Quando si può disdire un contratto senza penali?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

05 gennaio 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Diritto di recesso: quali sono i casi in cui il contratto può essere sciolto senza pagare alcuna penale?

Annuncio pubblicitario

Chi vuole svincolarsi da un contratto appena firmato e vuol farlo senza rimetterci avrà un grosso dubbio: quando si può disdire un contratto senza penali? Ci si può sottrarre all’adempimento di un accordo già preso senza dover pagare?

In verità esistono diverse soluzioni per disdire un contratto senza penali ma chiaramente queste sono molto limitate e condizionate al sussistere di alcuni requisiti indicati dalla legge. La ragione è semplice: come dicevano anche gli antichi latini, “pacta sunt servanda”, i patti vanno rispettati. Se così non fosse non ci sarebbe neanche bisogno di concludere degli accordi per iscritto e impegnarsi formalmente con una firma.

Annuncio pubblicitario
Approfondiamo l’argomento.

Disdetta del contratto: quando si paga la penale?

Il termine esatto non è “disdetta” ma recesso.

Non sempre però al recesso da un contratto si è tenuti a pagare la penale.

Quest’obbligo non è infatti previsto dalla legge, ma può derivare solo da una espressa previsione del contratto.

Dunque si paga la penale solo se vi è un’apposita clausola che lo preveda.

Questo non vuol dire, però, che in assenza di essa il

Annuncio pubblicitario
recesso sia liberamente esercitabile: anche in questo caso il contratto va rispettato sino alla sua scadenza.

La controparte che subisce il recesso dell’altra può chiederle il risarcimento, dimostrando quale sia l’effettivo danno subito.

Insomma, la penale ha la funzione di forfettizzare in anticipo la misura dell’indennizzo mentre, in assenza di penale, il danno andrà provato.

Come si recede da un contratto?

Il modo più comodo e pratico per recedere da un contratto è il cosiddetto mutuo consenso.

In pratica, le parti firmatarie devono essere d’accordo per far cessare gli effetti della scrittura privata già sottoscritta.

L’accordo dove essere stipulato per iscritto se il contratto iniziale era anch’esso scritto; potrà essere verbale se, invece, non è mai stata firmata una scrittura.

Annuncio pubblicitario

Il consiglio è chiaramente quello di lasciare sempre una traccia scritta dell’intesa di mutuo consenso, in modo da non subire eventuali successive contestazioni a cui, in assenza di prova documentale, non si avrebbe modo di replicare.

Oltre alla possibilità di trovare un mutuo consenso sul recesso dal contratto, però, esistono dei sistemi per recedere unilateralmente dall’impegno assunto. Ma questi sono limitati a casi speciali. Li vedremo qui di seguito.

Inadempimento

Si può recedere dal contratto se l’altra parte è inadempiente a uno dei suoi obblighi o non ha adempiuto in modo corretto o, ancora, non offre più garanzie di un corretto adempimento.

In questo caso è possibile svincolarsi dall’accordo

Annuncio pubblicitario
senza pagare penali, in quanto la causa del recesso è imputabile all’altra parte.

La legge però stabilisce che il recesso si può esercitare solo se l’inadempimento è grave, cioè se riguarda una prestazione essenziale ai fini dell’economia del contratto.

Non si può recedere per un ritardo di qualche giorno nell’adempimento se questo non compromette l’utilità della prestazione o magari per una questione di carattere marginale.

Sarà il giudice, in una causa civile, a dichiarare sciolto il contratto per inadempimento grave.

In assenza quindi di un accordo con la controparte è necessario agire in giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Oggettiva impossibilità sopravvenuta

Quando una

Annuncio pubblicitario
prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile a nessuna delle due parti, si può recedere dal contratto ed, eventualmente, ottenere la restituzione di quanto già versato.

Il tutto, anche in questo caso, senza pagare penali.

Si pensi al caso di un soggetto che, vittima di un grave incidente, non possa più frequentare i corsi in palestra che aveva appena sottoscritto.

Al fine però di far valere questa causa di recesso è necessario che il contratto non sia stato ancora eseguito, neanche in minima parte.

Nell’esempio di poc’anzi, intanto l’abbonato al centro sportivo può ottenere la restituzione dei soldi dell’abbonamento in quanto non abbia ancora frequentato una sola lezione.

Annuncio pubblicitario

Mancanza della firma apposita sulla clausola vessatoria

La clausola che impone il pagamento di una penale è una clausola vessatoria e, come tutte le clausole vessatorie, deve ricevere una specifica approvazione tramite una seconda firma.

Dunque, se il contratto non dovesse prevedere la sottoscrizione specifica alle clausole vessatorie la penale sarebbe inesigibile.

Altri casi in cui è possibile la disdetta del contratto senza penali

Esistono dei casi appositamente indicati dalla legge il cui è possibile il recesso dal contratto senza penali:

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui