Come annullare il fermo amministrativo sui veicoli strumentali alla professione o all’azienda

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Il contribuente può ottenere l’annullamento del fermo amministrativo se dimostra che il veicolo serve per l’attività aziendale o la sua professione.

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Il fermo amministrativo imposto sui veicoli aziendali o su quelli utilizzati dal professionista per lavoro può essere illegittimo e il contribuente può chiederne l’annullamento.

Il fermo amministrativo è un provvedimento “cautelare” con il quale l’Amministrazione finanziaria blocca la circolazione di un veicolo a motore di proprietà del contribuente inadempiente. Il fermo è, infatti, disposto qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento delle imposte dovute (o degli oneri previdenziali) entro sessanta giorni

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dalla regolare notifica della cartella esattoriale o di almeno novanta giorni dalla regolare notifica dall’avviso di accertamento esecutivo.

Prima dell’esecuzione del fermo, deve essere notificato al debitore un preavviso di fermo, con l’avvertimento che se questi non adempirà entro trenta giorni [1] il fermo sarà esecutivo.

Solo in caso di debiti fino a 2mila euro, prima di disporre il fermo, l’agente della riscossione deve inviare per posta ordinaria al debitore due solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno sei mesi dal primo).

Non sempre, nonostante la regolarità della procedura, il fermo amministrativo imposto sul veicolo è legittimo. Particolare è il caso dei veicoli aziendali (per esempio automezzi di un’impresa edile) o comunque dei veicoli che vengono utilizzati dal professionista per lavoro.

In passato era possibile ottenere l’annullamento del fermo se si dimostrava che il veicolo sul quale esso era stato imposto era “indispensabile” per l’azienda o la professione del contribuente, al punto che non era possibile proseguire l’attività lavorativa a causa del blocco del veicolo stesso.

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Oggi, invece, grazie alle novità introdotte dal decreto del fare [2], non è più necessario provare l’indispensabilità del veicolo bensì è sufficiente la sua “strumentalità” alla professione o impresa svolta dal contribuente per ottenere l’annullamento del fermo.

Il fermo sul bene dovrebbe essere illegittimo perché non consentirebbe al contribuente di svolgere il proprio lavoro in modo adeguato con conseguente rallentamento dell’impresa, perdita della clientela, ecc.

Si tratta dunque di ipotesi in cui il mezzo bloccato abbia una certa rilevanza nell’attività lavorativa del contribuente e sia più opportuno tutelare il principio di continuità dell’azienda rispetto all’esigenza cautelare dell’Amministrazione. Ciò anche perché dal punto di vista logico, se il debitore perde capacità lavorativa e guadagni a causa del blocco dei veicoli, più difficilmente potrà adempiere i propri obblighi verso il Fisco [2].

Ma come si fa a dimostrare la strumentalità?

La dimostrazione dell’ utilizzo strumentale del veicolo può avvenire attraverso prove documentali che dimostrino il legame tra il bene e l’azienda/professione, quindi: copia della

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fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale ammortizzabile (o già ammortizzato).

Il contribuente che voglia ottenere l’annullamento del fermo imposto sul bene strumentale deve recarsi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo presso i locali dell’Agente di riscossione dimostrando che il bene è strumentale all`attività imprenditoriale o professionale.

In particolare, egli deve presentare un’istanza di annullamento indicante le effettive esigenze operative del mezzo, corredata dalle prove documentali che attestino la strumentalità di quest’ultimo.

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