Giudice popolare: posso essere dispensato?
Ho ricevuto comunicazione per telefono di essere stato sorteggiato come Giudice Popolare e mi devo presentare tra tre settimane. Ho seri problemi di salute e vorrei essere dispensato dal ruolo: è possibile?
Gentile cliente, essendo inserito nelle liste dei giudici popolari a servizio della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello della sua circoscrizione territoriale, è stato convocato, verbalmente [1], per l’udienza pubblica indicata in quesito.
In quell’occasione il presidente del Tribunale procederà a dispensare coloro che manifestano e comprovano, ad esempio, un legittimo impedimento [2].
In pratica, nella circostanza in esame, i nominativi convocati potranno dichiarare e comprovare di non essere, oggettivamente, in condizioni di poter espletare la funzione per la quale sono stati chiamati.
In tale occasione, quindi, sarà possibile essere dispensati dal ruolo, nonostante la regola imponga l’obbligatorietà del servizio.
La legge in materia, però, non chiarisce il significato di “legittimo impedimento”.
Di solito, per non sbagliare mai, ci si richiama al tradizionale caso della difficoltà personale, debitamente certificata, dovuta a problemi fisici. Pertanto, si trova nelle condizioni per poter chiedere la dispensa in oggetto.
Se è vero, infatti, che la funzione di giudice popolare è, di regola, obbligatoria, è altrettanto noto che è possibile essere dispensati e che per ovviare al nominativo indisponibile è sufficiente ricorrere ad altro cittadino iscritto nelle
Per tale motivo, potrebbe chiedere di non prestare la funzione di giudice popolare manifestando il predetto legittimo impedimento e provvedendo a certificarlo mediante auto dichiarazione e documentazione a supporto dell’attestata indisponibilità fisica (certificato Asl).
Ad ogni modo, le sanzioni per la mancata comparizione alla convocazione sono soltanto di natura amministrativa e, allo stato dell’attuale, prive di rilievo economico. Si parla, infatti, di un’ammenda da € 2,58 a € 15,49 oltre alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento (ma quest’ultime non sono riferibili al suo caso, visto che stiamo ancora nella fase della formazione del collegio giudicante) [3].
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello