Tutela penale del diritto d'autore: ultime sentenze

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

17 dicembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La Siae ha funzioni di vigilanza sull’attività di duplicazione delle opere dell’ingegno e compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere.

Annuncio pubblicitario

Le condanne per reati legati al diritto d’autore

Al soggetto che abbia riportato condanne penali, per reati legati alla tutela del diritto d’autore e marchi industriali, non può essere automaticamente negato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Annuncio pubblicitario

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 09/07/2021, n.4761

Tutela del diritto d’autore e sistema televisivo

Le disposizioni di cui all’art. 171 ter I co. lett. d) e 171 ter II co. lett. a) della legge n. 633 del 1941 prevedono fattispecie incriminatrici autonome, atteso che, per l’integrazione della seconda, occorre accertare un effettivo atto di vendita o di messa in circolazione come espressamente previsto dal testo della norma stessa.

Cassazione penale sez. III, 06/02/2020, n.13330

Tutela penale del diritto di autore

In tema di tutela penale del diritto d’autore, la caduta in pubblico dominio dell’opera a seguito dell’intervenuto decorso del termine di settanta anni di cui all’art. 25 l. 22 aprile 1941, n. 633 costituisce un elemento negativo della fattispecie di reato prevista dall’art. 171-ter, lett. b), della medesima legge e, pertanto, deve essere provata dall’imputato che ne voglia beneficiare, dovendo la pubblica accusa fornire solo la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto tipico.

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 15/11/2019, n.2000

Detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati

In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi del contrassegno SIAE, non è configurabile il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d) l. 22 aprile 1941, n. 633, giacché tale reato presuppone l’autenticità del supporto detenuto; al contempo, per la sussistenza del reato di detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati (nella specie compact disk) previsto dall’art. 171-ter comma 1, lett. c) l. 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie (caso riguardante offerta dei supporti abusivi contenuti nel proprio zainetto da parte dell’imputato sulla pubblica via in occasione di una fiera).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. VII, 11/06/2019, n.25629

Diritti d’autore e reato di ricettazione

Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno.

(Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l’abusività della riproduzione non solo dall’assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l’assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. II, 11/04/2019, n.25215

Tutela penale del diritto di autore e sanzioni interdittive

In tema di tutela penale del diritto di autore, dalla condanna per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 2, l. 22 aprile 1941, n. 633, discende l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal comma quarto della medesima norma, a ciò non ostando il tenore del precetto di quest’ultima disposizione, che è riferito alle sole ipotesi di cui all’art. 171-ter, comma 1, della legge citata, posto che il comma secondo di tale norma sanziona le medesime condotte previste dal comma precedente, sebbene più gravemente in quanto commesse nell’esercizio di una impresa.

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 28/03/2019, n.27965

Riproduzione di foto con carattere creativo

In tema di diritto d’autore, ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 171 comma 1, lett. a-bis), l. 22 aprile 1941, n. 633, la messa a disposizione del pubblico di una fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell’ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela assicurata ai cd. “diritti connessi” al diritto di autore di cui agli artt. 87 e ss. della medesima legge.

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.30386

Commercio di videocassette contraffatte

Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l’agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione.

Cassazione penale sez. III, 09/01/2019, n.16153

Vantaggio economico o incremento patrimoniale

In tema di tutela penale del diritto di autore, il fine di lucro, necessario ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 171-ter, comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633, consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o, comunque, in un incremento patrimoniale e non in un qualsiasi vantaggio di altro genere.

Annuncio pubblicitario

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso di poter ravvisare il fine di lucro nella gestione di una web radio con finalità amatoriale e divulgativa, comunque non generatrice di alcuna utilità economicamente valutabile per l’imputato, il quale, invece, finanziava l’attività).

Cassazione penale sez. III, 28/09/2018, n.1652

Opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi

La previsione di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta

Annuncio pubblicitario
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dalla lett. c) sia a quelle contemplate dalla lett. d) del comma primo del predetto articolo, atteso il richiamo espresso alle “copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.

Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009

Illegale duplicazione di opere di ingegno

In tema di tutela penale del diritto d’autore, in forza dell’art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la Siae ha funzioni istituzionali di vigilanza sull’attività di duplicazione delle opere dell’ingegno e, più in generale, compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere, con la conseguenza che l’ente è dotato della legittimazione attiva a richiedere il risarcimento, sia del

Annuncio pubblicitario
danno patrimoniale, sia di quello che la sua immagine subisce a causa della abusiva duplicazione, potendo, a tale scopo, costituirsi parte civile nei procedimenti per i reati previsti dalla suddetta legge.

(In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è confermata dall’art. 1, comma 2, d.m. beni culturali 3 dicembre 2002 che ha ribadito la natura della Siae di ente rappresentativo dei titolari di diritti d’autore, ponendosi in armonia con il disposto del richiamato art. 182-bis della legge citata).

Cassazione penale sez. III, 13/06/2018, n.48369

Riproduzione o vendita di copie di opere tutelate dal diritto d’autore

In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie .

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009

Valutazione del reato di riproduzione abusiva di opera

In tema di tutela penale del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, la configurabilità del reato di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633, in capo all’esercente attività di assistenza tecnico-informatica deve essere valutata tenendo in considerazione anche il diritto di effettuare una copia di riserva del programma (cosiddetta “copia di lavoro”) stabilito dal comma secondo dell’art. 64ter della stessa legge.

Cassazione penale sez. III, 09/03/2017, n.31350

Detenzione di opere abusivamente duplicate

In tema di tutela penale del diritto d’autore, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633, è necessario che sussista non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di

Annuncio pubblicitario
opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione, sia pure a fini di vendita (nella specie, i suddetti elementi sono stati ravvisati nella condotta dell’imputato, il quale era stato notato dalle Forze dell’ordine mentre esponeva per la vendita, sulla pubblica via, i supporti audio e video abusivamente riprodotti).

Cassazione penale sez. III, 09/03/2017, n.31349

Allestimento di una bancarella con merce contraffatta

In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171-ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti.

Annuncio pubblicitario

(Fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti) .

Cassazione penale sez. III, 17/02/2017, n.22267

L’assenza del contrassegno Siae

In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile laddove la destinazione alla vendita dei supporti contraffatti possa essere desunta da elementi non contestabili, quali la natura e l’elevata quantità dei suddetti (certamente non destinati all’uso personale), il loro rinvenimento all’interno di un borsone che l’imputato portava con sé mentre camminava in strada, nonché l’assenza del contrassegno Siae.

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 27/01/2017, n.31348

Opera dell’ingegno abusivamente riprodotta con scansionamento

In tema di tutela penale del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-ter, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell’ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. (In motivazione, la Corte ha osservato che la c.d. “scannerizzazione” rientra, a mente del comma terzo dell’art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione analoghi alla fotocopia e alla xerocopia).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. III, 26/01/2016, n.23365

Reato di vendita di supporti illecitamente duplicati

In tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati — art. 171 ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 — è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. VI, 15/09/2016, n.40024

Diritto d’autore: l’apposizione del contrassegno Siae

In tema di protezione penale del diritto d’autore, l’inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l’apposizione del contrassegno Siae comporta il venir meno delle sole fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.

Cassazione penale sez. III, 25/02/2016, n.23678

Annuncio pubblicitario

Contrassegno Siae: quando non c’è l’obbligo di apposizione?

In tema di tutela penale del diritto d’autore, la detenzione e l’utilizzo di programmi per elaboratore abusivamente duplicati presso la sede di una società tra professionisti, costituita per la produzione di servizi intellettuali, non integrano il reato di cui all’art. 171 bis comma 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sia perché la società tra professionisti non è equiparabile ad attività imprenditoriale (ex art. 17 l. n. 109 del 1994 e 6 l. n. 415 del 1998), sia perché sui privati non incombe l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae, la cui mancanza, quindi, non integra reato.

Tribunale Pescara, 12/03/2010

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui