Pubblicazioni matrimonio: cosa sono e dove si fanno

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Autore: Redazione

27 ottobre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come far sapere alla comunità che stanno per celebrarsi le nozze onde consentire a terzi di opporsi.

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Tu e la tua fidanzata avete deciso di sposarvi. I preparativi sono ultimati e non vedete l’ora di iniziare una lunga vita insieme. In questo articolo faremo il punto della situazione sulle pubblicazioni di matrimonio: cosa sono e dove si fanno. Quante volte abbiamo visto al cinema la scena in cui c’è un prete che pronuncia la frase «Se qualcuno ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre»? Ebbene, prima della celebrazione vengono esposti sull’albo pretorio online i nomi dei futuri sposi e la data delle loro nozze. Si tratta di un adempimento indispensabile per consentire a terzi legittimati di proporre opposizione. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i requisiti per contrarre un matrimonio.

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Matrimonio: requisiti e tipologie

Prima di affrontare la questione delle pubblicazioni, devi sapere che una coppia che intende sposarsi deve possedere i seguenti requisiti:

Il nostro ordinamento ammette il

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matrimonio:

Pubblicazioni matrimonio: cosa sono e dove si fanno

Prima della celebrazione del matrimonio, gli sposi devono richiedere le pubblicazioni all’ufficio Anagrafe del Comune di residenza di uno dei due. È necessario indicare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, ecc.) e dichiarare all’ufficiale di Stato civile che non ci sono

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impedimenti al matrimonio. Lo scopo di un simile adempimento è proprio quello di rendere nota la volontà di sposarsi e consentire a determinati soggetti di opporsi alle nozze. In passato, infatti, venivano celebrati numerosi matrimoni clandestini che creavano situazioni di poligamia.

Pubblicazioni matrimonio: come funziona?

Possono richiedere le pubblicazioni ambedue gli sposi oppure, qualora uno dei due sia impossibilitato, un altro soggetto munito di procura speciale. Se l’ufficiale di Stato civile, previa verifica, riscontra la presenza di un impedimento deve rilasciare ai nubendi un certificato con i motivi di rifiuto (contro il quale è possibile ricorrere in tribunale) oppure richiedere alle parti alcune precisazioni e il deposito di idonea documentazione.

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Per ottenere le pubblicazioni è necessario presentare:

Gli sposi che intendono contrarre un matrimonio concordatario devono presentare anche la richiesta del parroco.

L’atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della Casa comunale per almeno 8 giorni e depositato per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Tuttavia, il tribunale, in presenza di gravi motivi, può ridurre detto termine o addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni.

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Va precisato che, ad oggi, si parla impropriamente di affissione, in quanto a partire dal 2011 le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale. Esiste, infatti, l’albo pretorio online, cioè ogni Comune ha una sezione sul proprio sito web dove vengono esposte le pubblicazioni, le quali perdono efficacia se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni.

In assenza delle pubblicazioni, il matrimonio non potrà essere celebrato; in caso contrario, sarà ugualmente valido ma gli sposi e l’ufficiale di Stato civile saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.

Pubblicazioni matrimonio: cosa succede se qualcuno si oppone?

Come già spiegato, le pubblicazioni servono a far sapere alla comunità che una coppia sta per sposarsi, affinché chi è a conoscenza di un

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impedimento alla celebrazione possa renderlo noto.

Possono presentare opposizione i seguenti soggetti:

L’opposizione si propone depositando un

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ricorso presso il tribunale del luogo in cui è stata eseguita la pubblicazione di matrimonio. Il tribunale può sospendere la celebrazione fino a quando l’opposizione non venga rimossa.

Sul ricorso decide il tribunale, quando esso riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice civile (ad esempio un matrimonio contratto da un minorenne o da uno che risulta già sposato). Invece, in caso di matrimonio concordatario, se l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di diritto canonico (ad esempio, uno dei nubendi è un sacerdote o uno che non è battezzato), allora il tribunale emette una sentenza di “non luogo a deliberare” e la parte interessata dovrà rivolgersi all’autorità religiosa perché si pronunci in merito.

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