Notifica a Pec piena
Posta elettronica certificata: che cos’è e chi ha l’obbligo di attivarla; cosa succede se non funziona; in quali casi la notifica è nulla.
Sei un libero professionista o titolare di Partita Iva? Tra i tanti adempimenti burocratici che ti sarai trovato ad affrontare vi rientra anche quello di attivazione di una casella Pec. Avrai dovuto scegliere quella più idonea alle tue esigenze e procedere alla relativa registrazione.
Con la creazione di questo dominio digitale obbligatorio per legge, si possono riscontrare una serie di problematiche. Uno dei quesiti che potresti porti è quello di non aver ricevuto un messaggio Pec perché la tua casella era piena. Che succede in questi casi? Come si considera il messaggio che non è stato concretamente ricevuto? In sostanza, è nulla la
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Pec: cos’è e chi è obbligato ad attivarla?
La Posta elettronica certificata (o più comunemente Pec) è un sistema di comunicazione simile a quello della posta elettronica standard che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel momento in cui viene inviata una Pec, difatti, i gestori emettono delle ricevute elettroniche che certificano l’avvenuto invio e l’avvenuta ricezione di un documento informatico da parte del mittente nei confronti del destinatario.
Proprio come una raccomandata, quindi, un messaggio di Posta elettronica certificata viene racchiuso in una busta di trasporto virtuale sul quale viene applicata una firma elettronica (come il timbro dell’ufficio postale). Questo serve a garantirne la provenienza e l’inalterabilità. Prima di consegnare la Pec, il gestore effettua un controllo sulla validità della firma apposta e, in caso di esito positivo, consegna il messaggio al destinatario.
A questo punto, al mittente arriva una ricevuta di avvenuta consegna che, al pari della ricevuta di ritorno, certifica che il suo messaggio è giunto a destinazione.
La Pec è oramai obbligatoria per una serie di categorie espressamente indicate dalla legge cioè:
- per i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi;
- per le società, le Partite Iva e le ditte individuali, compresi gli artigiani;
- per le Pubbliche Amministrazioni.
Il Decreto Semplificazioni [1] ha previsto per tali soggetti l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo Pec entro il 1 ottobre rispettivamente agli ordini di appartenenza (per i professionisti) e al registro delle imprese (per ditte e società); disponendo altresì, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’assegnazione automatica di un indirizzo Pec d’ufficio e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Onere di controllare periodicamente la Pec
Il titolare della Pec ha l’onere di controllare periodicamente la propria casella per verificare l’eventuale
Pec piena o non funzionante: la notifica è nulla?
Caso diverso è quello in cui la casella Pec sia piena (ossia priva di spazio libero), non funzionante o ancora disattivata volontariamente. In questi casi, la notifica può considerarsi ugualmente valida? Già diversi anni fa, la giurisprudenza di merito [2] si era espressa in proposito considerando anche in questi casi perfettamente valida la notifica via Pec, attribuendo di fatto al titolare dell’account la responsabilità di mantenere la casella perfettamente funzionante e idonea al ricevimento dei messaggi.
Tale orientamento è stato poi confermato dalle sezioni civili della Corte di Cassazione con diverse pronunce [3].
Sul tema, è recentemente intervenuta anche la sezione penale della Corte di Cassazione [4] ribadendo ancora una volta il suesposto principio.
In sintesi, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza prima di merito e poi di legittimità, le notifiche via Pec sono da considerarsi perfettamente valide anche nell’ipotesi di casella piena, non funzionante o disattivata volontariamente dal titolare, dipendendo da quest’ultimo la cattiva gestione del proprio dominio digitale.