Comodato e restituzione immobile: ultime sentenze

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Riconsegna dell’immobile in favore del proprietario; durata, cessazione e rilascio del bene; restituzione dell’abitazione per motivi imprevisti e urgenti.

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Esigenze abitative del comodatario

Il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all’altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla. Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all’articolo 1810 del Cc, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.

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Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli articoli 1803 e 1809 del Cc che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno. Tanto premesso, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato d’immobile per le esigenze abitative del comodatario va ricondotto a tale fattispecie. Trattasi, infatti, di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa familiare del bene.

(Nel caso di specie, il giudice adito, rilevata la mancata prova circa la sopravvenienza di un grave ed urgente bisogno da parte dell’attrice in veste di comodante, ha respinto la domanda volta all’accertamento dell’illegittima occupazione dell’immobile da parte della convenuta, restituzione del bene nonché corresponsione di un’indennità di occupazione).

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Tribunale Bari sez. I, 26/04/2022, n.1606

Comodato ad uso familiare: va sempre ammessa la revoca “ad nutum” da parte del comodante?

Quando nel comodato immobiliare non venga fissato un termine di durata, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi – quali la destinazione dell’immobile a residenza familiare – deve essere chiaramente esplicitata ed approfonditamente accertata dal giudice; in mancanza, va adottata sempre la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto, in aderenza al principio per cui l’ordinamento non tollera rapporti di durata indefinita, consentendo al comodante di chiedere liberamente la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso.

Tribunale Trieste sez. I, 14/02/2022, n.696

Contratto di comodato: azione in restituzione

L’attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l’ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.

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Cassazione civile sez. III, 23/11/2021, n.36057

Vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari

Il comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. va distinto dal comodato c.d. precario, al quale si riferisce l’art. 1810 c.c.. Il primo è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (ex art. 1809 c.c., comma 2) e tale può essere considerato il comodato avente ad oggetto un immobile concesso per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.

In questa prospettiva, la destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non tanto a titolo personale, ma quale ‘esponente’ di detta comunità e dunque viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende.

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Corte appello Bari sez. III, 24/08/2021, n.1358

Mancanza di accordo delle parti

Nel comodato cosiddetto precario, in mancanza di determinazione della durata del contratto, ove non risulti un termine in relazione all’uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda, ai sensi dell’articolo 1810 del Cc, il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.

Tribunale Sondrio, 20/07/2021, n.255

Comodato ad uso famigliare e restituzione della casa

Il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario appartiene alla fattispecie del comodato propriamente detto, che soggiace, per quanto riguarda la restituzione, alla norma di cui all’art. 1809 c.c.. Tale disposizione prevede che la cosa consegnata per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale può essere riconsegnata immediatamente al comodante solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.

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Come tale, nel caso specifico di comodato ad uso famigliare, il termine del comodato non può essere riconnesso alla disgregazione del nucleo famigliare, ma il comodante dovrà fornire precisa prova di esigenze o necessità proprie impreviste ed intervenute successivamente alla concessione del bene in comodato.

Corte appello Venezia sez. IV, 06/05/2021, n.785

Comodato e restituzione dell’immobile

Il coniuge assegnatario dell’appartamento dato in comodato è tenuto a restituire l’immobile a richiesta del comodante, secondo quanto dispone l’art. 1810 c.c..

Tribunale Agrigento sez. I, 15/01/2021, n.1077

Comodato: vincolo di destinazione dell’immobile

Il comodato “a uso familiare” ha per oggetto un bene immobile che il comodatario può attribuire a casa familiare: normalmente in siffatte ipotesi il comodatario è un figlio del comodante e, dato il rapporto esistente tra le parti, il contratto viene concluso verbalmente e senza la previsione di un termine finale.

Pertanto viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile

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alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende, con la conseguenza che il comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell’immobile, ma deve rispettarne la destinazione abitativa, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell’art. 1809, co. 2 c.c..

In particolare, qualora ricorra l’ipotesi di comodato della casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli, emesso a seguito di separazione personale o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sulla casa, ma determina la concentrazione nella persona dell’assegnatario del predetto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del contratto di comodato.

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Il comodante è di conseguenza tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso nel contratto previsto, salva sempre l’ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2.

Tribunale Grosseto, 04/11/2020, n.761

Contratto di comodato: la scadenza del termine

In tema di contratto di comodato, intervenuta la scadenza del termine convenuto nel contratto, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante; in particolare, per il venir meno del comodato, il primo deve ritenersi occupante “sine titulo” del bene, sin dall’epoca della comunicazione della richiesta di liberazione dell’immobile.

Tribunale Pisa sez. II, 15/10/2020, n.911

Comodato privo di termine per iscritto

In tema di contratto di comodato, laddove non sia previsto per iscritto il termine dello stesso, deve intendersi che il contratto sia vincolato ad assolvere la funzione per cui era destinato ad assolvere con la conseguenza che laddove si tratti di un

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bene immobile concesso ad un nucleo familiare viene impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari indipendentemente dalla crisi familiare rimanendo solo la facoltà per il proprietario di chiedere la restituzione ex art. 1809, comma 2 c.c.

(Nel caso di specie, era stato stipulato un contratto di comodato con il figlio con durata di un anno quando già da anni la casa era abitata dal nucleo familiare costituito dalla moglie, dal figlio e dalla nipote e all’atto della separazione personale tra i coniugi il proprietario richiedeva la restituzione dell’immobile per scadenza del termine, ritenendo la Corte d’Appello che il contratto stipulato in data successiva fosse nullo poiché l’appartamento era stato concesso antecedentemente in comodato senza data per le esigenze della famiglia che tuttora permanevano , ritenendo altresì legittima l’opposizione del comodante alla richiesta di restituzione il provvedimento del giudice della separazione che le aveva concesso il diritto di permanere con la figlia).

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Corte appello Lecce, 11/03/2020, n.87

Comodato e restituzione dell’immobile

Il comodante può chiedere la restituzione del bene a fronte di un suo urgente ed imprevisto bisogno anche quando il comodato di un bene immobile, espressamente stipulato senza limiti di durata a favore del figlio perché vi vada a vivere con la moglie, è vincolato alle esigenze abitative familiari. Qualora, invece, il comodato non è a termine, ma lo scopo non è quello delle esigenze familiari del figlio, l’immobile va restituito anche a semplice richiesta del comodante.

Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1962

Esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato

Quando le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato vengono meno, rientra nel diritto del comodante esigere la restituzione del bene ad nutum.

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, n.21785

Restituzione di un immobile concesso in comodato: controversia

La controversia instaurata da un Comune nei confronti del comodatario per ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato dopo essere stato acquisito al

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patrimonio comunale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tra quelle attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ex art. 7, comma 1, d.lg. n. 104 del 2010, né tra quelle oggetto di giurisdizione esclusiva in materia urbanistica di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), del medesimo decreto legislativo, atteso che l’accordo negoziale intervenuto tra le parti trova fondamento nell’attività “iure privatorum” posta in essere dall’ente in forza della sua posizione di proprietario, senza alcun collegamento con l’interesse pubblico a suo tempo tutelato mediante l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione.

Cassazione civile sez. un., 08/02/2019, n.3885

Danno da detenzione abusiva di un immobile concesso in comodato

In tema di comodato, il comodante deve provare il danno da mancata restituzione dell’immobile e tale danno non va riconosciuto in re ipsa. Nel corso di un giudizio necessita dimostrare di aver subìto un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non averlo potuto realmente godere, configurandosi il c.d. danno-conseguenza.

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Tribunale Milano sez. XIII, 13/09/2018

Comodato: la mancata registrazione del contratto

In tema di comodato, la mancata registrazione del contratto comporta il vizio di nullità del rapporto, trattandosi di un contratto che costituisce diritti relativi di godimento di beni immobili. Di converso, trattandosi di occupazione abusiva, è legittima l’immediata restituzione dell’unità immobiliare in favore dei proprietari, posto che la materia del contendere ha per oggetto la riconsegna di un appartamento detenuto contra legem.

Tribunale Trani sez. un., 12/07/2018, n.1528

La clausola di restituzione dell’immobile a richiesta del comodante

La presenza di una clausola, con la quale si stabilisce che la restituzione dell’immobile avverrà a richiesta del comodante nel caso in cui ne abbia necessità, non trasforma il comodato come a termine, dal momento che la necessità che il comodante può addurre costituisce evento incertus an. In tal caso il comodato deve ritenersi senza determinazione di tempo, pur avendo le parti convenuto, ai sensi dell’articolo 1322 del Cc, che il potere di

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richiedere la restituzione di possa esercitare solo in caso di necessità di utilizzo dell’immobile, incompatibile con il protrarsi del godimento, ma tale necessità deve essere prospettata nel negozio di recesso del comodante e dimostrata, in caso di contestazione.

Cassazione civile sez. I, 06/04/2018, n.8571

Quando viene meno il rapporto di comodato?

Nel momento in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, ed in assenza di una assegnazione della casa coniugale, è venuto meno il rapporto di comodato, fatto che legittima il proprietario a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. Decorso inutilmente il termine concesso dal comodante, sussiste il diritto dell’attore alla restituzione dell’immobile, la cui permanenza determina poi una occupazione senza titolo, risarcibile.

Tribunale Livorno, 09/02/2017, n.155

Comodato di immobile destinato alle esigenze abitative della famiglia del comodatario

Nel comodato di immobile che, in assenza di pattuizioni sul termine del godimento, è destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia del comodatario, il comodante ha la facoltà di esigere restituzione immediata solo qualora sopravvenga un bisogno imprevisto e urgente, come previsto al secondo comma dell’art. 1809 c.c.

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Cassazione civile sez. III, 10/02/2017, n.3553

Comodato di immobile abitativo a tempo indeterminato

In mancanza di elementi certi e oggettivi che consentano di stabilire la durata del comodato, l’uso dell’immobile corrispondente alla destinazione abitativa del medesimo, non consente di desumere un termine del contratto, il quale, pertanto, deve intendersi a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum. In ipotesi siffatte la cessazione del contratto di comodato va ancorata alla data di ricezione della comunicazione per mezzo della quale il comodante richieda al comodatario la restituzione dell’immobile, di talché in mancanza di rilascio spontaneo il comodatario deve essere condannato al rilascio del bene, in un termine da fissarsi, da parte del giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla domanda di restituzione.

Tribunale Genova sez. III, 02/02/2017, n.336

Quando il comodato abitativo di un immobile può essere revocato?

La società può ottenere la restituzione dell’immobile concesso in comodato a

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uso abitativo al socio, al momento della sua esclusione dalla compagine societaria, purché il bisogno da cui origina la revoca sia imprevisto e urgente, non rilevando il requisito della gravità. Questo è quanto affermato dalla Cassazione che, confermando quanto statuito nelle decisioni di merito, ha respinto il ricorso di un imprenditore a cui era stato intimato il rilascio dell’abitazione occupata in virtù di un contratto di comodato legato alla società in nome collettivo di cui era parte. Al momento della sua esclusione, la richiesta di utilizzare tale immobile per meeting aziendali è stata ritenuta sufficiente per la legittimità della richiesta di revoca.

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, n.20892

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