Tutela consumatore e vessatorietà della clausola: ultime sentenze

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Autore: Redazione

08 novembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Recesso senza pagamento di penali; clausola contrattuale di proroga della competenza; controversie derivanti dal contratto concluso tra un professionista e un consumatore.

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Deroga al foro del consumatore e riparto dell’onere probatorio

Il consumatore che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato convenuto deve provare che si tratta di una controversia concernente un contratto cui trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del codice del consumo. A sua volta il professionista che intenda opporsi all’applicazione della disciplina di tutela deve provare che la clausola contrattuale di deroga del foro del consumatore è stata oggetto di una trattativa individuale, specifica, seria ed effettiva, oppure dare prova della non vessatorietà della clausola stessa, dimostrando che essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche se il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c..

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Corte appello Milano sez. IV, 01/10/2021, n.2810

Come escludere la vessatorietà di una clausola compromissoria?

Nei contratti tra professionista e consumatore, per escludere la vessatorietà di una clausola compromissoria spetta al professionista dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa su tale clausola, caratterizzata dai requisiti della serietà, dell’effettività e dell’individualità, essendo a tal fine insufficiente che una trattativa si sia comunque svolta o che abbia riguardato clausole diverse.

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.497

Sindacato di vessatorietà, recesso nella mediazione e tutela del consumatore

In tema di mediazione, la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall’attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell’affare, non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all’art. 34, comma 2, cod. cons., e non si sottrae pertanto alla valutazione di vessatorietà. Valutazione che il giudice è tenuto a compiere d’ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, cod. cons., sia per il suo potenziale contrasto con l’art. 33, comma 2, lett. e), cod. cons., in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

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Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565

L’eccezione tardiva di vessatorietà

L’art. 2, lett. b), l’art. 6, §1, e l’art. 7, §1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

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L’art. 2, lett. b), l’art. 6, § 1, e l’art. 7, §1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l’azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell’esecuzione integrale di tale contratto, avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

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Corte giustizia UE sez. IV, 09/07/2020, n.698

Compravendita: la normativa a tutela del consumatore

In tema di compravendita di un immobile, a norma del c.c., art. 1341, la clausola che devolve a un collegio arbitrale ogni controversia tra le parti deve essere approvata specificamente ed autonomamente. Essa, infatti, ha natura vessatoria, comportando un’alterazione del sinallagma, sicché si rende necessaria la sua approvazione distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo. L’inefficacia di tale clausola deriva, inoltre, anche dalla normativa a tutela del consumatore, atteso che la disposizione dettata dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33 (codice del consumo), introduce una presunzione di vessatorietà delle clausole che sanciscono a carico del consumatore deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria o che stabiliscano come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore stesso, senza operare alcuna distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale.

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Corte appello Napoli sez. III, 09/01/2018, n.73

Contratti conclusi dal condominio: la tutela del consumatore

La vessatorietà della clausola che prevede la proroga tacita decennale del contratto di manutenzione dell’ascensore in caso di mancata disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza, sottoscritta dall’amministratore del condominio, non è esclusa dalla doppia sottoscrizione, laddove difetti la prova che la stessa clausola negoziale sia stata oggetto di apposita trattativa individuale, applicandosi ai contratti conclusi dal condominio la normativa a tutela del consumatore.

Tribunale Napoli sez. III, 15/01/2018, n.427

Controversie tra professionista e consumatore

Nelle controversie tra professionista e consumatore, il legislatore ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.

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Tribunale Savona, 16/11/2015

Vessatorietà della clausola: come dimostrarla?

Nei contratti di vendita di pacchetti turistici anche nel caso in cui non sia rispettata la forma scritta e dunque non sia dimostrabile la specifica trattativa può essere dichiarata la vessatorietà e dunque la nullità di quella clausola che consenta all’organizzatore di trattenere la somma che si concreta nel corrispettivo per tutte le prestazioni che il consumatore non ha ricevuto sebbene non sia integrata la fattispecie che legittima il recesso senza pagamento di penali ai sensi dell’art. 91 c.cons. e quindi non ha diritto a quanto previsto dall’art. 92 c.cons.

Tribunale Pescara, 30/08/2011, n.1073

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Presunzione di vessatorietà della clausola contrattuale

Incombe al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui al d.lg. n. 206 del 2005, art. 33 comma 2 lett. u) è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell’individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai sensi del d.lg. n. 206 del 2005, art. 33 comma 1, (esclusivamente) si sostanzia la

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vessatorietà della clausola o del contratto.

In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c.

Tribunale Monza, 05/04/2011

La tutela del consumatore

Le norme poste a tutela del consumatore prevedono quale foro generale quello in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio. La clausola che prevede il diverso foro competente è dunque vessatoria, in quanto tale la sottoscrizione del consumatore deve essere seria, effettiva ed individuale, non potendosi concretare in una mera

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accettazione della volontà altrui imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto. Dunque la mancata prova circa l’effettività della sottoscrizione implica l’incompetenza del tribunale adito.

Tribunale Latina, 22/07/2010

Contratti del consumatore: la clausola di deroga al foro del consumatore

L’esclusione dall’applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di

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trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore.

Cassazione civile sez. III, 20/08/2010, n.18785

Natura della prestazione oggetto del contratto

La disciplina di tutela del consumatore posta dagli art. 33 e ss. d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del

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contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall’onerosità ex art. 1341, comma 2, c.c., con cui concorre unicamente nell’ipotesi, per l’appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti.
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Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, n.6802

Tutela del consumatore, presunzione di vessatorietà e onere della prova

Nelle controversie tra consumatore e professionista la presunzione di vessatorietà della clausola di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore può essere superata dalla prova – sempre a carico del professionista – della trattativa individuale, che deve avere i requisiti della individualità, serietà ed effettività.

Cassazione civile sez. III, 26/09/2008, n.24262

La nullità delle clausole vessatorie

La nullità che colpisce le clausole vessatorie inserite nei contratti stipulati con il consumatore è una nullità di protezione avente natura anche sanzionatoria per il professionista che abbia abusato della propria posizione di contraente forte, volta dunque all’espunzione dal programma contrattuale degli effetti abusivi della clausola se dannosi per il consumatore.

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La conseguenza è l’inefficacia della clausola vessatoria nell’interesse del consumatore, anche sotto il profilo dell’inammissibilità di applicazioni parziali o ridotte in favore del professionista. (Nel caso di specie è stata rigettata la domanda del professionista volta a ottenere una riduzione ad equità di una penale ex art. 1384 c.c., valutata vessatoria).

Tribunale Benevento, 25/03/2008

Come assicurare un’efficace tutela dei consumatori?

Onde assicurare un’efficace tutela dei consumatori pregiudicati dall’applicazione della clausola che nei rapporti di conto corrente bancario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, va ordinata la pubblicazione su alcuni quotidiani di un estratto della sentenza che inibisce ad una banca di porre in essere talune condotte lesive degli interessi dei consumatori, mentre va rigettata la richiesta finalizzata ad ordinare alla banca di inviare ai propri clienti consumatori una missiva contenente indicazioni esplicative in ordine alle vessatorietà della citata clausola ed alla illiceità dei propri comportamenti.

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Tribunale Palermo, 20/02/2008

Controversie tra consumatore e professionista: la determinazione del foro competente

In tema di controversie tra consumatore e professionista, per la determinazione del foro competente si applica la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, comma 3 n. 19, c.c., che, avendo natura di norma processuale, estende la sua efficacia anche alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore (con l. n. 52 del 1996) e pur se relative a contratti stipulati prima; la competenza territoriale ivi stabilita, esclusiva ma derogabile, del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, introduce una presunzione di vessatorietà di una diversa clausola che preveda un’altra località come sede del foro competente, salva la dimostrazione, a carico del professionista e secondo l’eccezione di cui all’art. 1469 ter c.c., di preesistenza alla

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stipula di una trattativa individuale.

(Principio espresso dalla S.C. in relazione a controversia in materia di servizi finanziari – relativi al prestito al consumo – in cui il consumatore è destinatario della tutela apprestata in via generale dalla predetta norma civilistica già nel momento della contrattazione, non applicandosi sul punto le norme del d.lg. n. 385 del 1993 e del d.lg. n. 58 del 1998, che pur costituiscono fonti regolatrici delle condizioni di esercizio del prestito al consumo).

Cassazione civile sez. I, 06/09/2007, n.18743

Contratti stipulati tra professionista e consumatore

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l’art. 1469 bis , comma 3, n. 19, c.c., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come

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sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale.

Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18 e 20 c.p.c., se è diverso quello del consumatore, perché l’art. 1469 ter , comma 3, c.c. – per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge – non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il “forum destinatae solutionis” coincida con la

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residenza del professionista.

Ne consegue ulteriormente che, se la clausola è inefficace perché vessatoria ex art. 1469 quinquies, comma 3, c.c., sia per incompatibilità sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli art. 18 e 20 c.p.c.

Cassazione civile sez. II, 20/08/2004, n.16336

La presunzione di vessatorietà della clausola

La presunzione di vessatorietà della clausola con cui si designa come sede del foro competente, in relazione alle controversie derivanti dal contratto concluso tra un professionista e un consumatore, una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo ha introdotto un foro esclusivo, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale, il quale è destinato ad operare indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore, senza che possa darsi rilievo ai fori alternativi ordinariamente previsti.

Cassazione civile sez. I, 28/08/2001, n.11282

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