Sia la madre che il padre, anche se precari, devono mantenere i figli

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Autore: Maria Monteleone

05 dicembre 2013

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Scatta la condanna penale per la madre precaria che non garantisce ai figli i mezzi di sussistenza primari, anche se il padre versa il mantenimento.

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Entrambi i genitori, anche dopo la separazione, sono tenuti a mantenere i figli e a non far mancare loro i mezzi di sussistenza primari. Il genitore che viola tale obbligo commette reato [1] e non può giustificarsi scaricando sull’altro, più benestante, l’onere di doversi occupare del mantenimento dei figli tramite il versamento di un assegno periodico stabilito dal giudice in sede di separazione.

È quanto affermato dalla Cassazione che, in un recente sentenza [2], ha confermato la condanna penale di una madre che, per anni, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne.

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Secondo i giudici, il fatto che già uno dei genitori (nel caso deciso della sentenza il padre) provveda al mantenimento dei figli non esenta l’altro dal provvedere altrettanto. Entrambi i genitori devono per legge assicurare le esigenze di vita morali e materiali della prole.

Non rileva neppure il fatto che il genitore sia disoccupato o versi in condizioni economiche precarie; egli, in ogni caso, deve provvedere con i mezzi che ha a disposizione a mantenere i propri figli e a dare il suo contributo essenziale ai loro bisogni.

L’obbligo di solidarietà nei confronti dei figli è previsto dalla legge e il genitore non vi si può sottrarre, con una sola eccezione:

– che dia prova dell’effettiva impossibilità (per mancanza di proprie risorse economiche) di far fronte alle esigenze di vita dei figli.

Dimostrare tale circostanza non è cosa agevole: servono prove concrete e non basta presentare la documentazione attestante lo stato di disoccupazione.

Il giudice, infatti, considera anche le potenzialità occupazionali del soggetto: per esempio se questi è ancora in età da lavoro o addirittura ha un titolo o una qualifica professionale, ma non si impegna nella ricerca di un impiego, non può giustificare l’inadempimento nei confronti dei figli con l’assenza di redditi.

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