Cos'è lo scopo mutualistico?

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Autore: Sabrina Mirabelli

17 aprile 2021

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Nelle società cooperative, i partecipanti operano insieme per il raggiungimento di un fine comune.

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Il Codice civile italiano prevede un particolare tipo di società, denominata società cooperativa [1], che consiste in un’associazione di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata. La caratteristica principale di tale tipo di società è rappresentata dallo scopo mutualistico e dalla assenza di ricerca di profitto.

Cos’è lo scopo mutualistico? Il legislatore italiano non lo dice in termini positivi ma in senso negativo, prevedendo che l’atto costitutivo della società cooperativa deve indicare la percentuale massima degli utili ripartibili. Pertanto, non si ha tale tipo di società se i soci perseguono un fine di lucro illimitato. Anche la Costituzione dà rilievo alla società cooperativa, riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata

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[2].

Quali sono le principali categorie di società cooperative

Le principali categorie di società cooperative sono:

  1. le cooperative di consumo, che si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci la fornitura di beni, sia di consumo sia durevoli, a prezzi più contenuti di quelli presenti sul mercato;
  2. le cooperative di produzione e lavoro, che si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle del mercato del lavoro;
  3. le cooperative edilizie di abitazione, che rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono, poi, assegnati ai soci in proprietà (cooperative a proprietà divisa) o in godimento (cooperative a proprietà indivisa);
  4. le cooperative sociali, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi oppure attività di vario genere (agricole, industriali, commerciali o servizi) finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate;
  5. le cooperative agricole, che svolgono sia attività diretta di conduzione di terreni sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

In cosa consiste lo scopo mutualistico delle società cooperative

Lo

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scopo mutualistico delle società cooperative è di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero dal libero mercato. In altre parole, lo scopo mutualistico comporta che alla base delle cooperative ci sia la volontà comune dei membri di tutelare i propri interessi e di soddisfare i propri bisogni, aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti non potrebbero raggiungere da soli (vedi condizioni di lavoro migliori, prezzi migliori per i servizi, costo minore per l’acquisto di attrezzature e materiali).

Lo scopo mutualistico fa sì che le società cooperative si differenzino dalle società che perseguono fini di lucro (società di persone e società di capitali), le quali hanno come obiettivo la realizzazione del profitto e la ripartizione degli utili patrimoniali tra i soci.

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Come si classificano le società cooperative in base alla mutualità

Sulla base dello scopo mutualistico, il Codice civile distingue le società cooperative:

  1. a mutualità prevalente, tra le quali sono ricomprese le cooperative sociali;
  2. a mutualità non prevalente, dette anche cooperative diverse.

Le società cooperative a mutualità prevalente sono caratterizzate dalla presenza di:

Cos’è il ristorno

Il

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ristorno è l’istituto giuridico attraverso il quale si consegue la mutualità, cioè si realizza il vantaggio economico per i soci, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed all’attività della cooperativa in rapporto al risultato economico ottenuto dalla stessa.

La distribuzione è proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell’esercizio.

Il ristorno può avvenire attraverso:

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante

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aumento del capitale sociale o per emissione di strumenti finanziari.

Qual è la struttura giuridica delle società cooperative

Alle società cooperative si applicano norme specifiche presenti nel Codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. In particolare, quelle che riguardano i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle Spa. Quindi, le società cooperative si presentano come società di capitali modificate da alcuni elementi che mirano ad adattarne la struttura al perseguimento del scopo mutualistico.

Le cooperative si costituiscono con

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atto pubblico, che stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica [5] e va depositato entro 20 giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale [6].

Chi sono i soci delle società cooperative

All’interno delle società cooperative, i soci sono normalmente persone fisiche maggiorenni. Tuttavia, il Codice civile prevede espressamente che possono farne parte anche persone giuridiche [7].

Per la costituzione di una cooperativa è richiesto un numero minimo di:

Se successivamente alla costituzione, il

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numero minimo dei soci dovesse venire meno, va integrato nel termine di un anno altrimenti la cooperativa va posta in liquidazione [9].

Il capitale sociale delle società cooperative non è fissato in un ammontare prestabilito, il suo aumento o la sua diminuzione per l’entrata o l’uscita di soci non comporta una modifica dell’atto costitutivo (principio della variabilità del capitale sociale e principio della porta aperta).

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di società a responsabilità limitata) o azioni (se si adotta la struttura di società per azioni). Ciascuna azione o quota conferita deve avere un valore nominale non inferiore a 25 euro e le azioni devono avere un valore nominale non superiore a 500 euro. I soci possono possedere quote per un massimo di 100.000 euro, salvo diversa disposizione di legge [10]. La responsabilità patrimoniale dei singoli soci è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il loro patrimonio personale (rischio d’impresa).

I soci hanno diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale (voto capitario). Inoltre, in virtù del principio di parità vigente tra gli stessi (democrazia economica), è sempre necessario un giudizio motivato sulle ragioni o sul divieto di ammissione nei confronti di nuovi soci [11].

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