Tredicesima e cassa integrazione

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Autore: Redazione

22 marzo 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Durante il mese di dicembre, i lavoratori italiani ricevono la tredicesima mensilità.

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Sei un lavoratore subordinato. Nel corso del 2020, il tuo rapporto di lavoro è stato sospeso a causa della cassa integrazione per Covid-19. Ti chiedi se durante i mesi di cassa integrazione hai maturato i ratei di tredicesima e a quanto ammonterà la mensilità aggiuntiva che riceverai a ridosso delle festività natalizie.

Durante il mese di dicembre i lavoratori italiani attendono l’erogazione, da parte del datore di lavoro, unitamente allo stipendio mensile, della tredicesima mensilità. Si tratta di una mensilità aggiuntiva la cui finalità è quella di sostenere i consumi delle famiglie durante le festività di Natale. Ma che rapporto c’è tra

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tredicesima e cassa integrazione? Può la cassa integrazione influire negativamente sul diritto alla tredicesima? Purtroppo, in caso di sospensione a zero ore del lavoratore, i ratei di tredicesima non maturano e i lavoratori rischiano di ricevere una brutta sorpresa con la busta paga di dicembre.

Tredicesima: che cos’è?

Durante il mese di dicembre, la gran parte dei lavoratori italiani, riceve la tredicesima mensilità. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che viene erogata dal datore di lavoro in aggiunta ai 12 stipendi mensili che vengono erogati mese per mese al lavoratore. La tredicesima mensilità, al pari della quattordicesima, è un istituto retributivo di fonte contrattuale poiché non è stata la legge ad introdurlo ma sono stati i contratti collettivi di lavoro a prevederla.

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L’ammontare della tredicesima spettante al dipendente equivale ad una mensilità di retribuzione e viene maturata dal lavoratore mese per mese durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell’anno, a dicembre il dipendente non riceverà la tredicesima mensilità per intero ma avrà diritto al pagamento dei ratei di tredicesima maturati a partire dall’inizio del rapporto di lavoro e sino alla data di erogazione.

Tredicesima: quando viene erogata?

Trattandosi di un istituto retributivo di fonte contrattuale-collettiva non vi sono leggi che disciplinano il calcolo, le modalità di erogazione e la data di pagamento della tredicesima

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. Per verificare quando è previsto il pagamento di questa mensilità aggiuntiva occorre, quindi, consultare le norme del contratto collettivo di lavoro applicato al proprio rapporto di lavoro.

Generalmente, visto che la funzione della tredicesima è di sostenere il reddito dei lavoratori durante il periodo natalizio, questa mensilità aggiuntiva viene pagata nel corso del mese di dicembre e, comunque, prima della vigilia di Natale.

Tredicesima e cassa integrazione: che rapporto c’è?

Come abbiamo detto, la tredicesima mensilità viene maturata dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Per questo viene anche definita istituto retributivo a maturazione progressiva. Il lavoratore matura, per ogni mese di svolgimento del rapporto di lavoro, un rateo di tredicesima, pari all’importo della mensilità aggiuntiva diviso 12.

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Il rateo di tredicesima viene generalmente maturato solo in caso di svolgimento della prestazione di lavoro per almeno 15 giorni nel corso del mese. Ne deriva che l’eventuale decisione del datore di lavoro di mettere i lavoratori in cassa integrazione può incidere negativamente sul diritto del lavoratore alla tredicesima. In particolare, occorre verificare se, per effetto della cassa integrazione, il lavoratore è stato sospeso a zero ore o ha semplicemente subito una riduzione dell’orario di lavoro.

In caso di cassa integrazione a zero ore l’indennità che viene corrisposta dall’Inps o dagli altri enti previdenziali preposti al pagamento del trattamento di integrazione salariale

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comprende anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima mensilità per tutte le ore in cui lavoratore è stato sospeso in cassa integrazione. Ne consegue che non è prevista la maturazione di alcune rateo di mensilità aggiuntiva. Infatti, la sospensione del rapporto di lavoro a zero ore determina il mancato raggiungimento del requisito dei 15 giorni di lavoro nel corso del mese previsto per la maturazione di un rateo di tredicesima.

Nel caso di cassa integrazione con riduzione di orario occorre evidenziare che maturano due distinte quote di tredicesima:

  1. innanzitutto, matura la quota di tredicesima relativa alle ore effettivamente prestate;
  2. in secondo luogo, matura la quota di tredicesima relativa alle ore non lavorate e che sono oggetto di integrazione salariale.

Occorre considerare che la quota di tredicesima maturata durante le ore di sospensione/riduzione non è piena ma è pari all’80% della retribuzione persa.

Proprio per questo, per evitare un ulteriore indebolimento del reddito del lavoratore, i sindacati, spesso, nell’ambito della procedura sindacale per l’accesso alla cassa integrazione, esigono che il datore di lavoro si impegni ad erogare pienamente i ratei delle mensilità aggiuntive anche durante i mesi di fruizione della cassa integrazione e tale impegno forma oggetto di specifici accordi con il sindacato.

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