Chiusura conto corrente cointestato per decesso

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Autore: Maria Monteleone

23 gennaio 2021

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Come funziona il conto corrente cointestato e cosa accade se uno dei contitolari muore.

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Come noto, un conto corrente può essere intestato a due o più persone, a firma congiunta o disgiunta, tutte proprietarie delle somme su di esso giacenti. Ma cosa accade se uno dei cointestatari muore? Il conto corrente si estingue automaticamente o deve essere chiuso su istanza degli altri cointestatari? E come vengono divise le somme presenti sul conto?

In questo articolo vedremo come avviene la chiusura del conto corrente cointestato per decesso di uno dei cointestatari.

Conto corrente cointestato: come funziona

Nel caso di contatto di conto corrente cointestato, i cointestatari sono tutti titolari delle somme giacenti sul conto. Come espressamente previsto dal Codice civile

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[1], gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Ciò vuol dire che tutti i cointestatari sono creditori e debitori nei confronti della banca.

In assenza di una specifica diversa ripartizione voluta dalle parti, si presume che le somme presenti sul conto corrente siano divise in egual misura tra i cointestatari (se i cointestatari sono due, il conto si presume di proprietà al 50% di ciascuno). Tuttavia, nei rapporti con la banca, ciascun cointestatario vanta un diritto di credito pari all’intera giacenza sul conto. Ciò vuol dire che ciascun comproprietario può prelevare un importo anche superiore alla propria quota, senza che la banca posse porre ostacoli. Eventuali prelievi o utilizzi di denaro al di sopra della soglia di proprietà stabilita dalle parti possono essere oggetto di “lite” solo tra i cointestatari stessi.

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Conto corrente cointestato: modalità di firma

Il conto corrente cointestato può essere a firma congiunta o disgiunta.

Nel conto corrente a firma congiunta, ciascuna operazione richiede il consenso e l’autorizzazione di tutti i cointestatari.

Diversamente, nel contratto a firma disgiunta, ciascun cointestatario ha autonomia operativa e può eseguire prelievi, bonifici o altre operazioni senza dover ottenere il preventivo consenso degli altri.

La cointestazione del conto corrente, a firma congiunta o disgiunta, non deve essere confusa con la delega di firma.

Colui che ha la delega di firma, non è un cointestatario del conto, bensì un soggetto delegato – dall’unico ed esclusivo titolare del conto corrente -, ad eseguire determinate operazioni.

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Chiusura conto corrente cointestato

Se il conto cointestato è a firma disgiunta, per la chiusura è sufficiente che la richiesta da presentare alla banca sia firmata da un solo cointestatario.

Se invece la cointestazione è a firma congiunta, la chiusura del conto può avvenire solo con il consenso e la firma di tutti i cointestatari.

Tuttavia, se la chiusura del conto corrente viene disposta attraverso un’altra banca (con trasferimento del saldo del conto e dei servizi di pagamento), la richiesta di chiusura (consegnata ad una banca diversa da quella in cui è intrattenuto il conto da chiudere) deve essere sempre firmata da tutti i cointestatari, anche quando la cointestazione è a firma disgiunta.

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Chiusura del conto corrente per decesso di un cointestatario

Più complessa è la procedura di chiusura del conto corrente in caso di decesso di uno dei cointestatari.

La legge [2] prevede che, in caso di decesso di uno dei contitolari, i suoi eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Occorre, tuttavia, prima comprendere come vengono divise le somme presenti sul conto.

Il conto corrente non si estingue automaticamente alla morte di uno dei cointestatari, ma una quota del saldo (quella presumibilmente di proprietà del deceduto) resta congelata, in attesa che vengano poste in essere le pratiche di successione.

Difatti, la banca non può far disporre della somma di proprietà del cointestatario deceduto, finché gli eredi non ne facciano richiesta. Ovviamente, la banca deve essere messa a conoscenza dell’avvenuto decesso e deve anche essere messa nella condizione di identificare correttamente gli eredi, al fine di poter adottare le precauzioni necessarie.

Dunque, il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente, per effetto della morte del correntista, ma solo in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi [3].

Questi ultimi possono, infatti, scegliere se subentrare nel contratto di conto corrente o recedere. A seconda che il contratto sia a firma congiunta o disgiunta, gli eredi dovranno rapportarsi con il cointestatario superstite per il compimento delle operazioni bancarie.

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