Bambini disabili: risarcimento se la scuola nega l’insegnante di sostegno
Quando la scuola nega ingiustamente l‘insegnante di sostegno al minore con handicap grave, i genitori possono ottenere il risarcimento se provano il danno esistenziale subito dal bambino.
Il minore affetto da handicap e disabilità grave ha diritto all’insegnante di sostegno e se tale diritto gli viene ingiustamente negato dall’istituto scolastico, i genitori possono agire per ottenere il risarcimento del danno.
L’istituto scolastico e il Ministero dell’istruzione sono infatti tenuti ad erogare le misure di sostegno necessarie affinché l’alunno disabile possa beneficiare effettivamente del percorso di istruzione e dei servizi didattici. Si tratta di prestazioni accessorie al servizio scolastico, ma che si rendono
Ai fini della concessione dell’insegnante di sostegno è necessario che la disabilità del minore sia adeguatamente certificata. Qualora, nonostante la presenza di tutti i requisiti, la scuola neghi ingiustamente l’insegnante di sostegno o riduca le ore settimanali in cui il bambino può beneficiarne, i genitori possono agire in giudizio contro l’istituto e il Ministero per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di negazione o riduzione e ottenere il risarcimento del danno [1].
Il danno, però, non è automaticamente riconosciuto ma deve essere
In particolare, i genitori devono provare che la negazione del diritto all’insegnante di sostegno ha avuto effetti negativi sulla sfera esistenziale e relazionale del bambino, pregiudicando per esempio le facoltà di apprendimento, il già precario livello di integrazione del minore con gli altri bambini della classe, o aggravando il suo senso di insicurezza e autostima.
Con una recente pronuncia, il Tar Sicilia [3] ha condannato il Ministero dell’istruzione a risarcire le famiglie dei bambini disabili gravi di una scuola di Palermo per un ammontare di mille euro al mese per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno.
Secondo i giudici, in caso di illegittima riduzione del sostegno scolastico all’alunno diversamente abile, quest’ultimo ha diritto al ristoro del danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il danno è stato individuato negli effetti che la seppur temporanea diminuzione delle ore di sostegno ha provocato sulla personalità dei minori, privati del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione in fasi di vita normale durante il percorso scolastico.