Illegittime le strisce blu senza parcheggi liberi salvo nelle zone ad alta rilevanza urbanistica

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Parcheggi a pagamento realizzabili solo se vi sono parcheggi liberi nelle vicinanze, a meno che non si tratti di zone con particolari esigenze di traffico.

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Non sempre il Comune è tenuto a realizzare parcheggi a pagamento solo se nelle adiacenze ve ne siano liberi: le strisce blu non sottostanno a questa regola generale se la zona ha particolari esigenze di traffico veicolare.

È quanto sottolineato da una recente sentenza del Consiglio di Stato [1] in merito alla realizzazione di parcheggi a pagamento nei pressi della stazione Ostiense a Roma, parcheggi contestati da alcune associazioni e abitanti del quartiere.

Il codice della strada [2] prevede la regola secondo cui il Comune, quando assume l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dà in concessione, ovvero dispone l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente

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senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. In altri termini, il Comune deve garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi.

Tale regola subisce tuttavia un’eccezione quando la zona interessata ha particolari esigenze di traffico; in particolare, il Comune può legittimamente realizzare soltanto parcheggi a pagamento: nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato nonché in quelle aree ad alta rilevanza urbanistica individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Secondo i giudici, per l’individuazione di tali aree, caratterizzate da particolari esigenze di traffico veicolare, non è richiesta a pena di illegittimità l’adozione di particolari modalità procedimentali e di studi ad hoc posti in essere da soggetti terzi e imparziali rispetto al concessionario del servizio.

Nel caso di specie, la realizzazione di parcheggi a pagamento riguardava una zona ad elevata rilevanza urbanistica poiché caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali

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nonché di strutture per manifestazioni di spettacolo, sport, ecc. di valenza urbana che costituiscono “attrattori della sosta” e generano particolari condizioni di traffico.

Dunque, il Comune può realizzare parcheggi a pagamento senza dover contemporaneamente realizzarne di gratuiti nelle vicinanze quando si tratta di zone con particolari esigenze di traffico. Queste ultime devono essere individuate con un provvedimento che illustri in modo adeguato i motivi logici e razionali per i quali si è ritenuto che la rilevanza urbanistica della zona fosse tale da vincolare la sosta degli autoveicoli al pagamento di una tariffa.

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