Lavoro straordinario e supplementare: differenze
La legge disciplina diversamente le prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare.
Hai sottoscritto un contratto di lavoro part time. Nella lettera di assunzione, c’è scritto che potresti essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare. Ti chiedi che differenza c’è con il lavoro straordinario.
Nel contratto di lavoro, le parti disciplinano l’orario di lavoro, vale a dire, il numero di ore di lavoro che il prestatore di lavoro sarà chiamato a svolgere a favore del datore di lavoro. Nel concreto svolgimento del rapporto, tuttavia, l’azienda potrebbe avere bisogno di prestazioni lavorative aggiuntive le quali sono assoggettate ad una disciplina giuridica differente in base alla tipologia di contratto di lavoro. In particolare, in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno si parla di
La legge, al fine di tutelare la salute del lavoratore, fissa infatti dei limiti alla possibilità di richiedere l’esecuzione di prestazioni di lavoro aggiuntive.
Indice
Lavoro straordinario: che cos’è?
Uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro è l’orario di lavoro. Nella lettera di assunzione, infatti, le parti devono indicare espressamente il numero di ore di lavoro che il lavoratore deve prestare nel corso della settimana, del mese e dell’anno e la
L’introduzione di un limite massimo all’orario di lavoro rappresenta una importante conquista per i lavoratori e per la tutela della loro salute.
La legge [1] prevede che l’orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi, tuttavia, possono prevedere, ai fini contrattuali, una durata minore dell’orario di lavoro e, inoltre, possono riferire l’orario normale alla media delle prestazioni lavorative eseguite dal dipendente in un periodo non superiore all’anno.
Per soddisfare l’eventuale esigenza del datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro aggiuntive
Lavoro straordinario: quali limiti?
La previsione di un tetto all’orario di lavoro risponde all’esigenza di tutelare la salute del lavoratore. Tale finalità, tuttavia, potrebbe essere agevolmente aggirata e frustrata se il datore di lavoro fosse del tutto libero di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro aggiuntive rispetto all’orario pattuito nel contratto. Per questo, la legge prevede dei limiti anche alla possibilità di effettuare
Inoltre, la legge prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso, superare 48 ore per ogni periodo di 7 giorni comprese le ore di lavoro straordinario. Il predetto limite di durata media deve essere calcolato in un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi elevabile, tuttavia, fino a sei mesi o fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive da parte dei contratti collettivi [4].
Che cos’è il lavoro supplementare?
Quando le parti sottoscrivono un contratto di lavoro a tempo parziale
Devono essere considerate prestazioni di lavoro supplementare le ore di lavoro prestate oltre l’orario contrattuale ma entro i limiti del normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo (40 ore settimanali o la minore durata prevista dal Ccnl).
Anche la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro supplementare è soggetta, tuttavia, a dei limiti previsti dalla legge. In particolare, il
Lavoro supplementare e lavoro straordinario: quali differenze?
Lavoro supplementare e lavoro straordinario hanno in comune il fatto di essere, in entrambi i casi, prestazioni di lavoro che vengono richieste al lavoratore oltre l’orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro. La principale differenza è insita nei limiti che l’ordinamento prevede per tali prestazioni di lavoro. Infatti, come abbiamo visto, i tetti massimi da rispettare sono diversi.
Diversa è anche la remunerazione delle due diverse prestazioni di lavoro. Infatti, per il lavoro supplementare la legge prevede una maggiorazione retributiva del 15% mentre per il lavoro straordinario sono i contratti collettivi a prevedere le maggiorazioni retributive che devono essere riconosciute al lavoratore.