Annullamento del testamento: ultime sentenze

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Autore: Redazione

14 ottobre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Le pronunce giurisprudenziali sulla capacità di testare e sull’onere probatorio di chi impugna il testamento.

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Prova della captazione ai fini dell’annullamento del testamento

In caso di domanda di annullamento del testamento per captazione la prova può essere data anche mediante presunzioni; è indispensabile, tuttavia, che le presunzioni si basino su fatti certi e che questi consentano sia di identificare e ricostruire nei suoi momenti essenziali l’attività dolosa spiegata per trarre in inganno il testatore, sia di ritenere che tale attività abbia influito sul processo formativo della volontà dello stesso, suscitando false rappresentazioni della realtà, indirizzando la sua volontà in una direzione che mai avrebbe avuto autonomamente.

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Tribunale Roma sez. VIII, 29/04/2022, n.6473

Legittimazione processuale dell’erede e dei suoi successori

Chi, succedendo nel giudizio, proponga appello avverso la sentenza che pronuncia sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità di testare sul presupposto dell’asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve provare sia il decesso della parte originaria, sia la qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile di ufficio, al di là della contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare costituzione del contraddittorio.

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Corte appello Salerno sez. II, 21/04/2022, n.471

Incapacità a testare: da chi deve essere dimostrata?

In materia di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del ‘de cuius’, bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminazione; inoltre, atteso che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, grava su chi impugni l’atto di ultima volontà dimostrare la dedotta incapacità , salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provare che la redazione sia avvenuta in un momento di lucido intervallo

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Tribunale Livorno sez. I, 21/03/2022, n.266

Annullamento del testamento

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1618

Incapacità del testatore di intendere e volere al momento dell’atto

L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

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Tribunale Ascoli Piceno, 13/01/2022, n.22

Alterazione della capacità di autodeterminazione del soggetto

L’incapacità naturale che è causa di annullamento del testamento si ha non solo quando il normale processo di formazione e di esternazione della volontà sia turbato, ma anche quando le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano perturbate dalla malattia, al punto da impedirgli un’adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio dispositivo. Non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, ma è sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero perturbate al punto tale da impedire alla persona un’adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.

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In sostanza l’incapacità naturale del testatore non corrisponde a qualsiasi condizione patologica, anche transitoria, che astrattamente influenzi il volere del testatore, ma alla alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti.

Tribunale Sassari, 01/11/2021, n.1116

Redazione dell’atto di ultima volontà

L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore richiede non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, ma la concreta prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente oppure di altra causa perturbatrice, il testatore sia stato assolutamente privo della coscienza dei propri atti al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, con la conseguenza che chi eccepisca quello stato di incapacità, deve provare che il testamento fu redatto in un momento di

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incapacità di intendere e di volere.

Tribunale Terni sez. I, 17/09/2021, n.745

Nullità e annullabilità del testamento: onere della prova

Chi esperisca le azioni di nullità ed annullamento del testamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, dovendo fornire la prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare – attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato – una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.

Corte appello Reggio Calabria sez. I, 08/09/2021, n.515

Azione di petizione per la rivendicazione dei beni ereditari

Poiché l’articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l’azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all’eredità il possessore di buona fede – non può pretendere da quest’ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall’articolo 1148 del codice civile (M.Pis.)

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Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, n.23111

Redazione del testamento in un momento di lucido intervallo

Ai fini dell’annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore richiede l’esistenza non di una semplice anomalia o alterazione temporanea delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che a causa dell’infermità, la persona, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, era priva in modo assoluto e totale della coscienza dei propri atti. Chi impugna il testamento deve dimostrare le dette circostanze, a meno che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso chi voglia avvalersi del testamento deve provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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Tribunale Roma sez. VIII, 01/07/2021, n.11380

Annullamento del testamento: prova

L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

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Viceversa, a fronte di un’infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. Qualora, invece, si tratti di un’infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

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Corte appello Napoli sez. II, 22/01/2021, n.231

L’incapacità naturale del testatore

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; e, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

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Corte appello Torino sez. II, 29/09/2020, n.951

Annullamento del testamento ed onere della prova

L’annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento, ai sensi dell’art. 591 comma 2, n. 3 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell’atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l’attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta

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incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Tribunale Lucca, 09/06/2020, n.465

Annullamento del testamento: l’efficacia della pronuncia

La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile “ex lege”, come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l’annullamento è comunque valido l’atto di disposizione compiuto dall’erede legittimo.

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Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, n.9364

Prescrizione azione d’annullamento del testamento

Il “dies a quo” di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del “de cuius” – come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo – anche da parte di uno solo dei chiamati all’eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti”.

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(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l’erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della “de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario).

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, n.4449

Redazione dell’atto di ultima volontà

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provatile la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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Tribunale Grosseto, 28/12/2019, n.1045

Domanda di annullamento del testamento

L’incapacità di testare deve sussistere al momento della redazione del testamento ed essa deve essere provata dalla parte che chiede l’annullamento secondo i principi generali in tema di riparto dell’onere della prova. Ciò detto, va tuttavia evidenziato che una sola certificazione medica risalente a tempo addietro ai testamenti impugnati, l’apertura di un’amministrazione di sostegno a favore del de cuius, la ripetizione di frasi, le difficoltà, peraltro momentanee, nel riconoscere alcune persone, tenendo conto dell’età del testatore non possono costituire fattori decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del testamento.

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Tribunale Avezzano, 27/12/2019, n.651

Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’articolo 564 del codice civile per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.

Ora una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella

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successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.
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Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079

L’incapacità a testare

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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Tribunale Crotone, 30/10/2019, n.1280

La prova dell’esistenza di una infermità transitoria o permanente

L’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. In tali casi, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. La prova dell’incapacità, peraltro, può essere data con ogni mezzo: presunzioni, prova testimoniale, analisi della scheda testamentaria, documenti e consulenza tecnica.

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Corte appello Napoli sez. II, 01/04/2019, n.1828

Impugnazione del testamento per incapacità del testatore

Laddove nonostante la malattia il testatore non abbia perduta la capacità di autodeterminarsi ovvero la capacità di porre in essere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, la prova di un eventuale stato di incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 428 c.c. è a carico della parte che chiede l’annullamento del testamento e non, invece, a carico del convenuto.

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1682

Annullamento testamento e infermità del testatore

In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

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Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, n.25053

La pronuncia di interdizione

In tema di successione testamentaria, il mero generico stato di decadimento cognitivo o di alterazione del processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, per quanto implicante anomalie comportamentali, non è idoneo a integrare l’incapacità invalidante il testamento, ex articolo 591 del Cc, non essendo tale condizione sufficiente a compromettere integralmente la capacità volitiva e critica del testatore. Difatti, l’incapacità idonea a inficiare il testamento deve avere caratteristiche tali da determinare, ove fosse abituale, la pronuncia di interdizione.

Ciò posto, nel caso di specie, non ravvisando alcuna incapacità invalidante, il Tribunale ha respinto l’azione di annullamento del testamento olografo, proposta dalla sorella e dai nipoti del de cuius contro un uomo, istituito erede universale in segno di riconoscenza per essersi preso cura del testatore negli ultimi anni della sua esistenza.

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Tribunale Pordenone, 05/04/2018, n.284

Anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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Tribunale Crotone, 30/10/2019, n.1280

Prova dell’esistenza di un’infermità transitoria o permanente

L’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

In tali casi, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. La prova dell’incapacità, peraltro, può essere data con ogni mezzo: presunzioni, prova testimoniale, analisi della scheda testamentaria, documenti e consulenza tecnica.

Corte appello Napoli sez. II, 01/04/2019, n.1828

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