Spetta la casa coniugale se il figlio ci sta poco?

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Revoca della casa familiare assegnata all’ex moglie se il figlio torna solo per i fine settimana.

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Come noto, in caso di separazione o divorzio, in presenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, il giudice assegna la casa coniugale al genitore presso cui la prole va a vivere. Il che significa che, il più delle volte, è la madre a ricevere, oltre all’assegno di mantenimento per sé e per i ragazzi, il diritto di abitazione nell’immobile in comunione o di proprietà del marito.

Tale diritto – che non spetta invece per le coppie di fatto, ossia in caso di convivenza – cessa nel momento in cui il figlio va a vivere da solo o acquista la capacità economica per farlo.

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Un altro caso in cui viene revocata l’assegnazione della casa coniugale è quando la madre decide – ovviamente insieme ai ragazzi – di andare a stare altrove (ad esempio, decide di trasferirsi in un’altra città o a casa dei propri genitori).

Spesso, succede che i figli acquistino solo una limitata autonomia. È il caso degli universitari che tornano alla dimora originaria solo nei fine settimana o per le vacanze. In tale ipotesi, è legittimo chiedere la restituzione delle chiavi di casa?

Alla Cassazione è stato posto proprio questo interrogativo: spetta la casa coniugale se il figlio ci sta poco e, ad esempio, torna solo nei weekend? Ecco qual è stata la risposta dei giudici supremi [1].

Perché l’assegnazione della casa coniugale?

L’assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge “collocatario” – ossia quello presso cui vivono i figli – non ha una funzione assistenziale, non è cioè un sostegno al reddito e un contributo economico. Serve solo a garantire che la prole possa

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continuare a crescere nello stesso habitat domestico dove è stata sino alla separazione o al divorzio. E ciò per non unire, al trauma del distacco del nucleo familiare, anche quello di un trasferimento. Trasferimento che non comporta solo il cambiamento della stanzetta, ma anche delle più elementari abitudini di vita, gli amici del quartiere e, a volte, anche la scuola.

Dunque, in una coppia senza figli il giudice non può disporre l’assegnazione della casa coniugale. E lo stesso vale anche se i figli hanno già un’età che consente loro l’autonomia.

Quando l’assegnazione della casa coniugale?

L’assegnazione della casa coniugale, come detto, serve per preservare la sana crescita psicologica dei figli. Essa quindi presuppone che i giovani trascorrano abitualmente il loro tempo nell’abitazione del genitore assegnatario. Se il figlio si trasferisce altrove, come nel caso di chi va a lavorare in un’altra città o frequenta un corso universitario in una diversa regione, è verosimile che non subirà alcun “trauma” da trasferimento, avendo questi una propria stabile dimora, diversa da quella paterna.

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Secondo quindi la Suprema Corte, ai fini dell’assegnazione del diritto di abitazione occorre che il figlio viva stabilmente nell’abitazione familiare, requisito che viene meno se torna a casa solo nei weekend o durante le feste. In questo caso, non si può parlare di convivenza, ma di mera ospitalità.

Revoca casa coniugale se il figlio va a vivere altrove

Il principio sancito dalla Cassazione non è nuovo. Anzi, più giudici – anche in momenti successivi – hanno confermato il medesimo indirizzo interpretativo. È il caso, ad esempio, del tribunale di Reggio Calabria [2], secondo cui i rientri sporadici e saltuari del figlio durante i fine settimana o i periodi di vacanza presso il luogo di coabitazione non fanno scattare l’assegnazione della casa coniugale alla madre.

Nella pronuncia si legge che, ai fini dell’assegnazione della casa, è rilevante la nozione di convivenza che comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi.

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Nel caso di specie, invece, era emerso «in maniera chiara e inconfutabile che il figlio, residente anagraficamente a Milano ma di fatto domiciliato a Roma», aveva iniziato a «svolgere attività lavorativa seppur precaria a Roma» facendo «rientro nel luogo di coabitazione con la madre soltanto durante il periodo natalizio e per circa un mese e mezzo-due durante le vacanze estive. Tale sporadica e saltuaria frequenza con la donna non è sembrata «sufficiente a giustificare la permanenza di un rapporto di convivenza nel suo significato idoneo all’assegnazione della casa coniugale alla madre resistente».

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