Naspi: compatibilità con contratto di lavoro

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Autore: Redazione

09 febbraio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il lavoratore che perde il lavoro contro la sua volontà ha diritto ad un’indennità economica a carico dell’Inps che è parzialmente compatibile con un nuovo lavoro.

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Hai perso il lavoro? Hai fatto domanda di accesso alla Naspi ed hai iniziato a ricevere l’assegno mensile di disoccupazione? Ti hanno fatto una proposta di lavoro e vuoi sapere se la Naspi è compatibile con la percezione di un reddito da lavoro? Come noto, nel 2015, la legge ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione detta Naspi, acronimo di nuova assicurazione sociale per l’impiego.

La Naspi viene erogata al disoccupato al fine di tutelarne il reddito ed è, dunque, evidente che in caso di reimpiego la disoccupazione si perde. Ma è sempre così? Chi prende la

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Naspi non può mai reimpiegarsi? Oppure ci sono dei casi di compatibilità con un nuovo contratto di lavoro? Non esiste un automatismo per cui chi trova un nuovo lavoro perde la Naspi. Occorre, infatti, verificare, a seconda della natura giuridica del nuovo lavoro, a quanto ammonta il reddito percepito per comprendere se il nuovo posto di lavoro può coesistere con la percezione della Naspi.

Cos’è la Naspi?

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla legge [1] per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria avvenuti dopo il 1° maggio 2015. La Naspi è una somma di denaro che viene erogata mensilmente al lavoratore dall’Inps in caso di

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perdita involontaria del lavoro, al ricorrere di determinati requisiti.

Lo scopo della Naspi è tutelare la condizione reddituale del lavoratore e della sua famiglia in caso di disoccupazione, per il tempo necessario a trovare un nuovo impiego.

Naspi: a chi spetta?

La Naspi non è un ammortizzatore sociale universale, che spetta a tutti i lavoratori che perdono il lavoro ma è rivolta unicamente ai lavoratori subordinati assicurati presso l’Inps contro la disoccupazione involontaria.

Ne consegue che tale indennità spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • lavoratori del settore artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti pubblici a tempo determinato.

La Naspi, invece, non spetta a:

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  • dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità.

Naspi: i requisiti per l’accesso

La Naspi spetta solo se sussistono i requisiti previsti dalla legge. In particolare, oltre alla natura giuridica del rapporto di lavoro intercorso, che come abbiamo visto, deve essere un contratto di lavoro subordinato, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • disoccupazione involontaria: la Naspi spetta solo in caso di licenziamento e non in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di dimissioni. Ci sono tuttavia delle eccezioni come, ad esempio, le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal rifiuto del lavoratore a trasferirsi in una sede di lavoro che dista oltre 50 km dalla propria residenza;
  • requisito contributivo: per accedere alla Naspi il lavoratore deve aver versato, nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, almeno 13 settimane di contributi Inps contro la disoccupazione involontaria;
  • requisito lavorativo: per accedere alla Naspi il lavoratore deve aver lavorato, nei 12 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, almeno per almeno 30 giorni di effettivo lavoro.

Naspi e nuovo impiego: sono compatibili?

In caso di assunzione del disoccupato,

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percettore di Naspi, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata superiore a sei mesi il diritto alla Naspi decade. Se, invece, il nuovo contratto di lavoro ha una durata inferiore a sei mesi la Naspi viene solo sospesa.

La compatibilità tra Naspi e nuovo impiego dipende, in ogni caso, dall’ammontare del reddito percepito dal disoccupato con la nuova occupazione.

In particolare:

  • in caso di attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo pari o inferiore a 4.800 euro l’indennità Naspi viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;
  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo pari o inferiore a euro 8.000 euro, l’indennità Naspi viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

In questi casi, dunque, il nuovo impiego non determina la decadenza dalla Naspi ma solo una riduzione dell’assegno spettante al disoccupato.

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