Incidente con veicolo non identificato: c’è il risarcimento?

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Autore: Carlos Arija Garcia

04 settembre 2020

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

L’impresa designata dal Fondo di garanzia deve riconoscere l’indennizzo alla vittima di un sinistro provocato da ignoti senza denuncia o querela.

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Non è così strano che una persona faccia un incidente senza colpa e che il conducente dell’altra auto sparisca in un batter d’occhio. In casi come questo, la vittima del sinistro non avrà molti riferimenti da dare né alle forze dell’ordine né alla compagnia di assicurazioni sul responsabile dello scontro, se non il colore dell’auto (se lo ricorda) o se al volante c’era un uomo o una donna. Bene che vada ricorderà anche il modello della macchina, se proprio è uno dei più conosciuti. Viene da chiedersi se in un caso come questo, cioè se quando accade un

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incidente con veicolo non identificato, c’è il risarcimento.

Il dubbio l’ha risolto più volte la Cassazione, l’ultima con una recente sentenza secondo cui chi rimane vittima di un sinistro provocato da uno sconosciuto non può perdere il suo diritto ad essere risarcito. Questo perché la sussistenza o meno di una querela contro ignoti è, secondo gli Ermellini, soltanto un mero indizio. Pertanto, il malcapitato non è obbligato a presentare una denuncia per ottenere ciò che gli spetta dalla società designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada.

Vediamo come funziona questo meccanismo e perché, in caso di incidente con veicolo non identificato, c’è il risarcimento.

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Veicolo non identificato: il Fondo di garanzia

Abbiamo appena citato il Fondo di garanzia vittime della strada. Si tratta di un fondo operativo dal 1971 per garantire il risarcimento dei danni che derivano da un sinistro provocato da veicoli per i quali c’è l’obbligo di assicurazione. Per capirci, se l’incidente lo provoca un’auto, che senza assicurazione non può nemmeno uscire dal garage, il Fondo interviene. Se, invece, il sinistro è causato da una bicicletta, non c’è la garanzia del risarcimento.

Il Fondo è amministrato dalla Consap e controllato dal ministero dello Sviluppo Economico. Opera, secondo quanto previsto dal Codice delle assicurazioni, quando un incidente è provocato da un veicolo:

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Veicolo non identificato: il diritto al risarcimento

Ci sono, però, alcune limitazioni al

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risarcimento dal Fondo di garanzia. Può succedere, ad esempio, anche in caso di incidente con veicolo non identificato: l’impresa designata dal Fondo risarcisce soltanto le lesioni personali e non anche i danni materiali. A meno che i danni alla persona siano gravi: se così fosse, il risarcimento comprenderebbe anche danni alle cose purché il valore di questi sia superiore a 500 euro e solo per la parte eccedente tale importo.

Si ha diritto al risarcimento per il sinistro causato da un veicolo non identificato anche quando la vittima non ha presentato denuncia o querela contro ignoti, come stabilito da un’ordinanza della Cassazione [1]. La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto questo diritto nel caso in cui chi fa la richiesta di risarcimento ricordi solo alcuni elementi identificativi dell’auto che ha provocato il sinistro, come il modello o il colore, ma non abbia fatto in tempo a prendere il numero di targa.

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Per la precisione, la Cassazione ha sancito che «la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio». La Corte basa questo ragionamento sul fatto che «l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato».

Significa che il giudice potrà «tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò lo dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda».

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