Cos'è il reato di peculato?

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Autore: Mariano Acquaviva

16 dicembre 2020

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Appropriazione indebita del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio: reclusione, interdizione dai pubblici uffici, obbligo di restituzione.

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Per la legge c’è furto e furto. Una cosa è il ladruncolo che ruba al supermercato, altra cosa è il funzionario pubblico che, approfittando della propria posizione, si mette in tasca i soldi dei cittadini. Per quest’ultimo, scattano pene decisamente più severe ed evitare il carcere è molto più difficile. Avrai capito che questo articolo riguarderà il reato di peculato. Cos’è? Quando si integra questo delitto tanto grave quanto odioso? Il peculato è uno dei reati più gravi che possa commettere il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.

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Per pubblico ufficiale deve intendersi colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ad esempio, svolgono una funzione amministrativa tutti coloro che dipendono da una pubblica amministrazione ed esercitano funzioni fondamentali per essa: si pensi ai cancellieri nei tribunali, agli insegnanti nelle scuole, ai medici negli ospedali, ai carabinieri, ai poliziotti, ecc.

L’incaricato di un pubblico servizio svolge, al contrario, funzioni residuali, ma non mansioni meramente manuali: ad esempio, l’infermiere è, di norma, un incaricato di un pubblico servizio. Ma che cos’è il reato di peculato? In cosa consiste realmente? Cosa si rischia in caso di condanna? Scopriamolo insieme.

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Peculato: cos’è?

Il peculato è l’appropriazione indebita commessa dal funzionario pubblico.

Secondo la legge [1], il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Classico esempio di peculato è quello del responsabile del servizio di tesoreria dell’ente pubblico che, maneggiando quotidianamente il denaro della pubblica amministrazione per cui lavora, si appropria di una parte di esso.

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Peculato d’uso: cos’è?

Si parla di peculato d’uso quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico sevizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile altrui per farne un utilizzo solamente temporaneo.

In pratica, la differenza tra peculato d’uso e peculato ordinario sta nelle intenzioni del funzionario pubblico: se l’appropriazione è temporanea e la restituzione è immediata, allora scatta la più lieve ipotesi di peculato d’uso, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Un esempio di peculato d’uso è quello del dipendente pubblico che porta a casa alcuni oggetti presenti nel suo ufficio (stampante, computer, ecc.) per poi restituirli non appena non gli servono più.

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Peculato: cos’è l’interdizione dai pubblici uffici?

Oltre che con la reclusione, la condanna per peculato è punita con l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), condanna che può addirittura essere perpetua se il peculato non è di lieve entità oppure se la persona condannata non abbia collaborato con la giustizia.

Con l’interdizione dai pubblici uffici il condannato per peculato è privato:

Peculato: la condanna alla restituzione

Con la sentenza di condanna per peculato è sempre ordinato il

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pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta dell’autore dell’illecito, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

In pratica, il funzionario condannato per peculato dovrà restituire il maltolto, fermo restando il diritto della pubblica amministrazione di agire in tribunale per ottenere il risarcimento del danno patito (ad esempio, quello all’immagine e al buon funzionamento dell’organizzazione pubblica).

Peraltro, la restituzione di quanto illegittimamente guadagnato con il peculato è condizione per l’ammissibilità alla procedura di patteggiamento, la quale è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Lo stesso dicasi, in caso di condanna, per la sospensione condizionale della pena, la quale è anch’essa subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria per il delitto commesso, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.

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