Deposito irregolare: ultime sentenze

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Autore: Redazione

29 giugno 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto.

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Fallimento del prestatore di servizi di deposito

I prestatori di servizi di criptovalute, che consentono il deposito di valori digitali per il tramite di piattaforme online, esercitano un’attività di deposito (irregolare) ai sensi dell’art. 1782 c.c., per cui sono tenuti a restituire i valori depositati su richiesta del depositante, posto che le valute virtuali sono qualificabili come beni fungibili, restituibili nella medesima specie e quantità.

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Tribunale Firenze sez. fallimentare, 21/01/2019, n.18

Il deposito irregolare di denaro

In caso di deposito irregolare di beni fungibili – come il denaro – che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria. La conclusione non muta solo perché, invece di danaro, sia stato consegnato un assegno circolare.

Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7262

Il deposito irregolare di beni fungibili ed il diritto del depositario

In caso di

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deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria.

(Nella specie la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il credito esigibile del depositante nei confronti del depositario alla restituzione di una quantità di pistacchio, non specificamente individuata, ma ammassata insieme ad altra medesima merce, ravvisando in tale comportamento la volontà di attribuire al depositario la facoltà di servirsi delle cose fungibili consegnate).

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Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, n.17512

Restituzione di un deposito cauzionale: l’inefficacia

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un’apposita clausola derogatoria.

(Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l’inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costituiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori; la S.C., nel enunciare il succitato principio, ha confermato l’impugnata sentenza).

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Cassazione civile sez. I, 20/04/2001, n.5843

L’obbligazione di restituzione del depositario

Nel deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall’agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l’obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell’ordinario termine decennale.

Cassazione civile sez. lav., 14/10/1999, n.11540

La ritenzione della cosa da parte del depositario

Nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. Tuttavia la consegna può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario.

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(La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui l’erede dell’originario depositante una somma di denaro aveva ottenuto dal depositario nuove ricevute di deposito della somma e ha inquadrato la fattispecie nel deposito irregolare).

Cassazione civile sez. III, 25/09/1998, n.9596

Il deposito irregolare e la volontà delle parti

Il contratto di fornitura di bevande si atteggia relativamente ai contenitori come deposito irregolare, qualora dalla volontà delle parti, manifestata per “facta concludentia”, emerga la facoltà per l’acquirente di servirsi dei c.d. vuoti e di restituire il “tantundem eiusdem generis”.

Pretura Macerata, 04/04/1997

Il deposito irregolare e l’obbligo del depositario

Nel deposito irregolare, anche nell’interesse del terzo, resta solo garantita la realizzazione del diritto di quest’ultimo, mediante l’obbligo che assume il depositario di non riconsegnare la cosa al depositante senza il previo consenso del terzo, ma non sorge in capo al terzo il diritto alla restituzione diretta della cosa.

Tribunale Milano, 05/09/1988

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