Privacy numero di telefono: ultime sentenze

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Autore: Redazione

15 luglio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Inserimento del cellulare di un’altra persona in una chat a contenuto erotico; domanda di risarcimento del danno; illecito trattamento dei dati.

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Reato di trattamento abusivo dei dati di traffico

Integra il reato di trattamento abusivo dei dati di traffico, tra i quali rientra il

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numero dell’utenza cellulare, la condotta consistita nel registrare quest’ultimo in una chat a contenuto erotico all’insaputa del suo titolare.

Cassazione penale sez. III, 24/10/2019, n.46376

Diffusione del numero in una chat a contenuto erotico

Colui che diffonde il numero di telefono cellulare di altra persona, mediante il suo inserimento in una chat a contenuto erotico con invito a contattare l’utenza per prestazioni sessuali, al fine di arrecare danno all’interessato, cagionando altresì nocumento alla persona offesa, risponde del reato di cui all’art. 167, comma 1, d.lg. n. 196/2003, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal d.lg. n. 101/2018, anche quando abbia commesso il fatto prima della modifica legislativa, trattandosi di condotta realizzata in violazione dell’art. 123, comma 5, d.lg. n. 196/2003.

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Cassazione penale sez. III, 24/10/2019, n.46376

Invio di sms di propaganda elettorale e tutela della riservatezza

In tema di tutela della riservatezza, costituisce violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, interpretato in combinazione con le disposizioni di cui al provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005, cd. decalogo elettorale, l’invio, tramite sms sul telefono cellulare, di messaggi di propaganda elettorale non preceduti dalla prescritta preventiva informativa obbligatoria all’interessato, acquisibile anche “una tantum” attraverso il consenso espresso alla ricezione di chiamate o messaggi per le indicate e specifiche finalità.

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Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza, 11/12/2015, n. 25079

Illecito trattamento dei dati e dolo specifico

L’art. 167, comma 2, del d.lg. n. 196 del 2003 prevede che la condotta di illecito trattamento dei dati debba essere tenuta “al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno”, in tal modo venendo chiaramente configurata la necessaria sussistenza di un dolo specifico (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un uomo che aveva erroneamente fatto pubblicare su una rivista hard il numero telefonico di un soggetto a lui sconosciuto in luogo del proprio numero di telefono; la Corte ha ricordato che la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l’accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato).

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Cassazione penale sez. III, 11/12/2013, n.3683

Indebita diffusione del numero telefonico

In tema di tutela penale della privacy ai fini della configurabilità del reato d’illecito trattamento di dati (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), tra i “dati sensibili” definiti dall’art. 4 del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare e la punibilità – in caso di indebita diffusione del numero telefonico – non può dirsi esclusa dall’acquisizione in via casuale del dato da parte del soggetto detentore, in quanto la norma non punisce il recepimento del dato bensì la sua indebita diffusione.

(Fattispecie in tema di indebita diffusione, attraverso una chat-line pubblica

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, dell’utenza personale cellulare della persona offesa).

Cassazione penale sez. III, 17/02/2011, n.21839

Divulgazione in Rete del numero di telefono altrui

In materia di tutela penale della privacy, costituisce condotta idonea alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 167, D.Lgs. n. 196 del 2003 la divulgazione del numero di una utenza telefonica mobile altrui in rete senza il consenso dell’interessato. In tal senso, invero, il numero di utenza cellulare rientra pacificamente tra i dati personali (definiti dall’art. 4, comma primo, lett. b), del medesimo testo di legge) che, qualora violati, determinato la configurabilità della menzionata ipotesi criminosa.

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Rilevato quanto precede, non può nella specie non ritenersi sussistente il contestato reato, stante la pacifica sussistenza del momento soggettivo della fattispecie incriminatrice, integrato dalla finalità ritorsiva o punitiva della condotta criminosa, di quello oggettivo, in quanto diretta l’azione alla ritorsione della persona offesa per le diffide da essa inviate al reo affinché si astenesse da scorrette intromissioni pubblicitarie nei canali chat dalla stessa gestiti, e del nocumento derivato alla persona offesa medesima per il fatto di essere il suo numero di telefono, a causa della diffusione in rete, nell’altrui indiscriminata disponibilità e quindi dall’essere raggiungibile da estranei in

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violazione del suo diritto alla riservatezza.

Corte d’Appello Milano, Sezione 1, Penale, Sentenza, 18/05/2010, n. 1552

Trattamento illecito di dati personali: numero di cellulare

In tema di tutela penale della privacy, ai fini della configurabilità del reato d’illecito trattamento di dati (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), tra i “dati personali” definiti dall’art. 4, comma 1, lett. b), del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare.

Cassazione penale sez. III, 23/10/2008, n.46203

Diffusione su Internet di nome, cognome e numero di cellulare e apertura della casella di posta elettronica

Non sussiste alcuna “abolitio criminis” per le condotte di comunicazione e diffusione non autorizzata di dati sensibili previste all’art. 35 della l. n. 675/96, abrogata e sostituita dal codice della privacy (d.lg. n. 196/03). I comportamenti in esame seguitano ad avere rilevanza penale per chi li compie, perché rientranti nella più ampia nozione di “trattamento” prevista dal d.lg. n. 196/03 (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto di condanna a sei mesi di reclusione inflitto ad un uomo che, al fine di recare danno ad una sua amica, aveva diffuso su internet il suo nome, cognome e numero di cellulare, aprendole così una casella di posta elettronica).

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Cassazione penale sez. III, 23/10/2008, n.46203

Illegittimo inserimento del numero di telefono nell’elenco degli abbonati

In tema di controversie relative alla protezione dei dati personali, la competenza del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati costituisce foro di carattere esclusivo prevalente rispetto al foro del consumatore ex art. 1469 bis c.c.; in tale ipotesi, è inoltre da escludersi che possa farsi riferimento a sedi secondarie del soggetto che effettua il trattamento dei dati personali, non essendovi alcuna disposizione di legge che autorizzi il ricorso a tale criterio.

Ne consegue che la domanda diretta al risarcimento dei danni

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ai sensi dell’art. 2050 c.c. per illegittimo inserimento del numero di telefono del ricorrente nell’elenco degli abbonati, va proposta dinnanzi al tribunale del luogo ove ha sede la società convenuta.

Tribunale Rieti, Civile, Sentenza, 13.11.2006, n. 647

Tribunale Torino, Sentenza,

Dati provenienti da pubblici registri o elenchi

Il trattamento dei dati personali, che non siano sensibili né abbiano carattere giudiziario, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni del testo unico solo se i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione ed è in tal caso subordinato al consenso dell’interessato, a meno che il trattamento riguardi dati provenienti da pubblici registri od elenchi conoscibili da chiunque.

(Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l’aver comunicato ad alcuni provider le generalità, l’indirizzo, ivi compreso quello di posta elettronica, il numero di telefono e il codice fiscale di una persona senza il suo consenso, al fine di aprire un sito internet e tre nuovi indirizzi di posta elettronica a nome di tale persona, non integra il reato di cui all’art. 167 comma 1 d.lg. n. 196 del 2003).

Cassazione penale sez. III, 17/11/2004, n.5728

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