Se il conto è cointestato si ha diritto alle detrazioni fiscali?

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Carta di credito intestata a un solo coniuge: è possibile pagare e, nello stesso tempo, ottenere gli sconti sulla dichiarazione dei redditi?

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Avviene non di rado che, in famiglia, ci sia un conto corrente cointestato, specie quando i coniugi sono in regime di comunione dei beni. In tal caso, ci sarà anche un’unica carta di credito appoggiata a tale conto ed un unico bancomat.

Ci si è chiesto se, in tali casi, si possano ottenere le detrazioni fiscali per quanto il pagamento, con la carta, sia fatto materialmente dal coniuge diverso da quello a cui è intestata la fattura. In altri termini, se il conto è cointestato si ha diritto alle detrazioni fiscali?

La questione è stata di recente analizzata e definita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello presentatole

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[1]. Per comprendere meglio la questione facciamo prima un esempio pratico.

Il marito paga con la carta le spese della moglie col conto cointestato

Immaginiamo una coppia di coniugi titolari di un conto cointestato. Un giorno, la moglie deve sottoporsi una visita medica e viene perciò accompagnata dal marito. Nel momento in cui c’è da pagare la fattura, intestata ovviamente alla paziente, il marito estrae dal portafogli la carta di credito che si appoggia sul conto cointestato. Egli intende così sfruttare il pagamento tracciabile per aver diritto alle detrazioni fiscali del 19% sulle spese mediche [2].

L’uomo però si chiede se tale modo di operare sia corretto: egli sa infatti che, per aver diritto ai bonus previsti dalla normativa fiscale, il pagamento deve essere effettuato dal soggetto beneficiario della prestazione. In questo caso, però, il conto corrente è cointestato (non è invece intestato solo alla moglie) e, in più, l’atto materiale di fornire la carta di credito alla segreteria dello studio medico è compiuto dal marito e non dalla moglie. Di qui il dubbio:

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se il conto corrente è cointestato si ha diritto alle detrazioni fiscali quando si paga con la propria carta di credito? Ecco cosa ha detto, a riguardo, l’Agenzia delle Entrate.

Pagamento con la propria carta di credito su conto cointestato e detrazioni fiscali

È possibile ottenere le detrazioni fiscali se si utilizza la propria carta di credito per pagare spese riferite al coniuge, nel caso in cui il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento sia cointestato.

Nell’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate, l’istante era titolare, presso un istituto di credito, di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale era stata emessa una sola carta di credito intestata al contribuente.

Alla luce della nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti delle spese per cui si ha diritto alle detrazioni fiscali [3], è stato chiesto all’amministrazione finanziaria di sapere se sia possibile utilizzare tale carta di credito per pagare le spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione.

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Alla domanda, l’Agenzia delle Entrate dà risposta affermativa in quanto «ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento».

Per quanto riguarda gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato e gli obblighi di conservazione per la successiva produzione all’amministrazione finanziaria, l’Agenzia ha poi ricordato che «il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio». In questo caso, dunque, «il contribuente può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito».

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