Come si fornisce la prova del mobbing?

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Autore: Redazione

27 ottobre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il datore di lavoro deve vigilare affinché non si sviluppino, nell’ambiente di lavoro, fenomeni di mobbing a danno del lavoratore.

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Sei un lavoratore subordinato e, negli ultimi mesi, sei vittima di condotte persecutorie e diffamanti nell’ambiente di lavoro. La situazione è diventata ormai insostenibile e vuoi sapere quali sono i rimedi esperibili in caso di mobbing.

Umiliazioni, insulti, esclusione dai progetti di lavoro, isolamento: queste sono solo alcune delle condotte che possono essere sintomatiche del fenomeno del mobbing. Oltre che svilire la personalità e la professionalità del lavoratore, il mobbing produce molto spesso conseguenze negative sulla salute psicofisica del lavoratore il quale, prima di scegliere il rimedio più adatto alla sua situazione, si pone una serie di domande. Quali sono i requisiti del mobbing?

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Come si fornisce la prova del mobbing?

Se il dipendente è in grado di provare le condotte mobbizzanti e il danno subito può agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno da mobbing.

Che cos’è il mobbing?

Il mobbing è un fenomeno che si sviluppa negli ambienti di lavoro e il cui nome deriva dal verbo inglese to mob che significa “aggredire”. Siamo in presenza del mobbing quando un lavoratore è vittima di condotte persecutorie e vessatorie organizzate in modo sistematico nei suoi confronti, per un determinato lasso di tempo, al fine di estrometterlo ed emarginarlo, con l’obiettivo finale di escluderlo dal gruppo di lavoro.

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La dottrina e la giurisprudenza hanno classificato il mobbing in una serie di tipologie:

Per poter parlare di mobbing le condotte vessatorie devono essere preordinate ad un fine ben preciso, ovvero, l’esclusione della vittima dal contesto aziendale e devono protrarsi per un lasso di tempo rilevante che, convenzionalmente, viene fatto coincidere con almeno un semestre.

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Mobbing: quali sono le conseguenze pregiudizievoli?

L’esposizione al fenomeno del mobbing tende a produrre nella persona del lavoratore una serie di conseguenze pregiudizievoli per la salute fisica e psichica. Più in particolare, è stato notato lo sviluppo da parte dei lavoratori mobbizzati di patologie fisiche connesse all’apparato cardiovascolare, all’apparato gastrointestinale nonché di malattie epidermiche, etc.

Dal punto di vista psicologico, invece, il mobbing costringe il lavoratore in una condizione di perdita di autostima e di isolamento che conduce a patologie come ansia, depressione, attacchi di panico e disturbi del sonno.

Mobbing: quali rimedi per il lavoratore?

Il lavoratore che reputa di essere

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vittima di mobbing ha a disposizione una serie di rimedi per tutelare i propri diritti. Innanzitutto, posto che il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei dipendenti e deve adottare ogni misura necessaria ad evitare che il dipendente subisca danni a causa dell’ambiente di lavoro [1], il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da mobbing.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, il mobbing produce generalmente un danno biologico al lavoratore, ovvero, una lesione permanente della sua integrità psicofisica. Sarà possibile quantificare il danno biologico da mobbing attraverso una perizia medico legale. Il valore percentuale del danno biologico potrà essere tradotto in una somma di denaro utilizzando le tabelle elaborate dai tribunali di Roma e Milano sul danno biologico.

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Il danno patrimoniale consiste, solitamente, negli esborsi che il lavoratore ha dovuto sostenere a causa del mobbing, ad esempio per effettuare visite specialistiche, esami, analisi, etc.

Un ulteriore rimedio offerto dall’ordinamento al lavoratore in caso di mobbing sono le dimissioni per giusta causa [2]. Non vi è dubbio che il mobbing è un grave inadempimento del datore di lavoro che non consente al lavoratore la prosecuzione nemmeno momentanea del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà, quindi, dimettersi in tronco, senza rispettare il preavviso di dimissioni previsto dal Contratto collettivo, e potrà avere accesso all’indennità di disoccupazione (Naspi) al ricorrere dei relativi requisiti.

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Infine, anche se si tratta sicuramente di azioni con una efficacia minore, il lavoratore potrà esperire un’azione di adempimento, al fine di ottenere la rimozione degli atti persecutori posti in essere in ambito aziendale [3] oppure rifiutare di adempiere la prestazione (eccezione di inadempimento) a causa dell’inadempimento datoriale al proprio obbligo di sicurezza [4].

Prova del mobbing: come si fornisce?

Se il lavoratore decide di agire in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno da mobbing egli dovrà assolvere al proprio onere probatorio, ovvero, fornire le prove del diritto fatto valere in giudizio.

Nel caso del mobbing, il lavoratore dovrà provare:

Di tali fattispecie il lavoratore potrà fornire la prova sia tramite documenti (ad esempio e-mail aziendali, registrazioni telefoniche o ambientali, provvedimenti punitivi subiti) sia tramite prove testimoniali, che possono essere rese da colleghi del lavoratore che siano in grado di confermare le persecuzioni subite dal loro collega.

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