Detenzione stupefacenti: cosa dice la legge

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Autore: Mariano Acquaviva

15 aprile 2021

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Com’è punto lo spaccio di droga? Cos’è la lieve entità? Possedere droga per uso personale è reato? Quali sono le sanzioni amministrative?

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Tutti sanno che lo spaccio di sostanze stupefacenti costituisce reato. Chi cede ad altri un qualsiasi quantitativo di droga rischia il carcere, anche se la cessione è a titolo gratuito. In altre parole, per far scattare il reato non serve lo scopo di lucro, cioè la vendita della sostanza, ma è sufficiente la mera consegna da una persona a un’altra. L’ordinamento giuridico, però, non sempre punisce chi è trovato in possesso di droga.

Cosa dice la legge a proposito della detenzione di stupefacenti? Sin da subito, possiamo anticipare che, per legge, il consumo personale di droghe non è reato. Di conseguenza, colui che viene trovato in possesso di hashish, marijuana o, perfino, cocaina non rischia il carcere se si dimostra che la droga era posseduta per farne un

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uso personale. In casi del genere, si incorre solamente in una sanzione amministrativa. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa dice la legge riguardo alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga: com’è punito?

La legge punisce con estrema severità lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per la precisione, chiunque, senza avere autorizzazione ministeriale, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti, è punito con la

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reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26mila a 260mila euro [1].

Non solo la mera cessione di droga è punita dalla legge, ma lo sono anche altre condotte strettamente collegate a questa condotta, quale ad esempio la coltivazione non autorizzata.

Spaccio: quando c’è la lieve entità?

Secondo la legge, lo spacciatore può ottenere uno sconto di pena quando il fatto è di lieve entità. Nello specifico, la pena prevista per lo spaccio di sostanze stupefacenti è ridotta (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 euro) se la condotta criminosa, per i mezzi, le modalità o le circostanze ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità.

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Come si stabilisce la lieve entità dello spaccio? Si pensi alla cessione di droghe leggere (hashish, marijuana, ecc.), ovvero alla vendita di quantitativi del tutto modesti di droga, a fronte magari di un guadagno misero.

Anche il tipo di organizzazione per lo spaccio può far decidere il giudice per la lieve entità della condotta: è il caso dello spacciatore occasionale.

Insomma: quando l’offensività della condotta è minima, per la legge è giusto che la pena sia ridotta. Peraltro, la lieve entità vale anche per le droghe pesanti: lo spaccio di un quantitativo minimo di cocaina, ad esempio, potrebbe beneficiare ugualmente della riduzione di pena.

Detenzione stupefacenti: è reato?

La semplice detenzione di sostanze stupefacenti non costituisce reato se essa non è finalizzata alla cessione, bensì all’

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uso personale.

In pratica, chi è trovato con della droga destinata in modo evidente al consumo personale non potrà essere punito penalmente, ma solo con una sanzione amministrativa.

Detenzione droga: come dimostrare l’uso personale?

Come dimostrare che la detenzione di droga è finalizzata all’uso personale? Per sfuggire alla sanzione penale bisogna guardare al quantitativo e alle modalità del possesso.

Dal primo punto di vista, secondo la legge [2], la quantità massima (in termini di principio attivo) detenibile per evitare di incorrere in responsabilità penale è pari a:

In pratica, chi è trovato con tali quantità di droga (espressa in principio attivo), non può essere accusato del reato di

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spaccio di sostanze stupefacenti poiché si tratta di dosi ritenute idonee all’uso personale.

La quantità di principio attivo drogante di cui si è in possesso non è sempre sufficiente a escludere la punibilità penale: come detto, occorre tener conto anche delle modalità di detenzione della droga.

Se, durante una perquisizione, la polizia dovesse trovare un modesto quantitativo di droga rientrante nei parametri sopra indicati, ma già pronto per essere ceduto (ad esempio, perché impacchettato in dosi ben misurate), allora scatterebbe il reato perché si presumerebbe che la droga fosse destinata al mercato, cioè alla cessione.

Detenzione di droga per uso personale: sanzioni amministrative

Anche quando non è reato, il possesso e il consumo di droga costituisce un

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illecito amministrativo soggetto a ben precise conseguenze.

Secondo la legge [3], chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti, è sottoposto, per un periodo variabile che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno a seconda del tipo di droga, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

Ma non solo: se, al momento dell’accertamento, colui che è trovato con la droga ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, la polizia procede all’immediato

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ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita a un ciclomotore, la polizia ritira anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni.

La persona che detiene droga per uso personale, se non si tratta della prima volta e il fatto non è di lieve entità, è inoltre invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato, in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

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