Buca stradale: responsabilità del Comune
Responsabilità da cose in custodia: cos’è e come funziona? Cos’è il caso fortuito? Se la buca è visibile, il Comune deve pagare il risarcimento?
È probabile che ogni avvocato, almeno una volta durante la propria carriera, abbia assistito un cliente che chiedeva il risarcimento dei danni al Comune per essere inciampato in una buca stradale oppure per aver fatto un incidente con l’auto a causa delle pessime condizioni del manto stradale. È cosa nota che il Comune è responsabile della manutenzione e, più in generale, dello stato del manto stradale presente nel proprio territorio. Ciò significa che ogni danno del genere debba essere risarcito? Come funziona la responsabilità del Comune per buca stradale?
In realtà, non necessariamente tutto ciò che è causato dal cattivo stato delle strada è imputabile al Comune o ad altro ente (Provincia, Regione, società che gestisce il tratto autostradale, ecc.) che ne deve avere cura. Come vedremo, secondo la giurisprudenza, l’incidente causato da una buca nel manto stradale non dà diritto al risarcimento dei danni se si prova la scarsa attenzione della persona danneggiata. Insomma: la buca stradale può anche esserci, ma se ci finisci in pieno nonostante fosse segnalata o ampiamente visibile, non puoi prendertela con il Comune. Vediamo quando c’è responsabilità del Comune per buca stradale.
Indice
Manto stradale: responsabilità da cose in custodia
Il Comune è responsabile per i danni causati dalle buche stradali e, più in generale, dalle
In linea di massima, sì. Secondo la legge [1], ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Le strade appartengono proprio a quel novero di cose di cui il Comune, in qualità di ente pubblico, ha la custodia.
Tutto ciò significa che è il Comune a dover curare la manutenzione delle proprie strade e ad avere cura che esse non possano essere causa di danni a terzi.
Per strade si intendono non solo le corsie asfaltate destinate alla circolazione dei veicoli ma anche le vie destinate solamente al transito dei pedoni e i marciapiedi.
Buca stradale: responsabilità del Comune
Una buca nel manto stradale costituisce sicuramente un problema di cui il Comune deve occuparsi. Una persona o un veicolo che, a causa dell’imperfezione della strada, subisce un danno, sarebbe legittimato a chiedere il
Possiamo dunque affermare che, nel caso di buca stradale, sussiste la responsabilità da cose in custodia dell’ente pubblico che, per legge, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione.
Il Comune può comunque cercare di discolparsi, essenzialmente in due modi: provando il caso fortuito oppure la distrazione del danneggiato. Vediamo di cosa si tratta.
Caso fortuito: quando il Comune non è responsabile?
La legge consente al custode di andare esente da responsabilità solamente se dimostra il caso fortuito. Di cosa si tratta?
Per caso fortuito si intende un evento del tutto imprevedibile e indipendente dalla volontà del custode, al verificarsi del quale si ritiene che non debba sussistere alcuna responsabilità in quanto non c’è colpa per i danni causati a terzi.
Secondo la Corte di Cassazione [2], l’ente gestore della strada risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, a meno che il sinistro non sia avvenuto prima che il personale potesse rimuovere l’ostacolo dalla strada stessa: in questo caso, si configura il caso fortuito che libera da responsabilità l’ente.
Ad esempio, se un fulmine cade al suolo lasciando una buca nel manto stradale e, subito dopo, senza neanche dare al Comune il tempo di intervenire, una persona ci finisce dentro e si fa male, non si potrà invocare la responsabilità dell’ente pubblico, in quanto il dissesto è stato creato da un evento imprevedibile (il caso fortuito) avverso il quale il Comune non solo non ha potuto fare niente, ma nemmeno ha avuto il tempo di intervenire.
Se la buca è visibile il Comune deve pagare il risarcimento?
Secondo la giurisprudenza, il Comune può andare esente da responsabilità per il danno causato da buca stradale anche se è dimostrata la disattenzione del danneggiato, in relazione all’orario e alla visibilità della buca.
In un caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte [3], i giudici hanno escluso il risarcimento a favore del conducente che prestava scarsa attenzione mentre era alla guida del proprio veicolo.
Per la Corte di Cassazione, nel valutare la responsabilità da cose in custodia occorre tener conto non solo della mancata diligenza del custode nella gestione del proprio bene, ma anche della condotta del danneggiato.
Nel caso di specie, fattori come orario, visibilità della buca e velocità della vettura inchiodano l’automobilista alla propria responsabilità. Per i giudici è colpa sua il fatto di essere finito col veicolo nel grosso avvallamento presente sulla strada. Di conseguenza, è priva di fondamento la richiesta risarcitoria da lui avanzata nei confronti del Comune titolare del tratto viario in cui si è verificato l’episodio.
Nonostante per i giudici fosse acclarato che il Comune era titolare del tratto di strada in questione, allo stesso tempo, però, era anche evidente come l’incidente fosse addebitabile alla distrazione del conducente, poiché la buca non poteva non essere vista da un attento utente della strada.
Per la precisione, secondo i giudici, l’ora diurna in cui l’incidente si è verificato e le dimensioni della buca, che non poteva non essere vista da un uomo dalla diligenza media, oltre al fatto che la vettura stava procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa, fanno venir meno la responsabilità del Comune per la buca stradale.
Per farla breve: non solo il caso fortuito, ma anche la distrazione del danneggiato escludono la responsabilità del Comune per la buca visibile nel manto stradale.