Come funziona la cassa integrazione con zero ore?

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Autore: Redazione

13 aprile 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La cassa integrazione può essere applicata tramite la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione a zero ore.

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Sei un lavoratore subordinato e lavori nell’ambito dell’industria. Hai ricevuto una comunicazione con cui il datore di lavoro ti informa che verrai messo in cassa integrazione a zero ore. Ti chiedi cosa significa e come questa decisione impatta sulla tua retribuzione.

Il nostro sistema di sicurezza sociale prevede che le imprese che si trovano in un momento temporaneo di crisi possono sospendere o ridurre l’attività di lavoro dei lavoratori chiedendo l’intervento della cassa integrazione guadagni.

Ma come funziona la cassa integrazione con zero ore? I trattamenti di integrazione salariale possono essere applicati dalle imprese in differenti modalità. In particolare, è possibile sospendere completamente l’attività lavorativa del lavoratore oppure ridurre il numero di ore di lavoro prestate.

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Che cos’è la cassa integrazione?

La cassa integrazione guadagni è il principale strumento del nostro sistema di ammortizzatori sociali. Si tratta di un fondo che interviene ad integrare il reddito dei lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

La cassa integrazione guadagni è uno strumento finalizzato a consentire alle imprese di gestire momenti temporanei di crisi senza adottare decisioni definitive come il licenziamento dei dipendenti.

La cassa integrazione guadagni è presente, nel nostro ordinamento, sotto forma di diverse tipologie, tra cui:

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  1. cassa integrazione guadagni ordinaria;
  2. cassa integrazione guadagni straordinaria;
  3. cassa integrazione guadagni in deroga;
  4. assegno ordinario e assegno di solidarietà erogati dal Fondo di integrazione salariale;
  5. trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà bilaterali o alternativi.

L’applicazione di una tipologia di cassa integrazione piuttosto che di un’altra dipende, essenzialmente:

Cassa integrazione: come funziona?

Nella generalità dei casi, prima di richiedere l’intervento della cassa integrazione all’ente competente, il datore di lavoro deve avviare una

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procedura di informazione e consultazione sindacale volta a rendere edotti i sindacati delle motivazioni che rendono necessario l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e delle modalità di fruizione dello stesso.

Terminata la procedura sindacale, l’azienda può fare domanda di cassa integrazione all’ente competente.

A seconda della tipologia di cassa integrazione, la domanda può essere presentata:

La cassa integrazione può essere applicata all’interno dell’impresa con modalità differenti.

In particolare, è possibile:

Cassa integrazione con sospensione a zero ore

Nel caso di applicazione della

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cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore si assiste ad una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro. Il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e il datore sarà esonerato dal pagamento della retribuzione.

Il lavoratore riceverà dall’Inps, o dal diverso ente competente, il trattamento di integrazione salariale pari al 80% della retribuzione persa a causa della sospensione dell’attività lavorativa. Il tetto massimo mensile erogabile sotto forma di cassa integrazione (massimale Cig) è stabilito annualmente dall’Inps. Per il 2020 l’Inps [1] ha comunicato i seguenti massimali mensili di cassa integrazione:

1° massimale – per retribuzioni mensili lorde fino a € 2.159,48:

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2° massimale – per retribuzioni mensili lorde oltre € 2.159,48:

In ogni caso, anche durante la sospensione a zero ore, il lavoratore matura il diritto all’accantonamento del Tfr da calcolarsi sulla retribuzione che egli avrebbe percepito se non fosse stata applicata l’integrazione salariale [2].

Durante la cassa integrazione con sospensione a zero ore. invece, il lavoratore non matura il diritto al pagamento dei ratei delle mensilità aggiuntive, ossia della tredicesima e della quattordicesima.

In generale, la sospensione a zero ore impedisce al lavoratore di maturare tutti gli istituti retributivi e normativi a maturazione progressiva che richiedono, per la loro maturazione, l’effettivo svolgimento della prestazione di lavoro per almeno 15 giorni al mese.

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