Donazioni indirette: onere probatorio e prescrizione

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Autore: Consulenze

30 gennaio 2021

Nel 2011, mia madre ha intestato un immobile alla sottoscritta, pagandolo con degli assegni personali. Nel 2013, purtroppo è deceduta e da allora mio fratello insiste per avere ragione dei suoi diritti successori che sono stati danneggiati dalla predetta donazione. Volevo sapere a chi spetta provare che non è stata una compravendita e dopo quanto tempo scatta la prescrizione del diritto di mio fratello.

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Secondo la legge, per stabilire l’ammontare ereditario, all’atto della successione di un defunto occorre considerare non soltanto i beni rimasti (ad esempio, l’abitazione di proprietà, le somme depositate sul conto corrente, etc), ma anche le donazioni compiute in vita dalla persona deceduta. Sul patrimonio così quantificato andranno, quindi, calcolate le quote dovute agli

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eredi.

Detto ciò, tra gli atti di liberalità in questione vi sono anche le cosiddette donazioni indirette [1].

A tal proposito, è importante precisare:

L’insieme delle predette regole spiega, quindi, le vicissitudini di cui parla all’interno del quesito, presumibilmente dovute al desiderio di suo fratello di ottenere la quota a lui spettante sul

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patrimonio ereditario della madre, evidentemente lesa dall’atto in contestazione.

A questo proposito, deve sapere:

A questo punto, avrà sicuramente capito che il diritto di suo fratello è legittimo, non si è prescritto e, pur valutando le eventuali difficoltà che lo stesso potrebbe incontrare nel dimostrare le proprie ragioni, c’è il rischio che la domanda del medesimo possa essere riconosciuta.

Pertanto, considerando che, purtroppo, non esiste la possibilità di impedire a suo fratello di esercitare un proprio diritto e di dimostrarlo nelle sedi competenti, potrebbe non disdegnare l’opportunità di trovare un accordo con la controparte per risolvere amichevolmente la questione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello

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