La liberazione anticipata speciale: svuota-carceri?
L’applicazione di questo nuovo beneficio determinerà nei prossimi mesi una riduzione, seppur minima e limitata nel tempo, della popolazione carceraria.
Il decreto legge dello scorso dicembre [1] regolamenta la cosiddetta “Liberazione anticipata speciale” (peraltro in modo molto simile alla liberazione anticipata ordinaria ma con alcune notevoli differenze).
In sostanza, con la liberazione anticipata speciale viene concesso uno sconto di pena di 75 giorni (due mesi e mezzo) per ogni 6 mesi di pena scontata.
È evidente la grande estensione del beneficio se si considera che, con la liberazione anticipata ordinaria [2], per ogni 6 mesi di pena scontata vengono detratti 45 giorni (un mese e mezzo).
Comunque, in entrambi i casi il beneficio non scatta in modo automatico, ma viene concesso dal magistrato di sorveglianza solo se valuta con esito positivo il comportamento del condannato durante il periodo di detenzione.
Invece, a differenza di quella ordinaria, la liberazione anticipata speciale non si applica ai periodi durante i quali i condannati hanno scontato la pena con misure alternative alla detenzione quali l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
Un’altra grande differenza: la liberazione anticipata speciale è limitata nel tempo in quanto si applica solo ai semestri di pena scontata tra il 01/01/2010 e il 24/12/2015.