Che succede se rifiuto una notifica?

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Autore: Redazione

28 dicembre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il rifiuto a ricevere la copia dell’atto è equiparabile alla notifica in mani proprie solo se manifestato dall’effettivo destinatario dell’atto e non da un convivente.

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Un lettore ci chiede: «Che succede se rifiuto una notifica?».

Rifiutare una notifica è un diritto di chiunque, anche quando si tratta di atti giudiziari, verbali della polizia, sanzioni dell’Agenzia delle Entrate o contravvenzioni stradali. Ma non è sottraendosi alla notifica che si evitano gli effetti legali dell’atto: se così fosse, infatti, sarebbe fin troppo facile eludere l’applicazione della legge. Tuttavia, la disciplina è diversa a seconda di chi rifiuta la notifica: se cioè il destinatario effettivo dell’atto o un familiare convivente. Cerchiamo di spiegarci meglio.

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A chi va fatta la notifica?

Prima di spiegare che succede se rifiuti una notifica, dobbiamo fornire alcuni chiarimenti in merito al destinatario della stessa. La legge stabilisce che la notifica di un atto – qualsiasi sia il suo contenuto – può essere effettuata direttamente nelle mani del destinatario, con consegna cioè diretta eseguita dall’ufficiale giudiziario, oppure tramite posta (oggi può trattarsi anche di servizi postali privati).

In entrambe le ipotesi, se l’ufficiale giudiziario o il postino non trovano a casa il destinatario dell’atto lo consegnano a persona convivente (può trattarsi di un familiare o di altro soggetto legato da stabili legami, come ad esempio il partner) o ad altra persona addetta alla casa (ad esempio, la colf) purché:

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Se neanche questa categoria di soggetti è presente, l’addetto alla notifica procede alla consegna nei confronti di un vicino di casa o del portiere dello stabile, se presente.

Si può rifiutare la notifica?

Come dicevamo all’inizio, rifiutare una notifica è un diritto di chiunque, non solo del destinatario dell’atto ma anche di tutte le altre persone, sopra elencate, che al suo posto potrebbero riceverlo (familiari e conviventi, vicini, portiere). Senonché, gli effetti conseguenti al rifiuto dell’atto sono differenti a seconda appunto del soggetto che manifesta tale volontà. Na parleremo meglio qui di seguito.

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Che succede se rifiuto una notifica?

Se a rifiutare la notifica è il soggetto destinatario, la notifica si considera come avvenuta. Dunque, l’atto produce tutti i suoi tipici effetti, proprio al pari di qualsiasi altro atto che sia stato consegnato nelle mani del destinatario. Ad esempio, se si tratta di una multa, iniziano a decorrere i termini per il pagamento e per fare ricorso; se si tratta di un atto di citazione, il processo si terrà anche in assenza dell’interessato alla notifica; se si tratta di una sentenza, inizieranno a decorrere i termini per impugnare; se si tratta di un decreto ingiuntivo, lo stesso dopo 40 giorni diventerà definitivo, e così via.

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La ragione di tale previsione è abbastanza semplice: evitare che, con un semplice rifiuto opposto al postino o all’ufficiale giudiziario, si possano violare i diritti dei terzi che hanno fatto ricorso alla giustizia.

Quindi, rifiutare una notifica non è mai una buona idea perché ci si mette nella condizione di subire gli effetti dell’atto, pur senza averne conosciuto il contenuto e, quindi, senza essersi potuti difendere dallo stesso.

Tuttavia, è possibile che il destinatario dell’atto non sia momentaneamente presente in casa al momento della notifica. In tal caso, come anticipato, l’ufficiale giudiziario o il postino verificano innanzitutto se vi sono persone conviventi o addette alla casa a cui consegnare l’atto. Se così dovesse essere, la notifica viene fatta nelle mani di costoro e il destinatario riceve un avviso (la cosiddetta

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Can, ossia «comunicazione di avvenuta notifica») che lo informa di tale circostanza. In questo modo, egli è messo nella condizione di recuperare l’atto consegnato in sua assenza.

È diritto però anche dei conviventi e degli addetti alla casa rifiutare la notifica. Ma in tal caso, a differenza del rifiuto opposto dall’effettivo destinatario, la notifica si considera come mai effettuata. Pertanto, se l’addetto alla notifica non dovesse trovare né vicini, né un portiere a cui, in seconda battuta, notificare l’atto, si verificano le stesse conseguenze dell’ipotesi in cui a casa non ci dovesse essere nessuno (cosiddetta «irreperibilità relativa»). In particolare, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso la Casa Comunale (il postino invece all’ufficio postale) dandone comunicazione al destinatario con una seconda raccomandata e immettendo un avviso nella cassetta delle lettere.

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In sintesi, il rifiuto alla notifica determina gli stessi effetti della notifica dell’atto solo se questo viene opposto dall’effettivo destinatario dell’atto. Se invece il rifiuto viene opposto da un convivente, un addetto alla casa, un vicino o dal portiere, l’atto si considera come non notificato e, dunque, viene attivata la procedura “supplementare”, con deposito al Comune o all’ufficio postale dove l’atto resta in giacenza per 30 giorni e dove può essere ritirato entro tale termine dal destinatario.

La ragione è semplice. Nel primo caso (rifiuto della notifica da parte del destinatario), questi è consapevole dell’esistenza dell’atto e si assume la responsabilità di tutte le conseguenze della mancata accettazione. Nel secondo caso (rifiuto della notifica da parte di altri soggetti), il destinatario non ha alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’atto e, quindi, viene messo nella condizione di ritirare lo stesso, in un momento successivo, finché è in giacenza.

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