà dedurre, a proprio vantaggio, che la firma del contratto non è effettivamente quella di Matteo. Al contrario, se la società telefonica dovesse attivare la linea ma Matteo dovesse sostenere che la sottoscrizione non è sua, il contratto non avrebbe valore e l’utente non è tenuto a pagare la bolletta.
Dunque, se il presunto autore della firma la disconosce perché la ritiene falsa, spetta alla controparte che voglia avvalersi del documento dimostrare invece l’originalità della firma. E dovrà farlo con un giudizio chiamato
Per quanto invece riguarda gli atti pubblici, il regime è inverso. Poiché la firma viene messa davanti a un pubblico ufficiale – il notaio – che ne attesta l’autenticità, spetta a chi vuol contestarla dimostrare che è falsa. E deve farlo con un apposito procedimento di natura civile che si chiama querela di falso.
Antonio firma una compravendita dinanzi a un notaio. Senonché si pende e qualche anno dopo assume che la firma non è la propria. In questo caso è Antonio a dover dimostrare la falsità della firma e non spetta invece all’acquirente provare che è autentica.
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La firma deve essere leggibile?
La firma non deve essere per forza leggibile e riportare per intero nome e cognome, salvo si tratti di atti notarili (nel qual caso è necessario che si possa ben comprendere il nome e il cognome di chi firma).
Ciò che conta è che la firma sia la stessa con cui il firmatario ha sempre sottoscritto gli atti.
Non è ammesso il segno di croce, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge (come nel caso dei ciechi [1]).
Si può delegare un’altra persona a firmare per proprio conto
L’interessato non può autorizzare terzi a mettere una firma per proprio conto [2] a meno che non ci sia una delega espressa (che, per gli atti pubblici, va rilasciata dinanzi a un notaio). In ogni caso il delegato deve firmare con il proprio nome e cognome specificando che firma per conto del delegante.
È valida la firma in stampatello o con pseudonimi?
In generale, la sottoscrizione deve riuscire a identificare, con ragionevole certezza (e senza dover ricorrere a indagini tecniche successive) la persona che l’ha apposta.
Così è ritenuta valida la firma per stampatello [3], quella effettuata con un nome e cognome non corrispondenti a quelli che risultano dai registri di stato civile, ma sostanzialmente idonei, anche per concorso di ulteriori elementi contenuti nell’atto, a indicare la persona del sottoscrittore [4].
È anche possibile, nei rapporti commerciali, la firma abbreviata, anche se ridotta al punto da apparire una semplice sigla [5].
Dove si firma?
Si firma alla fine del contratto. Non è necessaria una firma su ogni pagina (la si mette più che altro per scongiurare alterazioni o inserimenti di fogli non presentati alla parte).
Nel caso in cui il contratto sia costituito da più fogli, di cui solo l’ultimo sia stato firmato, la modifica del testo mediante la sostituzione di fogli non firmati integra gli estremi della alterazione di scrittura privata [6].
Cosa succede se la firma cambia?
Tentare di eludere obblighi alterando intenzionalmente la propria firma può sembrare una strategia, ma non è così semplice. Le analisi calligrafiche permettono di identificare l’autenticità di una firma attraverso l’esame di caratteristiche specifiche come pressione e velocità di scrittura.
Come si può firmare?
La firma deve essere normalmente posta con penna, matita o altro strumento (anche pennarello). Si è ritenuta legittima la firma con il proprio sangue.
La firma digitale è equiparata alla normale firma e quindi fa piena prova della provenienza dell’atto. Non è invece valida la firma fatta con una email ordinaria.