Pubblicare su internet immagini altrui senza consenso: quali rischi?
Ho pubblicato online numerose foto e video senza chiedere il consenso di chi vi è ritratto. È reato? Cosa rischio?
La legge stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola [1] vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network. Il consenso della persona ritratta non è però sempre necessario, così come non sono sempre i medesimi i rischi per chi pubblica abusivamente le immagini altrui.
Indice
Quando non è necessario chiedere il consenso
Non è necessario chiedere il consenso della persona ritratta nell’immagine o nel video solo nei seguenti casi
- la persona è nota al pubblico (es. un famoso attore) o ricopre un ufficio pubblico (es. politico);
- l’immagine si riferisce a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico. In questo caso l’immagine o il video devono riguardare l’evento pubblico in generale e non una o più persone specifiche (es. un primo piano di una persona tra il pubblico).
La legge esclude la necessità del consenso anche qualora la pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica online, specialmente sui social network. Si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche.
Minori
Qualora le immagini ritraggano un minore, è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Per la regolamentazione in caso di pubblicazione di immagini di minori da parte delle scuole o degli insegnanti si rinvia all’articolo: Scuole e asili: è lecito pubblicare su Facebook le foto degli alunni minori?
Quanto detto finora si riferisce alla pubblicazione effettuata da
I rischi in caso di pubblicazione illecita
Se un privato pubblica un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.
Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.
Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta.
Il reato di diffamazione
Se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la
Il reato di trattamento illecito di dati
Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati [5], punito con la reclusione fino a tre anni.