Danno alla reputazione e risarcimento: ultime sentenze

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Autore: Redazione

02 giugno 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’offeso può chiedere una somma di denaro per perturbamento psichico, danno alla reputazione e danno biologico?

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Diffamazione a mezzo stampa: danno alla reputazione

Quanto al danno non patrimoniale, si osserva che nella diffamazione a mezzo stampa il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici.

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Corte appello Roma sez. II, 28/07/2020, n.3836

Risarcimento del danno alla reputazione e alla immagine

In tema di risarcimento del danno alla reputazione e alla immagine per diffamazione a mezzo stampa, il momento di decorrenza iniziale del termine di prescrizione quinquennale deve essere individuato nel momento di ogni singola pubblicazione e non dell’ultima, qualora non emerga una campagna diffamatoria (fattispecie in cui gli esigui articoli, cinque, tutti a firma di giornalisti diversi, erano stati pubblicati in un arco temporale molto lungo, pari a dieci anni, con contenuto ampio che non riguardava solo le vicende di quell’ex cinema particolare ma anche di altre sale cinematografiche chiuse e non ancora riutilizzate presenti sullo stesso territorio).

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Tribunale Milano sez. I, 13/07/2020, n.4152

Pubblicazione di articoli di giornale diffamatori

E’ legittimata ad agire per ottenere il risarcimento del danno alla reputazione e alla immagine, subito a seguito della pubblicazione di articoli di giornale diffamatori, la rappresentante legale di s.r.l. il cui nome non sia mai stato espressamente indicato, stante la facile identificabilità della sua persona da parte di chiunque, date le cariche sociali ricoperte.

Tribunale Milano sez. I, 13/07/2020, n.4152

Prova del danno alla reputazione

Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici.

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Corte appello Venezia sez. IV, 04/02/2020, n.352

Diffamazione via Facebook e percosse

La diffusione messaggi diffamatori attraverso la bacheca di Facebook e le offese e le percosse ai danni di una persona fisica determinano una lesione dell’integrità fisica e dell’onore di quest’ultima; esse, quindi, sono idonee a fondare da parte del soggetto offeso la richiesta di una somma di denaro per il perturbamento psichico, per il danno alla reputazione e per il danno biologico, conseguiti a seguito di tali comportamenti, in ragione della lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Tribunale Firenze sez. II, 27/05/2019, n.1651

Violazione dei diritti inviolabili della persona

Il

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danno non patrimoniale, anche quando sia determinato da violazioni di diritti inviolabili della persona, come la reputazione, costituisce danno conseguenza e va allegato e provato; quando il danno non patrimoniale deriva da un fatto che integra gli estremi di un reato è dovuto il risarcimento anche del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva, patema d’animo causata dal reato.

Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, all’onore, alla riservatezza, al decoro di cui parte attrice invoca il risarcimento, non è in re ipsa, ma richiede che sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici.

Tribunale Palmi, 21/11/2018, n.1134

Reputazione personale e reputazione professionale

Il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte

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domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto – a prescindere dall’entità e dall’intensità dell’aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo – il proprio fondamento nell’art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva operato una – unitaria – liquidazione del danno alla reputazione, identificata con il senso della dignità personale, non già “quam suis”, ma in conformità a quella acquisita nel contesto sociale e, quindi, anche – ma non solo – nell’ambito professionale).

Cassazione civile sez. III, 25/08/2014, n.18174

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Il danno alla reputazione ed all’immagine

Il danno alla reputazione ed all’immagine è un danno – conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento.

Cassazione civile sez. III, 30/09/2014, n.20558

Risarcimento del danno alla reputazione

Il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stata proposta un’azione volta a ottenere il risarcimento del danno alla reputazione derivante dalle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva, non può sindacare quanto statuito dalla Corte costituzionale allorché, nella decisione di un ricorso per conflitto di attribuzioni, abbia valutato l’applicabilità dell’art. 68 cost. a tali dichiarazioni.

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Cassazione civile sez. III, 17/01/2012, n.534

Diritto di cronaca e di critica: differenze e conseguenze

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.

Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere necessariamente veritieri.

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, n.7847

Carattere diffamatorio di una pubblicazione

Al carattere diffamatorio di una pubblicazione consegue il diritto del soggetto diffamato al risarcimento del danno alla reputazione, rispetto al quale le ulteriori voci di danno al nome, all’immagine e all’identità eventualmente lamentate costituiscono una mera duplicazione di lesioni rispetto alla dimensione unitaria della sfera dell’integrità morale dell’individuo.

Tribunale Venezia sez. III, 13/01/2009

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