Tutela penale del diritto d'autore: ultime sentenze
La Siae ha funzioni di vigilanza sull’attività di duplicazione delle opere dell’ingegno e compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere.
Indice
Le condanne per reati legati al diritto d’autore
Al soggetto che abbia riportato condanne penali, per reati legati alla tutela del diritto d’autore e marchi industriali, non può essere automaticamente negato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 09/07/2021, n.4761
Tutela del diritto d’autore e sistema televisivo
Le disposizioni di cui all’art. 171 ter I co. lett. d) e 171 ter II co. lett. a) della legge n. 633 del 1941 prevedono fattispecie incriminatrici autonome, atteso che, per l’integrazione della seconda, occorre accertare un effettivo atto di vendita o di messa in circolazione come espressamente previsto dal testo della norma stessa.
Cassazione penale sez. III, 06/02/2020, n.13330
Tutela penale del diritto di autore
In tema di tutela penale del diritto d’autore, la caduta in pubblico dominio dell’opera a seguito dell’intervenuto decorso del termine di settanta anni di cui all’art. 25 l. 22 aprile 1941, n. 633 costituisce un elemento negativo della fattispecie di reato prevista dall’art. 171-ter, lett. b), della medesima legge e, pertanto, deve essere provata dall’imputato che ne voglia beneficiare, dovendo la pubblica accusa fornire solo la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto tipico.
Cassazione penale sez. III, 15/11/2019, n.2000
Detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati
In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi del contrassegno SIAE, non è configurabile il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d) l. 22 aprile 1941, n. 633, giacché tale reato presuppone l’autenticità del supporto detenuto; al contempo, per la sussistenza del reato di detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati (nella specie compact disk) previsto dall’art. 171-ter comma 1, lett. c) l. 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie (caso riguardante offerta dei supporti abusivi contenuti nel proprio zainetto da parte dell’imputato sulla pubblica via in occasione di una fiera).
Cassazione penale sez. VII, 11/06/2019, n.25629
Diritti d’autore e reato di ricettazione
Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno.
(Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l’abusività della riproduzione non solo dall’assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l’assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).
Cassazione penale sez. II, 11/04/2019, n.25215
Tutela penale del diritto di autore e sanzioni interdittive
In tema di tutela penale del diritto di autore, dalla condanna per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 2, l. 22 aprile 1941, n. 633, discende l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal comma quarto della medesima norma, a ciò non ostando il tenore del precetto di quest’ultima disposizione, che è riferito alle sole ipotesi di cui all’art. 171-ter, comma 1, della legge citata, posto che il comma secondo di tale norma sanziona le medesime condotte previste dal comma precedente, sebbene più gravemente in quanto commesse nell’esercizio di una impresa.
Cassazione penale sez. III, 28/03/2019, n.27965
Riproduzione di foto con carattere creativo
In tema di diritto d’autore, ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 171 comma 1, lett. a-bis), l. 22 aprile 1941, n. 633, la messa a disposizione del pubblico di una fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell’ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela assicurata ai cd. “diritti connessi” al diritto di autore di cui agli artt. 87 e ss. della medesima legge.
Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.30386
Commercio di videocassette contraffatte
Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l’agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione.
Cassazione penale sez. III, 09/01/2019, n.16153
Vantaggio economico o incremento patrimoniale
In tema di tutela penale del diritto di autore, il fine di lucro, necessario ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 171-ter, comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633, consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o, comunque, in un incremento patrimoniale e non in un qualsiasi vantaggio di altro genere.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso di poter ravvisare il fine di lucro nella gestione di una web radio con finalità amatoriale e divulgativa, comunque non generatrice di alcuna utilità economicamente valutabile per l’imputato, il quale, invece, finanziava l’attività).
Cassazione penale sez. III, 28/09/2018, n.1652
Opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi
La previsione di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009
Illegale duplicazione di opere di ingegno
In tema di tutela penale del diritto d’autore, in forza dell’art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la Siae ha funzioni istituzionali di vigilanza sull’attività di duplicazione delle opere dell’ingegno e, più in generale, compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere, con la conseguenza che l’ente è dotato della legittimazione attiva a richiedere il risarcimento, sia del
(In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è confermata dall’art. 1, comma 2, d.m. beni culturali 3 dicembre 2002 che ha ribadito la natura della Siae di ente rappresentativo dei titolari di diritti d’autore, ponendosi in armonia con il disposto del richiamato art. 182-bis della legge citata).
Cassazione penale sez. III, 13/06/2018, n.48369
Riproduzione o vendita di copie di opere tutelate dal diritto d’autore
In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie .
Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009
Valutazione del reato di riproduzione abusiva di opera
In tema di tutela penale del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, la configurabilità del reato di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633, in capo all’esercente attività di assistenza tecnico-informatica deve essere valutata tenendo in considerazione anche il diritto di effettuare una copia di riserva del programma (cosiddetta “copia di lavoro”) stabilito dal comma secondo dell’art. 64ter della stessa legge.
Cassazione penale sez. III, 09/03/2017, n.31350
Detenzione di opere abusivamente duplicate
In tema di tutela penale del diritto d’autore, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633, è necessario che sussista non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di
Cassazione penale sez. III, 09/03/2017, n.31349
Allestimento di una bancarella con merce contraffatta
In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171-ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti.
(Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti) .
Cassazione penale sez. III, 17/02/2017, n.22267
L’assenza del contrassegno Siae
In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile laddove la destinazione alla vendita dei supporti contraffatti possa essere desunta da elementi non contestabili, quali la natura e l’elevata quantità dei suddetti (certamente non destinati all’uso personale), il loro rinvenimento all’interno di un borsone che l’imputato portava con sé mentre camminava in strada, nonché l’assenza del contrassegno Siae.
Cassazione penale sez. III, 27/01/2017, n.31348
Opera dell’ingegno abusivamente riprodotta con scansionamento
In tema di tutela penale del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-ter, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell’ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. (In motivazione, la Corte ha osservato che la c.d. “scannerizzazione” rientra, a mente del comma terzo dell’art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione analoghi alla fotocopia e alla xerocopia).
Cassazione penale sez. III, 26/01/2016, n.23365
Reato di vendita di supporti illecitamente duplicati
In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati — art. 171 ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 — è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra).
Cassazione penale sez. VI, 15/09/2016, n.40024
Diritto d’autore: l’apposizione del contrassegno Siae
In tema di protezione penale del diritto d’autore, l’inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l’apposizione del contrassegno Siae comporta il venir meno delle sole fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.
Cassazione penale sez. III, 25/02/2016, n.23678
Contrassegno Siae: quando non c’è l’obbligo di apposizione?
In tema di tutela penale del diritto d’autore, la detenzione e l’utilizzo di programmi per elaboratore abusivamente duplicati presso la sede di una società tra professionisti, costituita per la produzione di servizi intellettuali, non integrano il reato di cui all’art. 171 bis comma 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sia perché la società tra professionisti non è equiparabile ad attività imprenditoriale (ex art. 17 l. n. 109 del 1994 e 6 l. n. 415 del 1998), sia perché sui privati non incombe l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae, la cui mancanza, quindi, non integra reato.
Tribunale Pescara, 12/03/2010