Pubblicare su internet immagini altrui senza consenso: quali rischi?

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Ho pubblicato online numerose foto e video senza chiedere il consenso di chi vi è ritratto. È reato? Cosa rischio?

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La legge stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola [1] vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network. Il consenso della persona ritratta non è però sempre necessario, così come non sono sempre i medesimi i rischi per chi pubblica abusivamente le immagini altrui.

Quando non è necessario chiedere il consenso

Non è necessario chiedere il consenso della persona ritratta nell’immagine o nel video solo nei seguenti casi

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[2]:

La legge esclude la necessità del consenso anche qualora la pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica online, specialmente sui social network. Si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche.

Minori

Qualora le immagini ritraggano un minore, è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Per la regolamentazione in caso di pubblicazione di immagini di minori da parte delle scuole o degli insegnanti si rinvia all’articolo: Scuole e asili: è lecito pubblicare su Facebook le foto degli alunni minori?

Quanto detto finora si riferisce alla pubblicazione effettuata da

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privati per scopi non commerciali o di profitto. Se la pubblicazione è effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso deve essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all’interessato l’informativa sulla privacy [3].

I rischi in caso di pubblicazione illecita

Se un privato pubblica un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.

Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.

Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta.

Il reato di diffamazione

Se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la

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reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata [4] e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Il reato di trattamento illecito di dati

Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati [5], punito con la reclusione fino a tre anni.

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