Giudice popolare: posso essere dispensato?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Consulenze

16 gennaio 2021

Ho ricevuto comunicazione per telefono di essere stato sorteggiato come Giudice Popolare e mi devo presentare tra tre settimane. Ho seri problemi di salute e vorrei essere dispensato dal ruolo: è possibile?

Annuncio pubblicitario

Gentile cliente, essendo inserito nelle liste dei giudici popolari a servizio della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello della sua circoscrizione territoriale, è stato convocato, verbalmente [1], per l’udienza pubblica indicata in quesito.

In quell’occasione il presidente del Tribunale procederà a dispensare coloro che manifestano e comprovano, ad esempio, un legittimo impedimento [2].

In pratica, nella circostanza in esame, i nominativi convocati potranno dichiarare e comprovare di non essere, oggettivamente, in condizioni di poter espletare la funzione per la quale sono stati chiamati.

Annuncio pubblicitario

In tale occasione, quindi, sarà possibile essere dispensati dal ruolo, nonostante la regola imponga l’obbligatorietà del servizio.

La legge in materia, però, non chiarisce il significato di “legittimo impedimento”.

Di solito, per non sbagliare mai, ci si richiama al tradizionale caso della difficoltà personale, debitamente certificata, dovuta a problemi fisici. Pertanto, si trova nelle condizioni per poter chiedere la dispensa in oggetto.

Se è vero, infatti, che la funzione di giudice popolare è, di regola, obbligatoria, è altrettanto noto che è possibile essere dispensati e che per ovviare al nominativo indisponibile è sufficiente ricorrere ad altro cittadino iscritto nelle

Annuncio pubblicitario
liste ed estratto, all’occorrenza, tra quelli inseriti in esse.

Per tale motivo, potrebbe chiedere di non prestare la funzione di giudice popolare manifestando il predetto legittimo impedimento e provvedendo a certificarlo mediante auto dichiarazione e documentazione a supporto dell’attestata indisponibilità fisica (certificato Asl).

Ad ogni modo, le sanzioni per la mancata comparizione alla convocazione sono soltanto di natura amministrativa e, allo stato dell’attuale, prive di rilievo economico. Si parla, infatti, di un’ammenda da € 2,58 a € 15,49 oltre alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento (ma quest’ultime non sono riferibili al suo caso, visto che stiamo ancora nella fase della formazione del collegio giudicante) [3].

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui