Trattamento abbronzante: ultime sentenze

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Autore: Redazione

23 giugno 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Attività di estetista professionale; funzionamento della lampada abbronzante; reazione allergica; danni procurati ai clienti; risarcimento del danno.

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Trattamento abbronzante e dermatite

Ferma la posizione di garanzia dell’estetista professionale, al fine di verificare l’incidenza causale della condotta rispetto ai danni procurati ad un cliente in seguito all’applicazione di un determinato trattamento estetico – e quindi accertare la causalità della colpa presupposta alla fattispecie di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. – occorre appurare che le regole cautelari violate siano imposte al fine di evitare proprio l’evento in concreto verificatosi.

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(Nello specifico di un cliente di centro estetico che lamentava l’insorgenza di dermatite come reazione allergica in conseguenza del trattamento abbronzante somministrato da un estetista, la Corte ha censurato l’operato del Giudice di merito che, nel riconoscere la responsabilità dell’imputato, non aveva accertato se lo stesso avesse effettivamente omesso di verificare la pericolosità di una crema e il regolare funzionamento della lampada abbronzante, aveva impropriamente indicato come obbligatoria la non prevista richiesta di un certificato medico o di una dichiarazione liberatoria del cliente e aveva svolto argomentazioni illogiche in merito alla prevedibilità dell’evento).

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Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015, n.22835

Lesioni colpose a seguito di reazione allergica

Colui che ha la qualifica professionale di estetista – che quindi gestisce apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.

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Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto. Posto che l’attività estetica può rivelarsi attività pericolosa, in ragione dei rischi per l’integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’attività è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi (esclusa, nella specie, la responsabilità di un’estetista per la dermatite allergica da contatto che aveva colpito una cliente durante una seduta in solarium, per l’azione di una crema idratante di cui erano state ignorate le potenzialità invasive degli eccipienti utilizzati, atteso che non era stato accertato che l’avvertimento della potenziale pericolosità delle creme idratanti utilizzate avrebbe potuto evitare l’evento, per la mancata prova che la persona offesa fosse conoscenza del proprio stato).

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Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015, n.22835

La tutela della salute e della sicurezza dei clienti

La messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all’attività di estetista, consistendo quest’ultima in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede pertanto l’ottenimento di un’autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante: conseguentemente lo svolgimento di tale attività, in difetto della suddetta autorizzazione, integra

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illecito amministrativo ed espone chi lo commette all’ordine di sospensione dell’attività di estetista, poiché chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone un legittimo affidamento sull’esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l’esercizio.

Consiglio di Stato sez. V, 04/08/2014, n.4132

Lettino abbronzante

Ai sensi dell’art. 1, l. 4 gennaio 1990 n. 1, la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all’attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede un’autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.

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Consiglio di Stato sez. V, 04/08/2014, n.4132

Messa a disposizione di un lettino abbronzante

Ai sensi dell’art. 1, l. 4 gennaio 1990 n. 1, la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all’attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede l’ottenimento di un’autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 10/06/2011, n.365

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Trattamento abbronzante presso un centro estetico

In tema di risarcimento del danno, l’attrice che si sia sottoposta ad un trattamento abbronzante presso un centro estetico, e che in seguito a tale trattamento abbia riportato ustioni, ha diritto al risarcimento dei danni sia a titolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., sia a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Tribunale Roma sez. XIII, 07/06/2007

Apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti

Configura attività di estetista, soggetta ad autorizzazione, la messa a disposizione, in un esercizio commerciale appositamente attrezzato, degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne l’aspetto estetico o ad eliminarne o attenuarne gli inestetismi, senza che rilevi l’assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista, il cui intervento professionale si manifesta al momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del

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funzionamento dell’apparecchio.

Pertanto, è legittima l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 12 l. 4 gennaio 1990 n. 1, nell’ipotesi di attività, esercitata senza autorizzazione, consistente nella messa a disposizione di lampade Uva ubicate in apposite cabine ventilate, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico.

Cassazione civile sez. I, 17/03/2005, n.5811

Attività soggette a vigilanza sanitaria

Ai sensi dell’art. 1 l. 4 gennaio 1990 n. 1, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all’attività di estetista, in quanto consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede l’ottenimento di un’

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autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. La carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all’ordine di sospensione dell’attività.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 12/01/2004, n.3

Utilizzazione di lampade UV-A

Sottoporre la clientela al trattamento abbronzante mediante l’utilizzazione di lampade UV-A costituisce svolgimento della attività di estetista, in quanto, la professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature.

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T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 12/01/2004, n.3

Lampade UV-A: l’attività di estetista

Sottoporre la clientela al trattamento abbronzante mediante l’utilizzazione di lampade UV-A costituisce svolgimento della attività di estetista, in quanto, la professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 12/01/2004, n.3

Esercizio abusivo dell’attività di estetista

L’utilizzazione di lampade abbronzanti U.v.a. è riconducibile all’esercizio dell’attività di estetista, ai sensi dell’art. 1 l. 4 gennaio 1990 n. 1, e dell’art. 1, l. reg. Veneto 27 novembre 1991 n. 29, in quanto l’impiego di tali apparecchi richiede la presenza e la

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sorveglianza di personale qualificato (in possesso della qualifica professionale di estetista), al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante con la conseguenza che per il relativo svolgimento è necessaria l’autorizzazione comunale.

L’esercizio abusivo dell’attività di estetista, in carenza dell’autorizzazione comunale e dei requisiti professionali per il rilascio di quest’ultima, legittima l’emissione dell’ordine di cessazione dell’attività medesima – e ciò anche in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste “ex lege” – atteso che, nei casi in cui un’attività privata, il cui esercizio sia normativamente subordinato a un’autorizzazione della pubblica autorità, venga svolta abusivamente, l’amministrazione competente ha il dovere di ordinare la cessazione, salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e, quindi, per la ripresa dell’attività.

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T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 18/04/2000, n.917

Lampade Uva ubicate in apposite cabine ventilate

Configura attività di estetista soggetta ad autorizzazione la messa a disposizione, in un esercizio commerciale appositamente attrezzato, degli apparecchi elettromeccanici per trattamenti abbronzanti a raggi UVA, in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne l’aspetto estetico o ad eliminarne o attenuarne gli inestetismi, senza che rilevi l’assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista, il cui intervento professionale si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del funzionamento dell’apparecchio; pertanto è legittima l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 12 della l. n. 1 del 1990 nell’ipotesi di attività, esercitata senza autorizzazione, consistente nella messa a disposizione di lampade UVA ubicate in apposite cabine ventilate, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico.

Cassazione civile sez. III, 03/04/2000, n.4012

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