Incidente con auto in prestito: chi paga i danni?

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Risarcimento, multe e reato: chi è responsabile, il conducente o il proprietario della macchina?

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Potrebbe succedere di prendere in prestito l’auto di un familiare o di un amico e di fare un incidente. In questo caso, sorgerà il problema della denuncia all’assicurazione e del conseguente risarcimento. Di qui, il comune dubbio: in caso di incidente con auto in prestito, chi paga i danni? È responsabile il conducente o il proprietario?

Il problema si complica se, oltre alle questioni economiche, si aggiungono quelle di rilievo penale come nel caso in cui vi siano feriti gravi. In aggiunta, c’è da considerare la responsabilità per eventuali multe stradali.

Analizzeremo tutte queste problematiche nel seguente articolo. Ma procediamo con ordine e iniziamo proprio dalla questione relativa al risarcimento.

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Incidente stradale con auto in prestito: chi è responsabile?

Sotto un profilo civile, la responsabilità per i danni determinati da un’auto è del relativo proprietario a meno che questi non dimostri che il veicolo è stato preso contro il proprio volere (bisognerebbe però dimostrare che le chiavi erano accuratamente custodite in un cassetto o altro posto riservato).

Come vedremo a breve, la responsabilità penale segue invece un canale diverso: essa ricade sempre e solo su chi ha realizzato il comportamento illecito.

Dunque, per quanto riguarda i danni a terzi, di essi risponde solo il titolare del mezzo e, quindi, la sua assicurazione. Pertanto, se la colpa dell’incidente è da ascriversi a chi ha preso in prestito l’auto altrui, a pagare i danni sarà la compagnia assicurativa del proprietario e non quella del conducente

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Il danneggiato dovrà rivolgersi alla propria assicurazione che gli liquiderà materialmente il risarcimento, per poi rivalersi contro la compagnia avversaria. Quest’ultima aumenterà di due classi di merito il bonus/malus del relativo cliente (il proprietario cioè dell’auto data in prestito). Se quest’ultimo però non dovesse essere assicurato o la relativa polizza dovesse essere scaduta, il risarcimento sarà liquidato dal Fondo Garanzia Vittime dello Stato il quale poi si rivarrà contro il proprietario dell’auto non coperta dalla polizza.

Il proprietario dell’auto che abbia visto aumentare il premio della propria polizza potrà decidere se agire contro l’effettivo conducente per rivalersi del danno prodotto da quest’ultimo.

Se viceversa la responsabilità per l’incidente non è da ascriversi a colui che aveva l’auto in prestito, il risarcimento sarà liquidato dal proprietario del veicolo e sarà così ripartito:

Polizza assicurativa con limitazioni di guida

Alcune compagnie di assicurazione prevedono alcune limitazioni alla guida del veicolo, stabilendo che lo stesso possa essere condotto solo dall’assicurato ed eventualmente dai suoi familiari. Nel caso in cui, al momento del sinistro, dovesse trovarsi al volante dell’auto un soggetto diverso, l’assicurazione del proprietario sarebbe comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, ma si potrebbe poi rivalere nei confronti del proprio assicurato per non aver rispettato le condizioni di polizza. “Rivalere” significa che gli chiederà la restituzione dei soldi versati a titolo di risarcimento nei confronti del danneggiato.

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Multe stradali: è responsabile il proprietario o il conducente?

Per le multe stradali bisogna operare una distinzione. Quanto alla sanzione pecuniaria vera e propria si è dinanzi a una responsabilità solidale tra conducente e proprietario. A quest’ultimo viene notificato il verbale con obbligo, entro 60 giorni, di indicare il nome dell’effettivo conducente. Dopodiché, la multa sarà spedita anche a quest’ultimo che eventualmente potrà decidere se fare o meno ricorso. L’organo accertatore può però pretendere il pagamento della contravvenzione indifferentemente dall’uno o dall’altro.

Invece, la decurtazione dei punti è in capo solo all’effettivo conducente, i cui dati sono stati forniti dal titolare del mezzo.

Incidente stradale e responsabilità penale

Quanto alla responsabilità penale per eventuali vittime o feriti dell’incidente, questa spetta sempre e solo in capo all’effettivo conducente. Pertanto, in caso di processo penale per lesioni, della conseguente sanzione prevista dalla legge non ne risponde il titolare del mezzo.

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