Restituzione prestito: ultime sentenze
La compensazione dei crediti tra coniugi; la differenza tra il delitto di estorsione e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il gioco d’azzardo; il diritto di esigere il credito vantato.
Indice
Restituzione del prestito
La regola della postergazione dettata in tema di rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci di società a responsabilità limitata si applica anche alla società per azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a responsabilità limitata.
(Nella specie, il Supremo collegio ha statuito che deve essere postergata agli altri creditori sociali la restituzione del prestito concesso, con sottoscrizione di obbligazioni, dall’azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione di società per azioni).
Cassazione civile sez. I, 20/06/2018, n.16291
Restituzione del prestito: minaccia e violenza
Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari, in quanto tale ripetizione è contraria a norme imperative e di buon costume e non è giuridicamente tutelata.
Cassazione penale sez. II, 07/02/2018, n.9494
Mancata restituzione del prestito
Dalla operata compensazione tra il maggior credito vantato dal marito nei confronti della moglie, derivante dalla mancata restituzione del prestito da parte di quest’ultima, e il minor credito vantato dalla seconda nei confronti dell’attore, a titolo di
Tribunale Bari, 23/05/2016, n.2810
Pagamento di una rata costante nel tempo
Nei contratti di mutuo, il sistema di ammortamento progressivo (cd. “alla francese”), nel quale la restituzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo (caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente ed una quota capitale crescente), non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.
Tribunale Pescara, 10/04/2014
Tutela delle ragioni creditorie
Se all’interno di un gruppo societario avvengono finanziamenti da parte di una delle società, dichiarata fallita, a favore di altra società (già fallita) impossibilitata alla restituzione del prestito, è ipotizzabile la configurazione della bancarotta fraudolenta indipendentemente dalla valutazione dei vantaggi compensativi della operazione all’intero del gruppo stesso. Dinanzi a condotte distrattive non è resa inoperante, sul piano penale, il principio della autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita.
Cassazione penale sez. V, 21/02/2013, n.20039
Estinzione anticipata del contratto di prestito
La compagnia di assicurazioni che, in forza di polizza a garanzia di credito, abbia corrisposto all’istituto bancario l’importo dovuto a titolo di estinzione anticipata del contratto di prestito, per non aver il debitore principale adempiuto alla restituzione del prestito contratto, è surrogata legalmente ai sensi degli art. 1203 e 1916 c.c. nei diritti della banca nei confronti del debitore.
Tribunale Savona, 08/03/2012
Restituzione del prestito maggiorato degli interessi
Il computo di interessi moratori sugli interessi corrispettivi scaduti compresi nella rata di ammortamento del mutuo, non equivale a un anatocismo vietato, poiché l’’art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 regola la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario – attivi o passivi che siano – sancendone la legittimità a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati e nulla ha a che vedere col mutuo e le altre operazioni di finanziamento che generano obbligazioni pecuniarie soltanto a carico del cliente, e cioè la restituzione del prestito maggiorato degli interessi, sicché non è neppure ipotizzabile – nella fisiologia del rapporto – la maturazione di interessi attivi a favore del cliente e non può quindi farsi alcuna di una pari periodicità nelle chiusure del conto.
Tribunale Torino sez. II, 03/11/2006
L’assegno consegnato a restituzione del prestito
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e contrario ai doveri deontologici di probità e dignità l’avvocato che, dopo aver chiesto a terzi a titolo di prestito una somma di denaro, non la restituisca e anzi si faccia protestare l’assegno consegnato a restituzione del prestito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei).
Cons. Naz.le Forense, 18/12/2000, n.290
Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
In presenza di una pretesa in sé non ingiusta e azionabile davanti al giudice, qualora l’intensità della minaccia e della violenza sia sproporzionata rispetto al fine perseguito, deve ritenersi configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Pertanto, se l’estrinsecazione della minaccia avvenga in forme e modalità tali da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, devono ritenersi configurabili gli estremi del delitto di estorsione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la condanna per il reato ex art. 629 c.p. nei confronti dell’imputato, il quale aveva pesantemente minacciato e ricattato i familiari di un uomo a cui aveva prestato una somma di danaro, al fine di ottenere la restituzione del prestito.
Corte appello Roma sez. II, 14/03/2018, n.2665
Restituzione del prestito, gioco d’azzardo e tentata estorsione
Non commette il delitto di calunnia chi denunzia per tentata estorsione, anziché per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il proprietario della bisca che lo ha sollecitato, anche in maniera violenta, per ottenere la restituzione del prestito concessogli per proseguire nelle sue puntate in un gioco d’azzardo, atteso che, ove tra il mutuo e il gioco d’azzardo sussista un collegamento funzionale, la somma mutuata deve considerarsi irripetibile e dunque deve escludersi che il denunciante abbia formulato l’accusa nonostante la consapevolezza dell’esercizio da parte del denunciato di un diritto suscettibile di tutela dinanzi al giudice.
Cassazione penale sez. VI, 25/01/2010, n.4676
Rinuncia tacita del diritto di esigere la restituzione del prestito
La remissione consiste in un negozio unilaterale ricettizio che produce effetto solo quando la dichiarazione è comunicata al debitore, ai sensi dell’art. 1237 c.c.; e anche se la rinunzia può essere dedotta da circostanze concludenti ed incompatibili con l’intenzione di avvalersi del diritto di esigere il credito vantato e, quindi, con il permanere del vincolo obbligatorio, tanto non può desumersi dal fatto che il creditore non ha chiesto la restituzione del prestito per un certo periodo, comportamento del tutto inidoneo a giustificare uno spirito di liberalità e, quindi, a configurare una rinuncia tacita del diritto di esigere la restituzione dell’importo versato a titolo di prestito.
Giudice di pace Bari, 24/05/2007, n.4517