Frodi alimentari: gli strumenti di tutela legale del vino
Le frodi contro le eccellenze alimentari italiane non conoscono riposo, men che meno nel periodo natalizio.
Pochi giorni fa, tre marchi ingannevoli sono stati bloccati in Italia, in Sudafrica e in Svizzera: questa volta, il bersaglio della frode era il Primitivo di Manduria, il celeberrimo vino pugliese.
Questi fatti costituiscono reati: “frode in commercio”, “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” o altri ancora. Ma oltre a quelle penali, l’ordinamento prevede un altro tipo di sanzioni, per i comportamenti illeciti di questo tipo ritenuti meno gravi. Queste sanzioni sono contenute nel cosiddetto “Testo unico del vino”, ossia la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
Per restare in tema di tutela dei vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG), per esempio, è il caso di ricordare l’articolo 69, comma 7, per il quale si stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO e IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.»
La norma, com’è evidente, prevede una sanzione amministrativa, non penale. Tuttavia, la prima osservazione riguarda l’inciso iniziale, “salvo che il fatto costituisca reato”. È una clausola di riserva e significa semplicemente che se i comportamenti descritti subito dopo (“chiunque produce, vende o comunque pone in vendita…”) costituiscono reato, ossia sono previsti anche da una norma penale, si applica quest’ultima – e dunque la pena – e non la sanzione amministrativa.
Quella clausola, peraltro, ricorre con frequenza nelle sanzioni previste dal Testo Unico, proprio perché il legislatore vuole permettere l’applicazione della
È opportuno puntualizzare che quasi tutte quelle stesse condotte (tranne quelle di produzione) previste dall’articolo 69, comma 7, possono rientrare perfettamente anche in due diverse figure di reato, in via alternativa:
- la frode nell’esercizio del commercio [1];
- la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine [2].
Per tirare le conclusioni pratiche (provvisorie), in caso di controlli in un’azienda, ogni volta che gli ispettori dell’ICQRF – l’Ispettorato centrale repressione frodi – accertino che sono state vendute (o poste in vendita) come uve per la produzione di vino a DO e IG frutti che non possedevano tali requisiti, sussisterà per questi pubblici ufficiali l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica, perché il pubblico ministero (che è colui che dirige le indagini in un procedimento penale) accerti se ricorrano gli estremi del reato di frode nell’esercizio del commercio o di vendita di sostanze non genuine come genuine.
Ciò comporterà che gli stessi accertatori dell’ICQRF non potranno più comminare alcuna sanzione amministrativa con riferimento agli stessi fatti per i quali avranno trasmesso la notizia di reato in Procura.
Il reato prevale sull’illecito amministrativo, come si diceva sopra; con tutte le conseguenze, sostanziali e processuali del caso. Cosa questo comporti realmente per il contravventore e per i consumatori lo si vedrà successivamente.