Annullamento contratto per incapacità di intendere e volere

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Autore: Redazione

19 ottobre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Contratti annullati, basta il turbamento psichico transitorio per accertare l’incapacità naturale.

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Il contratto si può definire come la manifestazione di volontà di un soggetto a disporre dei propri diritti di natura economica. Se manca tale volontà, il contratto è nullo.

La volontà può mancare per una violenza esercitata su una delle parti contrattuali (si pensi all’intimidazione posta ai danni di un imprenditore), per l’errore scusabile di questi (si pensi a una persona che acquisti un oggetto credendo, sulla base delle fotografie, che si tratti di un originale e non di una copia) oppure per l’incapacità di intendere e volere.

Sull’annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere

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si è spesso soffermata la giurisprudenza per spiegare in quali casi si può dire sussistente tale vizio. La questione principale è dare rilievo non solo alle patologie clinicamente accertabili (si pensi a un malato di Alzheimer) o agli stati di interdizione e inabilitazione riconosciuti dal tribunale, ma anche a quelle cause di incapacità che possono portare a una limitazione – sia pur parziale e transitoria – delle facoltà mentali. È il caso di un soggetto affetto da una “monomania” (ad esempio, l’ipocondria) o in stato di ubriachezza.

All’annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere si accompagna anche un’altra questione: quella dell’eventuale malafede dell’altra parte che, conoscendo lo stato di incapacità altrui, se ne approfitti per marginare un illegittimo lucro. In questo caso, oltre al rimedio civile dell’azione di annullamento del contratto (con restituzione della somma spesa), è possibile procedere alla querela nei confronti del responsabile per il

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reato di circonvenzione di incapace.

Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce delle più recenti sentenze che hanno analizzato questo ricorrente fenomeno.

Cosa si intende per incapacità di intendere e volere?

L’articolo 1425 del Codice civile stabilisce che il contratto è annullabile se una delle parti era «legalmente incapace» di contrattare. Con la locuzione “legalmente incapace” si intendono le situazioni di:

In questi casi, infatti, è la legge a decretare in automatico l’incapacità del soggetto: il contratto è automaticamente annullabile, senza che vi sia bisogno di un vaglio del giudice.

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Il contratto concluso da una persona interdetta, inabilitata o affidata a un amministratore di sostegno è annullabile solo se, per il suo contenuto, esorbita i limiti imposti dal giudice nella sentenza limitatrice della sua capacità d’agire.

Sempre l’articolo 1425 cod. civ. stabilisce poi che l’annullabilità del contratto possa derivare da una situazione di incapacità d’intendere e volere, anche transitoria, sussistente al momento della stipula dell’atto, anche se in assenza di una interdizione o inabilitazione del tribunale. È la cosiddetta «incapacità naturale» di intendere e volere. A differenza della «incapacità legale», quella naturale va valutata caso per caso, sulla base delle circostanze concrete.

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L’incapacità naturale

Per annullare un contratto per incapacità naturale di intendere o di volere non occorre una malattia che escluda in modo totale e assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente; è invece sufficiente un turbamento psichico, anche transitorio e non dipendente da una precisa patologia; l’importante è che esso sia tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive di chi stipula il contratto, in modo da impedirgli o da ostacolargli un’attenta valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà [1].

Rientrano nell’incapacità naturale gli stati di ubriachezza, di tossicodipendenza e di altre patologie che, momentanee o definitive che siano, non sono confluite in una sentenza di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (si pensi alla tradizionale

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demenza senile).

Secondo la giurisprudenza, in tema di annullamento dei contratti, ai fini dell’accertamento di una situazione di incapacità naturale di intendere e di volere, al momento del compimento di un atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente un’alterazione psichica anche transitoria.

L’esistenza delle cause d’incapacità va accertata avendo riguardo al momento in cui il contratto è stato sottoscritto; ciò però non significa che non rilevino, ai fini della prova, le condizioni personali in cui il soggetto versava prima o dopo la firma del contratto.

Dunque, la prova dell’incapacità naturale non deve essere riferita alla situazione esistente al momento in cui l’atto impugnato viene posto in essere: bisogna, invece, tenere conto del quadro generale anteriore o successivo al momento della redazione del contratto.

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Chi può chiedere l’annullamento del contratto?

Possono agire dinanzi al tribunale civile per chiedere l’annullamento del contratto:

Incapacità d’intendere e volere e circonvenzione di incapace

Potrebbe succedere che lo stato di incapacità del contraente sia ignoto all’altro e che questi quindi agisca in buona fede. Ma se invece c’è consapevolezza di ciò e volontà di trarne un profitto, scatta il reato di circonvenzione di incapace.

Secondo la Cassazione [2], per la configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace, non è necessario che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere accertata dal giudice; è sufficiente che essa sia affetta da

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infermità psichica o deficienza psichica, oppure da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.

In particolare, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo non deve essere per forza quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l���attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

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Con una recente sentenza [3], la Suprema Corte ha detto che se la deficienza psichica della persona è facilmente percepibile dall’esterno – anche attraverso alcune specifiche caratteristiche somatiche – allora è difficilmente contestabile la condanna per circonvenzione di incapace nei confronti del soggetto che con quella persona ha interagito da vicino, approfittando della situazione per trarne vantaggio.

«Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione», ricordano dalla Cassazione. E non a caso, viene aggiunto, «rientra, pertanto, nella nozione di deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è deficienza psichica qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie».

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