Novità sulle proroghe dei contratti a termine

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Autore: Redazione

17 settembre 2020

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Il rinnovo senza causa può avvenire anche più di quattro volte. Lo prevede il decreto Agosto.

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Arrivano indicazioni operative e concrete sull’applicazione del decreto Agosto, che contiene norme per la proroga dei contratti a termine, in deroga a quanto previsto dal decreto Dignità. Chiarimenti arrivano da una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), la 713/2020.

L’articolo 8 del nuovo decreto, appena pubblicato, prevede la possibilità di prorogare senza causale contratti a termine, anche oltre i tetti fissati dal decreto Dignità. Fino al 31 dicembre di quest’anno, è possibile prorogare di un altro anno i contratti a tempo determinato e senza causale, cioè senza la motivazione che giustifica il ricorso al termine, rispettando la massima durata dei 24 mesi di lavoro.

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Si deroga all’obbligo della causale ma anche al numero massimo dei rinnovi, perché si può usare questa speciale proroga di 12 mesi senza causale anche se il contratto è già stato prorogato quattro volte. Novità anche per quanto riguarda lo «stop and go», cioè il periodo che deve intercorrere tra una proroga e l’altra. Non bisognerà, infatti, aspettare che passino dieci o venti giorni tra la scadenza del vecchio contratto e il rinnovo del nuovo.

In riferimento al termine indicato del 31 dicembre 2020, vuol dire che la proroga va confermata entro il 2020, ma il contratto può estendersi anche al 2021.

C’è poi chi aveva già beneficiato della possibilità di proroga acausale contenuta nel decreto Rilancio, rinnovando un contratto senza causale fino al 30 agosto. Si tratta di una norma nuova, risponde l’Inl, che come tale va a sostituire l’altra. Questo significa che può nuovamente prorogare un contratto a termine anche chi lo aveva già rinnovato in conformità al decreto Rilancio e in deroga alla normativa ordinaria, purché si rispetti il limite dei 24 mesi.

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