Affidamento e collocamento paritario figli: ultime sentenze
L’affido alternato del figlio come espressione dell’affido condiviso paritetico.
Indice
Affidamento condiviso: il giudice può cambiare tempi e modalità di frequentazione
Anche nel caso di
I giudici sul punto ribadiscono il recente orientamento giurisprudenziale per il quale “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena
Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323
Divorzio: il collocamento paritetico della prole non garantisce l’interesse dei figli ad un domicilio stabile e duraturo
In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La
Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680
L’affido condiviso non comporta il collocamento paritetico
Nell’ambito del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399
Divorzio: l’interesse morale e materiale del minore non coincide sempre con la collocazione prevalente
In tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (come dispone il secondo comma dell’art. 337-ter c.c. che specifica con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è realizzare la finalità indicata dal primo comma del medesimo articolo) il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché non coincide con le
Quindi, a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di essi. In definitiva, dunque, far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario.
Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539
Collocamento paritario dei figli: innovazione o illusione?
Il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore.
Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447
Trasferimento di residenza della madre e affidamento del minore a settimane alterne
Nel caso in cui la madre si trasferisca in un comune diverso da quello in cui si trova la casa familiare — presso la quale il figlio minore ha sempre vissuto, nei cui pressi frequenta la scuola, le sue amicizie e si dedica allo sport — l’affidamento a settimane alterne a ciascun genitore potrebbe non rivelarsi la soluzione più conforme all’interesse del minore stesso, là dove detta modalità di affidamento dovesse avere come conseguenza tempi di spostamento troppo lunghi per frequentare la scuola e difficoltà nella pratica dello sport da parte di quest’ultimo, pratica che, se gradita, deve essere incentivata, per i suoi effetti positivi sulla stato di salute e sull’interazione sociale del minorenne che la conduce
Tribunale Civitavecchia, 09/04/2018
L’affido alternato del figlio come espressione dell’affido condiviso paritetico.
In virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario” e l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi.
Tribunale Rieti, 11/10/2018, n.489