Periodo annuale di ferie: sanzioni ai datori se entro dicembre non “regolarizzano” i dipendenti
Per la mancata fruizione delle ferie annuali il datore di lavoro può subire le sanzioni: due settimane di ferie 2013 da utilizzare entro fine mese.
Entro il prossimo 31 dicembre, i datori di lavoro dovranno verificare che tutti i dipendenti abbiano goduto di almeno due settimane di ferie relative all’anno 2013. Entro il 30 giugno 2014, poi, dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie dell’anno scorso. È questa la tabella di marcia da tenere presente sui periodi di riposo spettanti nell’anno. Lo prevedono la Costituzione [1] e il codice civile [2].
Il calcolo delle ferie annuali
La legge stabilisce che il periodo delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve
Ogni lavoratore ha diritto [3] a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane: questo periodo, salvo quanto previsto dai CCNL (e salvo alcuni altri casi molto particolari), deve essere così goduto:
a) per almeno due settimane (consecutive, in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione;
b) per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Dunque, le scadenze da ricordare sono queste:
– entro il 31 dicembre, il lavoratore deve aver goduto di almeno due settimane di ferie relative al 2013;
– entro il 30 giugno 2014 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie del 2012;
– entro il 30 giugno 2015 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie del 2013.
Le quattro settimane annue previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell’anno, non possono essere monetizzate.
Il periodo di preavviso
È opportuno, dunque, in vista della fine dell’anno, che il datore verifichi se tutti i dipendenti hanno effettivamente fruito di almeno due settimane di ferie. Se così non è, bisogna rapidamente individuare i giorni per lo smaltimento.
Eccezioni
Fanno eccezione i casi nei quali non sia stato possibile godere in tutto o in parte delle prime due settimane, per maternità, malattie o altri eventi non riconducibili alla volontà delle parti: in questo caso, datore e dipendente dovranno accordarsi individuando un nuovo periodo per recuperare le ferie non godute.
Sanzioni
In caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie, ossia le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, la legge [4] prevede una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro:
– la sanzione base va da 100 a 600 euro;
– se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro;
– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 a 4.500 euro.