L’amministratore di condominio può agire o resistere in causa senza autorizzazione dell’assemblea
Ogni volta in cui si rende necessario agire o difendersi in causa, se il contendere riguarda le attività tipiche dell’amministratore, quest’ultimo non sarà tenuto a chiedere il preventivo placet dell’assemblea.
Dietro front della Cassazione: ora l’amministratore di condominio non ha più bisogno di una preventiva autorizzazione dei condomini per agire o resistere in giudizio nelle cause che riguardano le parti comuni dell’edificio o la difesa delle decisioni dell’assemblea. In pratica, tutte le volte in cui c’è da tutelare la proprietà comune, l’amministratore può valutare se costituirsi o meno in causa senza prima richiedere il “placet” ai condomini.
È questa la sintesi di una sentenza emessa qualche giorno fa
La Cassazione dice stop all’iperassemblearismo generato da una propria sentenza, a sezioni unite, di circa tre anni fa. [2]. Costringendolo, infatti, a convocare ogni volta i condomini per ottenere il loro nulla osta, si finisce per complicargli di molto il compito, con le difficoltà a tutti note in termini di comunicazioni, quorum e maggioranze.
Invece, la nuova sentenza sposa un orientamento più liberale: l’amministratore non sarà più tenuto a chiedere il preventivo “permesso” dell’assemblea. I termini per agire o costituirsi in causa sono assai stretti e mal si conciliano, invece, con quelli a volte dilatati delle riunioni dell’assemblea.
Si pensi, ad esempio, a tutte le volte in cui è necessario agire per ottenere il pagamento degli oneri condominiali o alla costituzione nelle opposizioni proposte contro i decreti ingiuntivi o ancora al giudizio per far osservare il regolamento, o al caso in cui un condomino abbia impugnato una delibera assembleare. Stesso discorso anche nelle cause sul riparto di spese per i lavori al lastrico solare.