Ex marito non paga mantenimento figli

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Cosa fare se il padre non versa gli alimenti in favore dei figli? La denuncia, il recupero crediti e il danno morale.

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Il genitore che non adempie agli obblighi di mantenimento dei figli, per come indicati nella sentenza del tribunale, è responsabile sia civilmente che penalmente. Sul primo fronte, può subire le azioni esecutive dell’ex per recuperare gli arretrati (attraverso il pignoramento o la trattenuta sullo stipendio); sul secondo, invece, può essere passibile di una denuncia. Né si salva pagando solo in parte gli importi o sopperendo ad essi tramite l’acquisto di beni di prima necessità (affitto, abbigliamento, spesa quotidiana).

La giurisprudenza è molto rigorosa nel giudicare il comportamento dell’

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ex marito che non paga il mantenimento ai figli. Peraltro, con una recente sentenza [1], la Cassazione ha stabilito un nuovo e importante principio: la madre che non ottiene i soldi per i figli può anche chiedere nei confronti dell’ex, in favore di sé stessa, il risarcimento del danno morale.

Di tanto parleremo meglio qui di seguito. Ecco dunque che succede all’ex marito che non paga il mantenimento ai figli.

Cosa succede al genitore che non paga il mantenimento ai figli?

Il genitore che non adempie all’obbligo di mantenimento dei figli non pagando (anche solo in parte) l’assegno di mantenimento (tanto quello per le spese ordinarie che per le spese straordinarie) va incontro alle seguenti conseguenze che analizzeremo dettagliatamente qui di seguito:

Pignoramento dei beni

Il genitore a cui va versato l’

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assegno di mantenimento per i figli può agire, nei confronti dell’ex, con i normali mezzi di pignoramento che il Codice di procedura prevede. Quindi, può ipotecare e pignorare la casa, lo stipendio, il conto corrente e gli altri beni del genitore inadempiente. Lo potrà fare avvalendosi della sentenza con cui il giudice quantifica l’assegno di mantenimento ordinario. Invece, per le spese straordinarie, è necessario agire prima con un decreto ingiuntivo.

Il coniuge interessato, tramite il suo avvocato, può redigere l’atto di precetto con cui intima il debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni con l’avvertimento che se tale adempimento non avviene, si procederà all’esecuzione forzata. Scaduto il termine per adempiere, il coniuge creditore ha 90 giorni di tempo per iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore, scegliendo la forma espropriativa più opportuna (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).

Richiesta di pagamento ai terzi debitori

Se il genitore obbligato non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli, l’altro genitore può chiedere al giudice di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al genitore obbligato (ad esempio, il suo

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datore di lavoro, l’ente di previdenza, ecc.) di versare le somme dovute direttamente ai figli. Si tratta del cosiddetto «ordine di pagamento diretto».

Sanzioni

Se il genitore obbligato a versare il mantenimento non adempie, l’altro può rivolgersi al giudice affinché:

Denuncia

Il genitore che non adempie al pagamento del mantenimento può essere denunciato dall’ex per violazione degli obblighi di assistenza familiare. La sanzione è applicabile sia quando il mancato pagamento riguarda i figli minori, sia quando riguarda i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Risarcimento danno morale

Con la sentenza della Cassazione richiamata in apertura, è stato precisato che il genitore che non ottiene il mantenimento per i figli può agire contro l’ex per chiedergli anche il

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risarcimento, in proprio favore, del danno morale.

La Suprema Corte, in uno dei passaggi chiave delle motivazioni, ha spiegato che al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell’omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate al mantenimento dei figli minori, somme di cui il coniuge affidatario è comunque creditore.

Tale ristoro dev’essere corrisposto a fronte di un danno morale.

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