Opere di edilizia libera: ultime sentenze
Le opere di adeguamento dell’impianto della caldaia; la realizzazione di un ascensore interno; la costruzione di tensostrutture; il permesso di costruire.
Indice
Cosa non rientra nell’attività edilizia libera?
L’installazione di tettoie necessita di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, ad eccezione dei manufatti leggeri, anche prefabbricati diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (nella specie il collegio ha anche osservato che, quand’anche le opere fossero dotate del carattere amovibile, le stesse non rientrerebbero comunque nell’ambito dell’attività edilizia libera, atteso che su tale carattere non può non prevalere il profilo funzionale derivante dalla circostanza che le stesse sono destinate all’esercizio di attività commerciale).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/06/2022, n.7283
Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di “edilizia libera”
In un’area soggetta a vincoli paesaggistici non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione per opere riconducibili, ai sensi dell’art. 149 comma 1, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42 agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che secondo l’art. 6 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano nell’attività di “edilizia libera”, come le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e- ter ), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (lett. e- quinquies ); allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della “pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell'”edilizia libera.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 28/03/2022, n.248
Violazione della tutela del paesaggio
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. i), l. reg. Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1, nella parte in cui introduce il comma 7-ter nell’art. 31 l. reg. Sardegna 23 aprile 2015, n. 8, impugnato per violazione degli artt. 9 e 117, commi 1, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e 2, lett. m) ed s), Cost., dell’art. 3, lett. f), dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione, nella parte in cui assimila alle opere di edilizia libera le coperture per piscine, disponendo che non incidano sulla volumetria e sulla superficie coperta.
La disposizione impugnata rinvia all’art. 15 l. reg. Sardegna 23 ottobre 1985, n. 23, che, in coerenza con la normativa statale dettata dal testo unico dell’edilizia, annovera tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, «opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni».
Peraltro, tali manufatti risultano intrinsecamente temporanei, proprio perché funzionali a preservare le piscine in vista della ripresa dell’attività turistica e correlate a una disciplina che mira a prolungare la stagione turistica e dunque a circoscrivere nel tempo le esigenze che le coperture in esame mirano a soddisfare.
Corte Costituzionale, 28/01/2022, n.24
Interventi di trasformazione di finestre in porte-finestre
Non sono riconducibili tra gli interventi c.d. di “edilizia libera”, individuati dall’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, nonché dall’art. 3, lett. e.5), quelli che si compendiano nella trasformazione di finestre in porte-finestre. Simili interventi, infatti, comportando una modifica dei prospetti, sono sussumibili tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/01, e pertanto devono essere segnalati con s.c.i.a. (art. 22, lett. b), d.P.R. 380/2001).
Consiglio di Stato sez. VI, 24/01/2022, n.467
Struttura metallica con copertura retrattile composta da pali montanti
Non può essere qualificata come attività edilizia libera, che non richiede un titolo abilitativo edilizio, la realizzazione di una struttura metallica, con copertura retrattile, composta da alcuni pali montanti sormontati da travi orizzontali di ampie dimensioni, all’interno della quale viene svolta l’attività di officina meccanica.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/12/2021, n.12832
L’installazione di una pergotenda
Per l’installazione di una pergotenda, in presenza di determinate condizioni, non serve alcun permesso. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, che ha così bocciando le tesi sostenute dal Campidoglio prima e dal Tar Lazio poi. Nel caso di specie, si discuteva della rimozione di alcune pergotende realizzate in assenza di autorizzazione da una signora, la quale impugnava il provvedimento di rimozione, accompagnato da una sanzione amministrativa di 15 mila euro, sostenendo che si trattava di manufatti “amovibili” con elemento principale la tenda, quale mero arredo pertinenziale, senza alcun impatto visivo, rientranti quindi tra le opere di edilizia libera.
Consiglio di Stato sez. VI, 27/04/2021, n.3393
Opere di edilizia libera: il pergolato
Un pergolato è una struttura amovibile, leggera e non infissa sul pavimento e come tale legittimamente ammessa ad operazioni di edilizia libera. Tali caratteristiche non ricorrono nel caso in cui i manufatti oggetto di accertamento siano di dimensioni talmente rilevanti da essere visibili dalla pubblica via di metallo zincato, con muri perimetrali in mattoni e copertura in legno, saldamente ancorata a terra; sintomatico della natura di opera edilizia necessitante di titolo abilitativo è anche la presenza di un vero e proprio cantiere e dei relativi materiali.
Corte appello Cagliari sez. II, 16/03/2021, n.228
Recinzione di cantiere di modeste dimensioni
La recinzione di cantiere di modeste dimensioni, realizzata in funzione delle opere da realizzare, rientra tra le opere di edilizia libera e come tale non necessita di autorizzazione e pertanto la loro realizzazione in assenza di concessione non integra un abusivismo.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 13/01/2021, n.28
Le norme urbanistiche
Nessun rilievo può avere la circostanza che le opere eseguite senza previa autorizzazione paesistica ricadano, sotto il profilo urbanistico, nell’attività edilizia libera. Le norme urbanistiche e quelle paesistiche hanno finalità diverse, e anche quando utilizzano gli stessi parametri (ad esempio, volumi e superfici utili) associano agli stessi un significato diverso. Ad esempio, un volume utile per la disciplina urbanistica è tale anche per la disciplina paesistica solo se ha un impatto evidente sul paesaggio tutelato. Per converso, un’opera di contenuto edilizio ridotto o minimo richiede comunque l’autorizzazione paesaggistica, quando intercetti un elemento paesistico di pregio. Una conferma è desumibile dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che tra le fattispecie idonee alla sanatoria paesistica indica la manutenzione ordinaria e straordinaria, ossia opere di edilizia libera (manutenzione ordinaria) o sottoposte a SCIA (manutenzione straordinaria).
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 08/07/2020, n.528
La Cila deve essere conosciuta dalla PA?
Il regime dell’edilizia libera e dell’edilizia libera certificata diversamente da quello della S.C.I.A., non prevede una fase di controllo successivo sistematico che in caso di esito negativo si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio; la CILA deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione affinché essa possa verificare che le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 15/06/2020, n.1179
Il rilascio del titolo edilizio
La realizzazione di un pergolato su un lastrico solare di un edificio esistente, destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili dove l’installazione dei detti pannelli rappresenta attività di edilizia libera che non richiede il rilascio di un titolo edilizio nel momento in cui i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 23/04/2020, n.531
La fruibilità dell’area pertinenziale
Per stabilire in concreto quando la “tettoia” genericamente intesa possa venire realizzata senza titolo, occorre avvalersi delle definizioni contenute nel d.m. 2 marzo 2018, recante l’approvazione del “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016. Il decreto, ai nn. 46 e 50, elenca fra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo e le c.d. pergotende, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità dell’area pertinenziale.
Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di manufatti che presentano una qualche similitudine strutturale e funzionale con le tettoie. Alla luce di tali definizioni, non costituisce attività edilizia libera l’installazione di tettoia composta da una struttura in legno sostenuta da colonne fissate sul parapetto di terrazza e, lungo un lato, sulla parete perimetrale esterna dell’edificio, con copertura formata da un pannello in materiale plastico rigido.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 07/02/2020, n.175
Cosa rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera?
Le opere di adeguamento dell’impianto della caldaia (consistite nello spostamento della caldaia stessa dall’esterno all’interno dell’appartamento servito con l’incasso della medesima in un’apposita struttura di pertinenza dell’unità abitativa e relativa creazione di un foro a forma di cunicolo realizzato per lo sfogo di eventuali fughe di gas) in ragione della finalità, dell’utilizzo e delle loro caratteristiche, vanno ad integrare un impianto tecnologico, quello di risaldamento e cioè di una struttura accessoria e pertinenziale all’unità a cui accedono; inoltre, per la loro natura non vanno ad alterare le parti dell’edificio in cui sono inserite ma anzi da esse sono assorbite senza che si possa configurare l’avvenuta realizzazione di un intervento disordinato ed incoerente.
Dunque, si è in presenza di un intervento di tipo logistico che per natura, consistenza dimensionale e funzionale e caratteristiche tutte, non ha rilevanza urbanistico – edilizia e, quindi, perfettamente rientrante nel perimetro della nozione di
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 27/01/2020, n.2
Le tensostrutture necessitano di permesso di costruire?
Le tensostrutture sono opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire, soltanto se funzionali a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, essendo irrilevante la tipologia dei materiali impiegati per la loro edificazione.
(Fattispecie relativa alla costruzione di una tensostruttura con tubolari in metallo, addossata e imbullonata alla parete esterna di un fabbricato, ancorata stabilmente al suolo e funzionale all’attigua attività di ristorazione).
Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.38473
Quali opere edilizie necessitano del permesso di costruire?
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, può ritenersi esclusa la necessità del previo rilascio del permesso di costruire in relazione ai soli interventi nei quali l’opera principale non è la struttura in sé, la quale si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda o delle piante rampicanti o di altra copertura leggera e retrattile, ovvero priva di
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 10/01/2019, n.143
Il permesso di costruire per la tettoia
Ai fini della valutazione circa la necessità del permesso di costruire per la tettoia, ed eventualmente della conseguente sanzione, è necessario considerare nello specifico come essa è realizzata, pertanto l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, che rilevi esattamente le opere compiute, il perché non ritenga che si tratti di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
Consiglio di Stato sez. VI, 29/11/2018, n.6798
La demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia
Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe, rientrano tra i lavori di edilizia libera. Conseguentemente l’ordinanza del comune per la rimozione o demolizione dell’ascensore installato nell’immobile del condominio e adottata ai sensi dell’art. 33 t.u. edilizia, che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo, è illegittima.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553
L’eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di un ascensore interno, peraltro riconducibile alla nozione di volume tecnico, rientra tra i lavori di edilizia libera. Si tratta infatti di opere necessarie per l’utilizzo dell’abitazione, che non hanno una propria autonomia funzionale, ma si risolvono in semplici
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553
Occorre il nulla osta per le opere di edilizia libera da eseguire all’interno di un Ente parco?
Le opere da realizzare in aree protette, come un parco, sono soggette all’art. 13 della legge 394/1991 in base al quale: “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco”.
La predetta norma, pur riferendosi ai titoli previsti prima dell’entrata in vigore del T.U. 380/2001, è comunque interpretabile in modo univoco, nel senso che nessun nulla osta è richiesto per le opere di edilizia libera che, come tali, non richiedono alcun titolo. Dello stesso avviso era l’art. 6 del T.U. 380/2001, secondo il quale nessun titolo edilizio era richiesto per opere di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, salvo soltanto, in quest’ultimo caso, una comunicazione del Comune.
Consiglio di Stato sez. VI, 11/10/2018, n.5852
Illegittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia
È illegittimo l’ordine di demolizione di una tettoia che si limiti ad una descrizione generica delle opere rilevate in quanto non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.
In proposito, quindi, l’Amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera .
Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5781