Falsa autocertificazione Covid: quando non è reato

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Autore: Carlos Arija Garcia

17 dicembre 2020

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Scatta la dichiarazione mendace a pubblico ufficiale solo se si mente sul luogo da cui si proviene, non sulla destinazione.

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Dai tempi del lockdown di marzo, una delle preoccupazioni di chi deve uscire di casa senza avere gli ormai famosi motivi di lavoro, di salute o di comprovata e urgente necessità è quello di avere con sé l’autocertificazione. Autocertificazione su cui c’è scritto, tra le altre cose, che chi firma e attesta la ragione dello spostamento «è consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale». Insomma, si avverte il cittadino che, nel caso in cui non dica la verità, può scattare il reato.

Ora, però, si scopre che non sempre è così. Lo ha stabilito il Gip del tribunale di Milano con una recente sentenza con cui è stato assolto un camionista, fermato la primavera scorsa dalla Polizia, al quale veniva contestato di avere mentito sulla versione fornita agli agenti. In pratica, avrebbe detto che stava andando in una determinata località quando, in realtà, guidava in un’altra direzione. Si era, così, procurato l’accusa di

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falso ideologico, punito con una pena fino a due anni di reclusione.

Il concetto espresso dal magistrato milanese è il seguente: non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 483 del Codice penale (quello, appunto, sul falso ideologico) una dichiarazione che non riguardi «fatti di cui può essere attestata la verità ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi».

Significa, secondo il parere espresso dal Gip di Milano, che non è la stessa cosa dire «sto andando al supermercato» o dire «sono andato al supermercato». Nel primo caso, c’è quella che la sentenza chiama una «mera manifestazione di volontà, intenzione o proposito». Nel secondo, invece, ci si trova davanti ad un fatto compiuto, già accaduto, sul quale è possibile

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verificare la veridicità di un racconto. Il primo caso non si può ancora provare, perché non è avvenuto. Il secondo, sì.

Conclude il Gip: «Ne discende che, mentre l’affermazione del modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Lo stesso concetto era stato affermato da una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che riportiamo in seguito.

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